Art. 9 Finalita' e ambito di applicazione 1. Al fine di accelerare la transizione economica verso un'economia a zero emissioni mediante il sostegno agli investimenti produttivi nei relativi settori strategici e incentivare una loro rapida realizzazione, i programmi di sviluppo industriali di cui all'art. 5 del decreto 9 dicembre 2014 possono avere ad oggetto la realizzazione di interventi coerenti con le disposizioni previste dalla sezione 2.8 del Quadro temporaneo. 2. Conformemente al punto 52 del Quadro temporaneo, gli aiuti di cui al presente Titolo non possono essere concessi a imprese soggette a sanzioni adottate dall'Unione europea, tra cui, ma non solo: a) persone, entita' o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni; b) imprese possedute o controllate da persone, entita' o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea; c) imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.