Art. 13 
 
                Verifica intermedia e verifica finale 
 
  1. Indipendentemente dalla presentazione di  stati  di  avanzamento
lavori, il soggetto gestore effettua una verifica intermedia in  loco
di natura tecnica sullo stato di attuazione del progetto agevolato  a
meta' del periodo di  realizzazione  previsto,  calcolato  a  partire
dalla data di avvio comunicata ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera
c). Tale verifica e' indirizzata a valutare, rispetto agli  obiettivi
realizzativi individuati nel piano di sviluppo e  approvati  in  sede
istruttoria, lo stato  di  svolgimento  del  progetto,  le  eventuali
criticita' tecniche riscontrate e  le  modifiche  apportate  rispetto
alle attivita' previste, o che sarebbe utile apportare ai fini  della
positiva conclusione del progetto. 
  2. Al fine di consentire lo svolgimento della  verifica  intermedia
di cui al comma 1, il soggetto beneficiario  trasmette,  anche  prima
della data prevista di  svolgimento  della  verifica,  una  relazione
sullo stato di attuazione del progetto,  secondo  quanto  specificato
nel provvedimento applicativo. 
  3. Entro trenta giorni dalla data di trasmissione dell'ultimo stato
di avanzamento lavori  e  prima  dell'erogazione  corrispondente,  il
soggetto gestore effettua una  verifica  finale  volta  ad  accertare
l'effettiva  realizzazione  del  progetto,  il  raggiungimento  degli
obiettivi tecnologici previsti  e  la  pertinenza  e  congruita'  dei
relativi costi, ai fini della  redazione  di  una  relazione  tecnica
finale. In esito a tale verifica finale, tale relazione tecnica sulla
realizzazione del progetto si conclude con  un  giudizio  positivo  o
negativo sul progetto realizzato. 
  4. Al fine di consentire lo svolgimento della  verifica  finale  di
cui al comma 3, il soggetto beneficiario  deve  mantenere  presso  la
propria sede, in originale, la  documentazione  giustificativa  delle
spese rendicontate. In particolare,  il  soggetto  beneficiario  deve
rendere disponibile la documentazione integrale relativa al personale
(libro   unico   del   lavoro,   buste   paga,   registri   presenze,
documentazione  attestante  il  pagamento   di   ritenute   e   oneri
fiscali/previdenziali),    alle    attrezzature    (registro     beni
ammortizzabili o, in  alternativa,  libro  degli  inventari  o  libro
giornale riportanti le opportune annotazioni),  nonche'  le  evidenze
contabili di tutte le spese sostenute (libro IVA, libro giornale). Il
soggetto beneficiario e'  tenuto,  comunque,  a  rendere  disponibile
ulteriore  documentazione,  se  necessaria  ad  effettuare  opportuni
approfondimenti. Il  soggetto  beneficiario  deve,  inoltre,  rendere
disponibile la documentazione tecnica di progetto utile a  dimostrare
l'effettiva realizzazione  delle  attivita'  ammesse  a  beneficiarie
delle agevolazioni. 
  5. Il Ministero,  ai  fini  dell'emanazione  del  provvedimento  di
concessione definitiva delle agevolazioni e dell'erogazione del saldo
delle  agevolazioni  spettanti,  dispone  accertamenti  sull'avvenuta
realizzazione di ciascun progetto, ai quali continuano ad  applicarsi
le disposizioni di cui alla direttiva  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 10 luglio 2008, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 10 settembre 2008, n. 212.