Art. 10 
 
               Istruttoria e valutazione dei progetti 
 
  1. I provvedimenti applicativi indicano le procedure per  l'accesso
delle imprese alla fase  istruttoria.  Il  soggetto  gestore  procede
all'istruttoria  delle   domande   di   agevolazioni   nel   rispetto
dell'ordine cronologico di presentazione. L'istruttoria comprende  la
valutazione amministrativa, finanziaria e tecnica  sulla  base  della
documentazione presentata in sede di domanda, e' svolta dal  soggetto
gestore,  anche  tramite  visite  in  loco  ed  ispezioni  presso  le
strutture dei soggetti proponenti ed  e'  articolata  nelle  seguenti
fasi: 
    a) verifica della completezza della documentazione  presentata  e
dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilita'; 
    b) valutazione istruttoria della domanda. 
  2. La valutazione di cui al comma 1, lettera b), riguarda: 
    a)     le      caratteristiche      di      ammissibilita'      e
tecnico-economico-finanziarie del soggetto proponente,  anche  tenuto
conto dell'attestazione della banca finanziatrice  propedeutica  alla
concessione del finanziamento; 
    b) la coerenza della proposta con le  finalita'  dichiarate,  con
gli obiettivi e con le tematiche applicative degli interventi di  cui
al presente decreto; 
    c) i  contenuti  scientifico-tecnologici  e  di  innovazione  del
progetto, nonche' la sussistenza delle condizioni  di  ammissibilita'
dello stesso; 
    d)   la   fattibilita'   tecnico-organizzativa   dell'iniziativa,
valutata sulla base dei seguenti elementi: 
      i. capacita'  e  competenze:  capacita'  di  realizzazione  del
progetto con risorse interne, da valutare sulla base delle competenze
e delle  esperienze  del  proponente,  con  particolare  riguardo  al
settore/ambito in cui il progetto ricade; 
      ii. collaborazioni tecnico-scientifiche: da valutare sulla base
delle collaborazioni con uno o piu' organismi di ricerca che prestino
servizi di consulenza  o  di  ricerca  contrattuale  nell'ambito  del
progetto, di un importo complessivo pari ad almeno il  10  per  cento
dei costi ammissibili di domanda; 
      iii.  risorse  tecniche  e  organizzative:  da   valutare   con
riferimento all'adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative
a disposizione del progetto, con particolare riguardo alla  dotazione
delle risorse, alla tempistica prevista e alla coerenza delle fasi in
cui si articola il progetto; 
    e)  la  qualita'  della  proposta  progettuale  e  l'impatto  del
progetto sulla base dei criteri indicati al comma 4, assegnando  agli
stessi un punteggio sulla base di quanto stabilito nei  provvedimenti
applicativi e verificando il  superamento  o  meno  delle  soglie  di
ammissibilita' fissate nei medesimi provvedimenti; 
    f)  la  conformita'  del  progetto  alle  disposizioni   e   agli
orientamenti nazionali  ed  europei  di  riferimento  riguardanti  il
principio DNSH, secondo  quanto  specificato  nei  provvedimenti  del
Ministero; 
    g) la pertinenza e la congruita' delle spese e dei costi previsti
dal progetto, nel rispetto dei relativi  parametri,  determinando  il
costo complessivo ammissibile, nonche' le agevolazioni nelle forme  e
nelle misure previste dal  presente  decreto  e  nel  rispetto  delle
intensita' massime di aiuto indicate all'art. 6; 
    h) la disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie. 
  3. Qualora, a seguito dello svolgimento dell'attivita' istruttoria,
il costo complessivo ammissibile del progetto dovesse scendere al  di
sotto della soglia minima applicabile prevista dall'art. 4, comma  2,
lettera b), a causa di una riduzione superiore al 20 per cento  delle
spese e dei costi esposti nella  proposta  progettuale,  il  progetto
viene dichiarato non ammissibile. In analogia, la  stessa  soglia  di
riduzione si applica ai fini della valutazione del limite di  accesso
alle agevolazioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera a). 
