(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
                             LINEE GUIDA 
        art. 65, comma 5, della legge 24 luglio 2023, n. 102 
         «Modifiche al codice della proprieta' industriale, 
       di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30» 
 
1. Premesse 
    La legge 24 luglio 2023, n.  102,  recante  modifiche  al  codice
della proprieta'  industriale,  di  cui  al  decreto  legislativo  10
febbraio  2005,  n.  30,  ha  interamente   modificato   l'art.   65,
disciplinante la titolarita' dei diritti  di  proprieta'  industriale
delle invenzioni dei ricercatori delle Universita', anche non statali
legalmente riconosciute, degli  enti  pubblici  di  ricerca  e  degli
istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico   (IRCCS).
L'intervento rappresenta una delle riforme previste dal PNRR ed e' il
principale intervento indicato nelle «Linee di intervento strategiche
sulla proprieta' industriale per il triennio 2021-2023» adottate  con
decreto ministeriale il 23 giugno 2021 a seguito di una consultazione
pubblica condotta dal Ministero delle imprese e del  made  in  Italy.
Esse prevedono, anche sulla base delle proposte  ricevute  nel  corso
della stessa  consultazione,  di  abolire  il  cosiddetto  «professor
privilege» risultante dall'assetto dettato dall'allora  vigente  art.
65 c.p.i. 
    Ribaltando il  precedente  regime,  l'art.  65  prevede  ora  che
«quando  l'invenzione  industriale   e'   fatta   nell'esecuzione   o
nell'adempimento di un  contratto  o  di  un  rapporto  di  lavoro  o
d'impiego, anche se a tempo determinato,  con  un'universita',  anche
non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un
istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS),  nonche'
nel quadro di una convenzione tra  i  medesimi  soggetti,  i  diritti
nascenti dall'invenzione  spettano  alla  struttura  di  appartenenza
dell'inventore»,  salvo  il  diritto  spettante  a  quest'ultimo,  di
esserne  riconosciuto  autore,  secondo  la  disciplina  dettata  dal
medesimo articolo. 
    Il successivo comma 5 del summenzionato art. 65 prevede,  infine,
che i diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di
attivita' di ricerca svolta  da  un'Universita',  anche  non  statale
legalmente riconosciuta, un ente pubblico  di  ricerca  o  un  IRCCS,
finanziata,  in  tutto  o  in  parte,  da   altro   soggetto,   siano
disciplinati da accordi ad uopo stipulati tra le parti, redatti sulla
base delle presenti linee guida,  che  individuano  i  principi  e  i
criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti  contrattuali,
allorche'  oggetto   dell'accordo   sia   un'attivita'   di   ricerca
commissionata, anche al fine di agevolare i percorsi di trasferimento
tecnologico e di valorizzazione delle invenzioni. 
2. Campo di applicazione 
    I criteri, i principi, le  metodologie  e  gli  schemi  contenuti
nelle presenti linee guida possono essere presi in considerazione nei
casi di attivita' di ricerca  commissionata,  intendendosi  per  tale
quella particolare tipologia di ricerca finanziata,  in  tutto  o  in
parte, da soggetti terzi diversi dalle Universita', anche non statali
legalmente riconosciute, dagli  enti  pubblici  di  ricerca  e  dagli
IRCCS, che si svolge secondo una  finalita'  orientata  dal  soggetto
finanziatore per rispondere ad una sua necessita'. 
    Le presenti linee guida non riguardano, pertanto,  questioni  che
non siano strettamente connesse con la protezione, lo sfruttamento  e
la diffusione dei risultati in quanto suscettibili di  qualche  forma
di protezione ai sensi del codice della proprieta' industriale. 
    Resta inteso, inoltre, che le parti sono libere di individuare il
miglior assetto di interessi  per  la  loro  relazione  contrattuale,
essendo le linee guida destinate a orientare la negoziazione  secondo
scenari alternativi che le parti possono valutare in  funzione  della
concreta tipologia di ricerca e degli effettivi interessi coinvolti. 
