Art. 13 Verifica intermedia e verifica finale 1. Indipendentemente dalla presentazione di stati di avanzamento lavori, il soggetto gestore effettua una verifica intermedia in loco di natura tecnica sullo stato di attuazione del progetto agevolato a meta' del periodo di realizzazione previsto, calcolato a partire dalla data di avvio comunicata ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera c). Tale verifica e' indirizzata a valutare, rispetto agli obiettivi realizzativi individuati nel piano di sviluppo e approvati in sede istruttoria, lo stato di svolgimento del progetto, le eventuali criticita' tecniche riscontrate e le modifiche apportate rispetto alle attivita' previste, o che sarebbe utile apportare ai fini della positiva conclusione del progetto. 2. Al fine di consentire lo svolgimento della verifica intermedia di cui al comma 1, il soggetto beneficiario trasmette, anche prima della data prevista di svolgimento della verifica, una relazione sullo stato di attuazione del progetto, secondo quanto specificato nel provvedimento applicativo. 3. Entro trenta giorni dalla data di trasmissione dell'ultimo stato di avanzamento lavori e prima dell'erogazione corrispondente, il soggetto gestore effettua una verifica finale volta ad accertare l'effettiva realizzazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi tecnologici previsti e la pertinenza e congruita' dei relativi costi, ai fini della redazione di una relazione tecnica finale. In esito a tale verifica finale, tale relazione tecnica sulla realizzazione del progetto si conclude con un giudizio positivo o negativo sul progetto realizzato. 4. Al fine di consentire lo svolgimento della verifica finale di cui al comma 3, il soggetto beneficiario deve mantenere presso la propria sede, in originale, la documentazione giustificativa delle spese rendicontate. In particolare, il soggetto beneficiario deve rendere disponibile la documentazione integrale relativa al personale (libro unico del lavoro, buste paga, registri presenze, documentazione attestante il pagamento di ritenute e oneri fiscali/previdenziali), alle attrezzature (registro beni ammortizzabili o, in alternativa, libro degli inventari o libro giornale riportanti le opportune annotazioni), nonche' le evidenze contabili di tutte le spese sostenute (libro IVA, libro giornale). Il soggetto beneficiario e' tenuto, comunque, a rendere disponibile ulteriore documentazione, se necessaria ad effettuare opportuni approfondimenti. Il soggetto beneficiario deve, inoltre, rendere disponibile la documentazione tecnica di progetto utile a dimostrare l'effettiva realizzazione delle attivita' ammesse a beneficiarie delle agevolazioni. 5. Il Ministero, ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni e dell'erogazione del saldo delle agevolazioni spettanti, dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun progetto, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 settembre 2008, n. 212.