Art. 10 Istruttoria e valutazione dei progetti 1. I provvedimenti applicativi indicano le procedure per l'accesso delle imprese alla fase istruttoria. Il soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di agevolazioni nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione. L'istruttoria comprende la valutazione amministrativa, finanziaria e tecnica sulla base della documentazione presentata in sede di domanda, e' svolta dal soggetto gestore, anche tramite visite in loco ed ispezioni presso le strutture dei soggetti proponenti ed e' articolata nelle seguenti fasi: a) verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilita'; b) valutazione istruttoria della domanda. 2. La valutazione di cui al comma 1, lettera b), riguarda: a) le caratteristiche di ammissibilita' e tecnico-economico-finanziarie del soggetto proponente, anche tenuto conto dell'attestazione della banca finanziatrice propedeutica alla concessione del finanziamento; b) la coerenza della proposta con le finalita' dichiarate, con gli obiettivi e con le tematiche applicative degli interventi di cui al presente decreto; c) i contenuti scientifico-tecnologici e di innovazione del progetto, nonche' la sussistenza delle condizioni di ammissibilita' dello stesso; d) la fattibilita' tecnico-organizzativa dell'iniziativa, valutata sulla base dei seguenti elementi: i. capacita' e competenze: capacita' di realizzazione del progetto con risorse interne, da valutare sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente, con particolare riguardo al settore/ambito in cui il progetto ricade; ii. collaborazioni tecnico-scientifiche: da valutare sulla base delle collaborazioni con uno o piu' organismi di ricerca che prestino servizi di consulenza o di ricerca contrattuale nell'ambito del progetto, di un importo complessivo pari ad almeno il 10 per cento dei costi ammissibili di domanda; iii. risorse tecniche e organizzative: da valutare con riferimento all'adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative a disposizione del progetto, con particolare riguardo alla dotazione delle risorse, alla tempistica prevista e alla coerenza delle fasi in cui si articola il progetto; e) la qualita' della proposta progettuale e l'impatto del progetto sulla base dei criteri indicati al comma 4, assegnando agli stessi un punteggio sulla base di quanto stabilito nei provvedimenti applicativi e verificando il superamento o meno delle soglie di ammissibilita' fissate nei medesimi provvedimenti; f) la conformita' del progetto alle disposizioni e agli orientamenti nazionali ed europei di riferimento riguardanti il principio DNSH, secondo quanto specificato nei provvedimenti del Ministero; g) la pertinenza e la congruita' delle spese e dei costi previsti dal progetto, nel rispetto dei relativi parametri, determinando il costo complessivo ammissibile, nonche' le agevolazioni nelle forme e nelle misure previste dal presente decreto e nel rispetto delle intensita' massime di aiuto indicate all'art. 6; h) la disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie. 3. Qualora, a seguito dello svolgimento dell'attivita' istruttoria, il costo complessivo ammissibile del progetto dovesse scendere al di sotto della soglia minima applicabile prevista dall'art. 4, comma 2, lettera b), a causa di una riduzione superiore al 20 per cento delle spese e dei costi esposti nella proposta progettuale, il progetto viene dichiarato non ammissibile. In analogia, la stessa soglia di riduzione si applica ai fini della valutazione del limite di accesso alle agevolazioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera a). 4. Nell'ambito delle attivita' istruttorie di cui al comma 2, lettera d), le domande di agevolazioni sono valutate tramite l'attribuzione di punteggi sulla base dei seguenti criteri: a) qualita' del progetto (da 0 a 60 punti), valutata sulla base dei seguenti elementi: 1) validita' tecnica: misurata in termini di contenuti tecnico-scientifici, industriali e di avanzamento delle conoscenze nello specifico ambito di attivita', da valutare rispetto al settore e allo stato dell'arte nazionale e internazionale; 2) rilevanza dei risultati attesi: tale elemento e' valutato sulla base della rilevanza, utilita' e originalita' dei risultati attesi rispetto allo stato dell'arte nazionale e internazionale, e sulla capacita' del progetto di generare miglioramenti tecnologici nel processo produttivo dei beneficiari; 3) grado di innovazione: tipologia di innovazione apportata, con una graduazione del punteggio in misura crescente, a seconda che si tratti di notevole miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto; b) impatto del progetto (da 0 a 40 punti), valutato sulla base dei seguenti elementi: 1) potenzialita' economica: intesa come capacita' del nuovo prodotto/processo/servizio di rispondere alla domanda di mercato esistente o di aprire nuovi mercati; 2) potenzialita' di sviluppo: da valutare in relazione al settore/ambito di riferimento e alla capacita' di generare ricadute positive anche in altri ambiti/settori nei quali la tecnologia innovativa puo' essere utilizzata, ovvero di contribuire allo sviluppo di nuove filiere e/o catene del valore; 3) impatto industriale: dato dall'aumento della capacita' produttiva e dalla riduzione dei costi di produzione veicolati dalle innovazioni oggetto del progetto; 4) impatto sociale dei progetti: tenuto conto delle ricadute delle iniziative per la societa', in rispondenza ad obiettivi di natura ambientale intercettati dall'intervento agevolativo ovvero della natura e delle caratteristiche delle imprese richiedenti le agevolazioni, nell'ottica di pari opportunita' di genere e/o di supporto all'imprenditoria giovanile e femminile. 5. La verifica della condizione minima di ammissibilita' istruttoria e' positiva qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) il punteggio relativo: 1) al criterio di qualita' del progetto e' pari ad almeno 30 punti; 2) al criterio di impatto del progetto e' pari ad almeno 20 punti; b) il punteggio complessivo, ottenuto dalla somma dei punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione sia almeno pari a 65 punti. 6. Le modalita' di determinazione dei punteggi, le soglie minime dei criteri e i valori massimi e le soglie minime dei relativi elementi di cui al comma 4 sono stabiliti nei provvedimenti applicativi. 7. Il superamento delle soglie minime di cui al comma 5 e al comma 6 costituisce una condizione necessaria per la conclusione con esito positivo dell'istruttoria ma non sufficiente, essendo l'esito finale subordinato alla favorevole valutazione complessiva di ammissibilita' dell'intero progetto di cui al comma 2, lettere c) e d). 8. Nel caso di esito negativo dell'attivita' istruttoria, sono comunicati al soggetto proponente i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.