3. Definizioni 
    Ai fini delle presenti linee guida si intendono: 
      per «Ente», gli enti di cui all'art.  65  comma  1  c.p.i.  cui
viene commissionata una attivita' di ricerca: le  Universita',  anche
non  statali  legalmente  riconosciute   (di   seguito   anche   solo
«Universita'»), gli enti pubblici di ricerca (di seguito  anche  solo
«EPR»), gli istituti di ricovero e cura a carattere  scientifico  (di
seguito anche solo «IRCSS»);. 
      per «soggetto finanziatore», il soggetto, diverso da quelli  di
cui all'art. 65, comma 1,  del  c.p.i.  (ovvero  Universita',  EPR  e
IRCSS), che commissiona l'attivita' di ricerca e provvede, in tutto o
in parte, al relativo finanziamento. 
4. Principi 
    Anche in ragione dell'utilita' che il  soggetto  finanziatore  si
attende e delle prospettive di sfruttamento industriale, i  risultati
della ricerca commissionata possono formare  oggetto  di  diritti  di
proprieta'   industriale,   ed   e'   quindi   essenziale   garantire
un'equilibrata composizione degli  interessi  delle  parti.  Infatti,
fermo restando il principio della liberta' negoziale  tra  le  parti,
generalmente l'interesse primario  (ancorche'  non  esclusivo)  delle
strutture di ricerca e'  quello  di  dare  visibilita'  alla  propria
attivita' inventiva e di disseminarne i risultati in modo tale da non
pregiudicarne la protezione.  L'interesse  prioritario  dei  soggetti
finanziatori, invece, e' quello di  disporre  liberamente  e  fin  da
subito dei risultati della ricerca  commissionata,  per  valorizzarla
sotto il profilo industriale e commerciale, escludendo il rischio che
la gestione dei risultati della ricerca possa rallentare  la  propria
attivita' o che tali risultati possano avvantaggiare un  concorrente,
con conseguente pregiudizio economico. 
5.  Identificazione  delle  fattispecie   contrattuali   di   ricerca
commissionata ai fini della  disciplina  dei  diritti  di  proprieta'
intellettuale 
    Ricorrono  nella  prassi  diverse  fattispecie  contrattuali  cui
possono essere ricondotti i rapporti di ricerca commissionata. Queste
possono cosi' esemplificarsi: 
      a) contratto avente ad oggetto attivita' di servizio; 
      b) contratto avente ad oggetto attivita' di sviluppo; 
      c) contratto avente ad oggetto attivita' di ricerca innovativa. 
    Benche' in tutti i casi sopra  indicati  vi  sia  formalmente  un
rapporto   contrattuale   di   commessa,    variamente    denominato,
l'intensita' dell'attivita'  di  ricerca  varia.  Con  essa  cambiano
altresi' sia le necessita' di conoscenze pregresse delle  parti,  sia
la  previsione  di  nuova  conoscenza,   eventualmente   proteggibile
mediante diritti di proprieta' industriale e, per quanto  piu'  nello
specifico riguarda le presenti linee guida, da brevetti. 
5.1 Attivita' di servizio 
    Nell'ambito  di  un  contratto   di   «servizio»,   il   soggetto
finanziatore: 
      a) chiede all'ente la realizzazione di  un'attivita'  standard,
con impiego di competenze  o  capacita'  tecnologiche  consolidate  e
routinarie; 
      b) chiede che le vengano forniti i  risultati  delle  attivita'
svolte; 
      c) enfatizza il proprio ruolo  di  cliente  nei  confronti  del
fornitore dei servizi richiesti. 
    Puo'  essere  letta  in  questa  luce  l'esecuzione  di  analisi,
sintesi,  test,  misurazioni,  caratterizzazioni,  indagini  che  non
prevedano apporti specificamente originali e inventivi da  parte  del
ricercatore dell'ente (ad es. l'analisi routinaria anche se complessa
di un prodotto o per la  quale  occorre  una  strumentazione  non  in
dotazione  al  soggetto  finanziatore),  ovvero  la  preparazione  di
prodotti noti/standard, ovvero la raccolta di dati. 
    Nel contesto di tale tipologia contrattuale, i  risultati  attesi
sono rappresentati da dati e relazioni di carattere  scientifico.  Un
risultato che abbia i requisiti di protezione brevettuale rappresenta
pertanto, di solito, in questi casi, un risultato inusuale. 
