Art. 9 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Al fine di accelerare la transizione economica verso un'economia
a zero emissioni mediante il sostegno  agli  investimenti  produttivi
nei  relativi  settori  strategici  e  incentivare  una  loro  rapida
realizzazione, i programmi di sviluppo industriali di cui all'art.  5
del decreto 9 dicembre 2014 possono avere ad oggetto la realizzazione
di interventi coerenti con le disposizioni previste dalla sezione 2.8
del Quadro temporaneo. 
  2. Conformemente al punto 52 del Quadro temporaneo,  gli  aiuti  di
cui al presente Titolo non possono essere concessi a imprese soggette
a sanzioni adottate dall'Unione europea, tra cui, ma non solo: 
    a) persone, entita' o  organismi  specificamente  indicati  negli
atti giuridici che impongono tali sanzioni; 
    b)  imprese  possedute  o  controllate  da  persone,  entita'   o
organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea; 
    c) imprese che operano  nel  settore  industriale  oggetto  delle
sanzioni adottate dall'Unione  europea  in  quanto  l'aiuto  potrebbe
pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.