  4. Nell'ambito delle attivita'  istruttorie  di  cui  al  comma  2,
lettera  d),  le  domande  di  agevolazioni  sono  valutate   tramite
l'attribuzione di punteggi sulla base dei seguenti criteri: 
    a) qualita' del progetto (da 0 a 60 punti), valutata  sulla  base
dei seguenti elementi: 
      1)  validita'  tecnica:  misurata  in  termini   di   contenuti
tecnico-scientifici, industriali e di  avanzamento  delle  conoscenze
nello specifico ambito di attivita', da valutare rispetto al  settore
e allo stato dell'arte nazionale e internazionale; 
      2) rilevanza dei risultati attesi: tale  elemento  e'  valutato
sulla base della rilevanza, utilita'  e  originalita'  dei  risultati
attesi rispetto allo stato dell'arte nazionale  e  internazionale,  e
sulla capacita' del progetto di  generare  miglioramenti  tecnologici
nel processo produttivo dei beneficiari; 
      3) grado di innovazione: tipologia  di  innovazione  apportata,
con una graduazione del punteggio in misura crescente, a seconda  che
si  tratti  di   notevole   miglioramento   di   processo,   notevole
miglioramento di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto; 
    b) impatto del progetto (da 0 a 40 punti),  valutato  sulla  base
dei seguenti elementi: 
      1) potenzialita' economica: intesa  come  capacita'  del  nuovo
prodotto/processo/servizio di  rispondere  alla  domanda  di  mercato
esistente o di aprire nuovi mercati; 
      2) potenzialita' di  sviluppo:  da  valutare  in  relazione  al
settore/ambito di riferimento e alla capacita' di  generare  ricadute
positive anche  in  altri  ambiti/settori  nei  quali  la  tecnologia
innovativa  puo'  essere  utilizzata,  ovvero  di  contribuire   allo
sviluppo di nuove filiere e/o catene del valore; 
      3)  impatto  industriale:  dato  dall'aumento  della  capacita'
produttiva e dalla riduzione dei costi di produzione veicolati  dalle
innovazioni oggetto del progetto; 
      4) impatto sociale dei progetti: tenuto  conto  delle  ricadute
delle iniziative per la societa',  in  rispondenza  ad  obiettivi  di
natura ambientale  intercettati  dall'intervento  agevolativo  ovvero
della natura e delle caratteristiche  delle  imprese  richiedenti  le
agevolazioni, nell'ottica di  pari  opportunita'  di  genere  e/o  di
supporto all'imprenditoria giovanile e femminile. 
  5.  La  verifica  della   condizione   minima   di   ammissibilita'
istruttoria e' positiva qualora siano soddisfatte tutte  le  seguenti
condizioni: 
    a) il punteggio relativo: 
      1) al criterio di qualita' del progetto e' pari  ad  almeno  30
punti; 
      2) al criterio di impatto del progetto e'  pari  ad  almeno  20
punti; 
    b) il punteggio complessivo, ottenuto dalla  somma  dei  punteggi
relativi ai singoli criteri di  valutazione  sia  almeno  pari  a  65
punti. 
  6. Le modalita' di determinazione dei punteggi,  le  soglie  minime
dei criteri e i valori  massimi  e  le  soglie  minime  dei  relativi
elementi  di  cui  al  comma  4  sono  stabiliti  nei   provvedimenti
applicativi. 
  7. Il superamento delle soglie minime di cui al comma 5 e al  comma
6 costituisce una condizione necessaria per la conclusione con  esito
positivo dell'istruttoria ma non sufficiente, essendo l'esito  finale
subordinato alla favorevole valutazione complessiva di ammissibilita'
dell'intero progetto di cui al comma 2, lettere c) e d). 
  8. Nel caso di  esito  negativo  dell'attivita'  istruttoria,  sono
comunicati al soggetto proponente i motivi che determinano il mancato
accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis della  legge  7
agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.