5.2 Attivita' di sviluppo 
    Questa tipologia  contrattuale  ha  in  genere  come  oggetto  la
ricerca applicativa su progetti  di  ottimizzazione  o  selezione  di
prodotti/processi o applicazioni gia' in fase di sviluppo  presso  lo
stesso soggetto finanziatore, che normalmente dispone  di  conoscenze
pregresse di natura proprietaria e talvolta anche  gia'  protette  da
forme di privativa. 
    In un contratto di  questo  tipo,  il  soggetto  finanziatore  ha
concepito  autonomamente  l'idea  progettuale  che  sara'  sviluppata
nell'ambito della collaborazione, ovvero realizzato la tecnologia che
si intende applicare e chiede ente un  intervento  qualificato  volto
all'ottimizzazione,   validazione,   raffinamento   o   completamento
dell'idea/tecnologia. 
    La generazione di nuova  proprieta'  industriale  rappresenta  un
esito possibile delle attivita' di ricerca e si  rivela  generalmente
correlata all'innovazione preesistente del soggetto finanziatore e in
alcuni casi costituisce invece un trovato autonomo. 
5.3 Attivita' di ricerca innovativa 
    In  questo  tipo  di  contratto,  oggetto   del   rapporto   sono
generalmente progetti con una  marcata  propensione  all'innovazione,
quali, ad esempio, ricerche che portino alla soluzione di un problema
tecnico   o   ad   un   nuovo   prodotto   o   nuovo   uso   di    un
prodotto/applicazione del soggetto finanziatore. 
    In siffatte ipotesi, il contributo di  innovazione  dell'ente  e'
particolarmente rilevante poiche', fermo restando il finanziamento  e
l'indirizzo applicativo dato dal soggetto finanziatore, la  soluzione
scaturente e' pienamente frutto delle conoscenze  e  della  capacita'
inventiva del ricercatore o del gruppo incaricato delle attivita'  di
ricerca. 
    La generazione di nuova proprieta' industriale e' solitamente  un
risultato contemplato dal programma  contrattuale  e  rappresenta  un
esito molto probabile e  atteso  delle  attivita'  di  ricerca.  Puo'
accadere  che  il  contributo  innovativo  derivi  dalle   conoscenze
tecnologiche indifferenziate pregresse sia del soggetto  finanziatore
che  dell'ente  ed  e'   frutto   dell'applicazione   di   conoscenze
accademiche alle tecnologie e alle problematiche aziendali, anche  in
combinazione con le conoscenze del soggetto finanziatore. 
6. Aspetti inderogabili da disciplinare 
    Il contratto tra le parti deve essere stipulato  antecedentemente
all'avvio dell'attivita' di collaborazione, in modo  da  definire  ab
origine tutti gli aspetti oggetto del rapporto.  Si  ritiene  che  in
ogni caso i seguenti aspetti debbano essere disciplinati: 
      a) indicazione delle parti; 
      b) esplicitazione chiara delle finalita' della collaborazione; 
      c) definizione delle  parole  o  espressioni  chiave  che  sono
utilizzate all'interno del contratto; 
      d) indicazione chiara e dettagliata dell'oggetto e della natura
della collaborazione; 
      e)  regime  delle  conoscenze  pregresse  delle   parti   (c.d.
background); 
      f) regime delle conoscenze attese dalla  ricerca  commissionata
(c.d. foreground); 
      g) disseminazione dei risultati; 
      h)  indicazione  dei  responsabili  per  ciascuna  delle  parti
dell'attuazione della collaborazione/profilo dei soggetti attualmente
o potenzialmente coinvolti nelle attivita' di ricerca; 
      i) definizione degli aspetti economici (quantificazione ex ante
del finanziamento, definizione di eventuali  premi  e  corrispettivi,
modalita' e tempistica di pagamento, ecc); 
      j) definizione della proprieta' dei risultati; 
      k)     disciplina     della      riservatezza/tutela      della
confidenzialita'/disciplina  degli  obblighi  e  delle  modalita'  di
comunicazione dei risultati dell'attivita' di ricerca; 
      l) disciplina delle pubblicazioni; 
      m) indicazione della durata; 
      n) disciplina del recesso e della risoluzione (con  indicazione
puntuale delle modalita' di risoluzione in caso di disputa, del  foro
competente e della normativa di riferimento). 
