IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY di concerto con IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante «Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 24 luglio 2023, n. 102, recante «Modifiche al Codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30»; Visto l'art. 3 della predetta legge n. 102 del 2023 in materia di titolarita' delle invenzioni realizzate nell'ambito di universita' ed enti di ricerca, che ha sostituito l'art. 65 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato dal Consiglio dei ministri il 29 aprile 2021, Missione 1, Componente 2, «Riforma del sistema della proprieta' industriale», che prevede che la riforma del sistema della proprieta' industriale sia attuata con l'approvazione della modifica del citato Codice della proprieta' industriale e dei relativi provvedimenti attuativi entro il 30 settembre 2023; Visto il comma 5 dell'art. 65 del codice della proprieta' industriale, che prevede che con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 102 del 2023, siano emanate delle linee guida con le quali sono individuati i principi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali tra le universita', gli enti pubblici di ricerca e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e i soggetti finanziatori di attivita' di ricerca; Ritenuto opportuno procedere all'emanazione delle citate linee guida che rappresentano uno dei predetti provvedimenti attuativi da approvare entro il 30 settembre 2023; Decreta: Art. 1 1. Sono adottate le linee guida, riportate in allegato 1, che individuano i principi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali di cui all'art. 65, comma 5, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge 24 luglio 2023, n. 102. 2. Al fine di rendere agevole ai soggetti interessati l'applicazione delle linee guida di cui al comma 1, sui siti istituzionali del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'universita' e della ricerca e dell'ufficio italiano brevetti e marchi possono essere pubblicati esempi di clausole liberamente utilizzabili dai soggetti interessati nella definizione dei rapporti contrattuali di cui all'art. 65, comma 5, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge 24 luglio 2023, n. 102. Roma, 28 settembre 2023 Il Ministro delle imprese e del made in Italy Urso Il Ministro dell'universita' e della ricerca Bernini