    Di seguito si  elencano  alcune  raccomandazioni  particolarmente
rilevanti  al  fine  di  definire  correttamente  il  perimetro   del
contratto  che  l'ente  stipula   con   il   soggetto   finanziatore,
soprattutto con riferimento ai  profili  relativi  alla  generazione,
allo sfruttamento e  alla  diffusione  dei  risultati  della  ricerca
commissionata. 
6.1 Soggetti attualmente o potenzialmente coinvolti  nelle  attivita'
di ricerca 
    Ancorche' i gruppi di ricerca  possano  cambiare  nel  corso  del
tempo, all'interno del contratto di ricerca e' sempre  raccomandabile
individuare con precisione i profili coinvolti, sia che si tratti  di
dipendenti, sia che si tratti di ricercatori con profili  diversi  da
quelli del dipendente. Questo aspetto  e'  rilevante  anche  ai  fini
della determinazione della titolarita' e dei premi inventivi. 
6.2 Natura  della  prestazione  in  relazione  alla  possibilita'  di
ottenere proprieta' industriale 
    Nei limiti  in  cui  sia  possibile  farlo  ex  ante,  e'  sempre
raccomandabile definire con esattezza la natura della  prestazione  e
l'oggetto della stessa, in particolare evidenziando  quegli  elementi
che valgano a differenziare il  rapporto  da  altre  fattispecie  (di
tipo, per esempio, collaborativo).  Anche  in  ragione  del  tipo  di
prestazione,  e'  possibile  definire  con  esattezza  quale  sia  il
contributo atteso da ciascuna parte ai fini dello  svolgimento  delle
attivita'  nonche'  il  risultato  atteso  da  parte   del   soggetto
finanziatore e dell'ente. 
6.3 Tutela della confidenzialita' 
    Anche  al  fine  di  assicurare  che  background   e   foreground
conservino adeguatamente la caratteristica di segretezza (ex art.  98
c.p.i. «Segreti commerciali»), o  della  novita'  se  destinati  alla
brevettazione,    e'    raccomandabile    una    previsione     sulla
confidenzialita'. Questo vale anche in considerazione del  fatto  che
le informazioni che le parti si scambiano in vista della  definizione
della prestazione, cosi'  come  in  occasione  dell'esecuzione  della
commessa, possano effettivamente rivestire carattere di segretezza  e
non essere destinate al pubblico dominio. 
6.4 Regime delle conoscenze pregresse delle parti (c.d. background) 
    Il  regime  di  conoscenze  e  di  competenze  di  cui  le  parti
dispongono prima dell'inizio dell'esecuzione della commessa sono alla
base  della   collaborazione,   poiche'   consentono   di   formulare
compiutamente la richiesta da parte del soggetto  finanziatore  e  di
intenderla da parte dell'ente. Le conoscenze di background sono anche
solitamente strumentali alla soluzione del problema, quale che sia la
fattispecie contrattuale concretamente posta in essere tra le parti. 
    Poiche', per definizione, una conoscenza di background  preesiste
alla collaborazione, questa non viene mai intaccata dal rapporto,  ed
e' raccomandabile che i contratti specifichino che in nessun caso  la
collaborazione da' luogo alla instaurazione di  diversi  rapporti  di
titolarita' o di contitolarita' rispetto a quelli preesistenti, fermo
restando il principio di autonomia negoziale. 
    Quando il background del soggetto finanziatore e' gia' codificato
e la prestazione dell'ente e' di tipo evolutivo - come nel  caso  dei
rapporti che ricadono nelle attivita' di  sviluppo  -  solo  la  loro
combinazione consentira' di arrivare ad un'innovazione proteggibile. 
    Diversa questione puo' porsi quando, in esito al compimento delle
attivita' di ricerca, le conoscenze attese dipendano tecnicamente  da
un background appartenente all'ente. In tali circostanze,  l'utilizzo
del foreground successivo al  compimento  dell'attivita'  di  ricerca
presuppone il continuato accesso al background dell'ente.  E'  quindi
raccomandabile che  il  contratto  di  ricerca  stabilisca  anche  le
condizioni di  accesso  a  tale  background  da  parte  del  soggetto
finanziatore in caso di sfruttamento commerciale del  foreground.  In
questo caso, l'accesso potrebbe essere concesso mediante una licenza;
stara'  alla  negoziazione  tra  le  parti,  anche  in  ragione   del
contributo economico ricevuto dall'ente, della natura della licenza e
della  rilevanza  del  background,  determinare  se   prevedere   uno
specifico corrispettivo che puo' essere fisso o variabile. 
6.5 Regime delle conoscenze attese dalla ricerca commissionata  (c.d.
foreground) 
    Come evidenziato nelle premesse, il testo dell'art. 65 c.p.i.  e'
stato  modificato  ed  e'  stato  introdotto   il   principio   della
titolarita'  istituzionale  dei  diritti   nascenti   dall'invenzione
industriale. 
    I diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di
attivita'  di  ricerca  svolta  presso  gli  enti,  anche  in   forma
consorziata, ma finanziata in tutto o  in  parte  da  altro  soggetto
devono,  tuttavia,  essere  regolati  con   uno   specifico   accordo
contrattuale. 
    Quanto al cosiddetto foreground, si  possono  ipotizzare  diversi
scenari alternativi inerenti alla  titolarita'  dei  risultati  e  al
relativo sfruttamento, tutte le volte  in  cui  il  risultato  atteso
dall'attivita' dell'ente non e' semplicemente di  tipo  routinario  o
meramente esecutivo (una prova, una misura, un parere, una  relazione
tecnica, ecc.), ma sottende un maggiore apporto di nuova  conoscenza,
come tipicamente nel caso di attivita' di sviluppo o innovativa: 
      a)  contitolarita'  dei   risultati   tra   ente   e   soggetto
finanziatore; 
      b) titolarita' esclusiva dell'ente; 
      c) titolarita' esclusiva del soggetto finanziatore. 
6.5.1 Contitolarita' dei risultati 
    Una situazione di contitolarita' dei risultati puo'  determinarsi
sia quando entrambe le parti abbiano concorso al  raggiungimento  del
risultato inventivo, sia quando  contrattualmente  le  parti  abbiano
stabilito l'insorgenza di una situazione di contitolarita'. 
    Al  fine  di  realizzare  quell'equilibrata  composizione   degli
interessi delle parti (di cui piu' diffusamente  si  veda  supra,  al
par. 4) presupposto per la realizzazione di una attivita' di  ricerca
commissionata, il contratto potra' specificare a chi  spetti  l'onere
di procedere al deposito della  domanda  di  brevetto  e  i  relativi
costi, nonche' le modalita' ed i tempi di trasferimento  della  quota
di contitolarita' dell'ente, in favore del soggetto finanziatore. 
    Cio' al fine di evitare  che  una  contitolarita'  sine  die  dei
diritti derivanti dal brevetto sia causa di  contenzioso  e  problemi
nella gestione delle invenzioni brevettate per entrambe le parti  (si
veda infra, par. 6.6). 
6.5.2 Titolarita' esclusiva dell'ente esecutore 
    L'accordo stipulato tra l'ente e il  soggetto  finanziatore  puo'
riconoscere  al  primo  una  titolarita'  esclusiva  dei  diritti  di
proprieta' industriale, soprattutto quando il risultato inventivo sia
conseguito interamente dal ricercatore o dal  gruppo  di  ricercatori
dell'ente; 
    Il pregio di tale soluzione risiede nel non dover disciplinare la
comunione   dei   diritti   connessa   all'eventuale   regime   della
contitolarita'; inoltre, l'ente puo' trarne  maggiore  visibilita'  e
puo' rivendicare a se' la pienezza della proprieta' dei risultati. 
    Tuttavia, affinche' non venga meno per il  soggetto  finanziatore
la possibilita' di  valorizzare  sin  da  subito  i  risultati  della
ricerca commissionata sotto il  profilo  industriale  e  commerciale,
anche ove in sede di stipula si opti per tale soluzione, e' possibile
prevedere il trasferimento, in capo al soggetto  finanziatore,  della
titolarita' dei diritti di sfruttamento  dell'invenzione,  nonche'  i
relativi tempi e gli oneri di brevettazione, come meglio  specificato
infra (si veda infra, par. 6.6). 
6.5.3 Titolarita' esclusiva del soggetto finanziatore 
    Con riguardo all'attivita' di servizio, le conoscenze attese  non
hanno carattere particolarmente innovativo e coincidono per  lo  piu'
con gli  esiti  della  prestazione  (per  es.  una  misurazione,  una
relazione tecnica, uno studio di fattibilita', una  caratterizzazione
di un materiale). In queste situazioni,  puo'  essere  ragionevole  e
corrispondente   all'interesse   delle   parti   che   i    risultati
dell'attivita' appartengano,  in  linea  di  principio,  al  soggetto
finanziatore. Si trattera' di verificare in concreto se la  specifica
prestazione dedotta di volta  in  volta  nel  contratto  richieda  un
maggiore accorgimento ed una diversa soluzione. 
6.6 Contrattualizzazione del regime dello sfruttamento 
    Le ipotesi di contrattualizzazione del foreground  delineate  nel
precedente paragrafo hanno  un  evidente  impatto  sul  regime  dello
sfruttamento commerciale dei risultati dell'attivita'  commissionata,
cui di norma  il  soggetto  finanziatore  e'  interessato.  Per  tale
ragione, uno degli elementi che  gli  accordi  tra  le  parti  devono
preoccuparsi di  stabilire  in  modo  accurato  e'  il  regime  della
proprieta' industriale dal  punto  di  vista  del  suo  sfruttamento,
tenuto conto dell'importanza di bilanciare gli interessi delle  parti
e in considerazione del fatto che, come gia' precisato supra (si veda
par. 4), l'interesse dell'ente e' generalmente quello  di  avere  una
sua  visibilita'  e  dimostrare  la  capacita'  di   generazione   di
proprieta' industriale, mentre sotto il profilo dello sfruttamento e'
molto probabile che prevalga l'interesse del soggetto finanziatore. 
    Nessun particolare accorgimento e' richiesto per quanto  riguarda
l'attivita' di servizio,  se  per  essa  e'  previsto,  in  linea  di
principio, che i  risultati  appartengano  direttamente  al  soggetto
finanziatore. In questo caso, e' opportuno che le parti  disciplinino
la  possibilita'  per  l'ente  di   utilizzare   i   dati   derivanti
dall'attivita' di servizio per finalita' di ulteriore ricerca  o  per
attivita' didattica (per es. illustrazione di casi, esempi concreti),
ovviamente senza che cio' comprometta  la  protezione  del  risultato
dell'attivita' di ricerca commissionata. 
    Relativamente alle attivita' di sviluppo  e  di  innovazione,  in
caso di titolarita' esclusiva dei risultati in capo  all'ente,  o  di
contitolarita'  con  il  soggetto  finanziatore,  e'  opportuno   che
l'accordo  tra  le  parti  preveda  (come  accennato  nel  precedente
paragrafo) le  modalita'  di  trasferimento  a  favore  del  soggetto
finanziatore dei risultati. Il trasferimento puo'  avvenire  mediante
cessione  delle  domande  di  brevetto  che  l'ente  (da  solo  o  in
contitolarita' con il soggetto finanziatore) avra' depositato  o  dei
brevetti gia' concessi. E' opportuno che  l'ente  assuma,  sin  dalla
stipula dell'accordo antecedente all'avvio della  collaborazione  (si
veda par. 6 supra),  l'impegno  al  trasferimento  e  vi  provveda  a
seguito di manifestazione  di  interesse  del  soggetto  finanziatore
entro i termini stabiliti dalle parti. 
    Con   riguardo   specifico   all'attivita'   di   sviluppo,    in
considerazione  della   rilevanza   del   background   del   soggetto
finanziatore, del verosimile contributo allo sviluppo  e  del  valore
della commessa, le parti possono convenire  contrattualmente  che  il
trasferimento avvenga previo corrispettivo comprensivo di  una  quota
di remunerazione per il trasferimento. 
    Relativamente all'attivita' di innovazione vera e propria, quando
il contributo di background e di foreground dell'ente e' maggiormente
significativo e l'innovazione non puo' considerarsi come un  semplice
ampliamento delle conoscenze di background delle parti (sia  in  caso
di  titolarita'  esclusiva  in  capo  all'ente,  sia   in   caso   di
contitolarita'), sono configurabili due modalita' di accesso a favore
del soggetto  finanziatore.  Vi  potrebbe  essere  una  cessione  dei
risultati, secondo le modalita' previste per l'attivita' di sviluppo,
oppure una licenza esclusiva, che riguardera' l'intera titolarita'  o
la quota dell'ente. 
    La maggiore intensita' dello sforzo compiuto dall'ente in  questo
tipo di  commessa  richiede  di  norma  che  l'accesso  del  soggetto
finanziatore sia accompagnato dalla previsione  di  un  corrispettivo
piu' importante, che potra' essere configurato come importo  fisso  o
come canone. 
    Resta ferma, anche in  relazione  alla  definizione  contrattuale
delle clausole relative allo sfruttamento, la possibilita' di diversi
accordi tra le parti, nell'esercizio dell'autonomia negoziale. 
6.7 Disseminazione dei risultati mediante pubblicazione 
    Per  quanto  riguarda  la  disciplina  della  pubblicazione   dei
risultati della ricerca, e' necessario definire con attenzione  detti
aspetti nell'atto contrattuale in modo tale da  poter  soddisfare  le
differenti esigenze, generalmente di  maggiore  riservatezza  per  il
soggetto finanziatore e di maggiore diffusione per l'ente,  anche  in
relazione sia  ai  soggetti  potenzialmente  coinvolti  (ricercatori,
tesisti, dottorandi) sia ai  tempi  di  realizzazione  dell'attivita'
commissionata. Resta fermo che le  attivita'  di  disseminazione  non
devono inficiare le possibilita' di protezione brevettuale. 
    La collaborazione tra l'ente ed  il  soggetto  finanziatore  puo'
portare principalmente a tre  tipologie  di  risultati:  brevetti  (o
altre    esclusive    titolate),    pubblicazioni    di     carattere
tecnico-scientifico e know-how per il quale il soggetto  finanziatore
desidera mantenere la segretezza e la non divulgazione.  I  contratti
relativi a tali collaborazioni regolano  anche  queste  tipologie  di
risultati. 
    La regolamentazione della  collaborazione  tra  ente  e  soggetto
finanziatore prevede solitamente che: le informazioni  scambiate  tra
le parti  durante  l'attuazione  del  contratto  siano  sottoposte  a
riservatezza/segretezza, ad esclusione  di  quelle  informazioni  che
risultino di dominio pubblico alla data dell'accordo;  che  siano  in
possesso delle parti pur non essendo  state  fornite  direttamente  o
indirettamente  dall'altra  parte;  che  siano  divenute  di  dominio
pubblico  in  data  successiva  alla  data  dell'accordo  per   cause
indipendenti da colpa delle stesse  parti,  oppure  che  siano  state
rivelate  legittimamente  da   un   terzo   che   ne   aveva   libera
disponibilita', senza vincoli di segretezza. 
    Tenendo  conto  dei  vincoli  di  segretezza,  la  documentazione
elaborata in attuazione del contratto puo' essere,  in  tutto  od  in
parte, oggetto di pubblicazioni scientifiche previo  accordo  scritto
tra le parti; quest'ultimo puo' prevedere che, nel  caso  in  cui  la
richiesta  di  pubblicazione  venga  dall'ente,  sia  necessaria  una
preventiva autorizzazione da parte del soggetto finanziatore, che  si
riserva di valutare l'eventuale pregiudizio ad essa  derivante  dalla
divulgazione. In caso di autorizzazione, si puo' prevedere anche  una
citazione del soggetto finanziatore  come  promotore  e  finanziatore
dell'iniziativa  di  ricerca.  In  ogni  caso,  l'eventuale   mancato
consenso  del  soggetto  finanziatore  che   neghi   del   tutto   la
pubblicazione  deve  essere  sempre  puntualmente  motivato  e   deve
intervenire in  tempi  certi  da  definire  preventivamente  in  sede
contrattuale. Le parti potranno valutare se  inserire  nel  contratto
meccanismi di silenzio-assenso in caso di richiesta di  pubblicazione
al soggetto finanziatore. 
    Nel caso in cui invece la richiesta/necessita'  di  pubblicazione
derivi da un'esigenza del soggetto finanziatore,  si  puo'  prevedere
che lo stesso si impegni a citare espressamente l'ente con cui si  e'
sviluppata la collaborazione.