Art. 14 
 
                             Variazioni 
 
  1.  Le  variazioni  ai  progetti  devono   essere   tempestivamente
comunicate al soggetto gestore con un'argomentata relazione corredata
di idonea documentazione, ai fini della valutazione  da  parte  dello
stesso. 
  2. Nel caso di variazioni conseguenti  a  operazioni  straordinarie
dell'assetto    aziendale     (fusione/incorporazione,     scissione,
conferimento  o  cessione   di   ramo   d'azienda,   con   esclusione
dell'affitto di ramo  d'azienda)  che  comportino  la  variazione  di
titolarita' del progetto da agevolare o agevolato, ovvero conseguenti
alla rinuncia di uno o piu' dei soggetti co-proponenti di un progetto
congiunto, il soggetto proponente o beneficiario  (il  capofila,  nel
caso di progetti congiunti) deve darne tempestiva  comunicazione  con
un'argomentata  relazione  corredata  di  idonea  documentazione   al
soggetto gestore, che procede,  nel  termine  di  trenta  giorni  dal
ricevimento della comunicazione stessa, ferme restando le tempistiche
di deliberazione integrativa da parte della banca finanziatrice, alle
opportune verifiche e valutazioni, secondo le disposizioni  contenute
nella circolare 14 maggio 2018, n. 1447 del  direttore  generale  per
gli incentivi alle imprese del Ministero,  nonche'  alle  conseguenti
proposte  al  medesimo  al  fine   dell'espressione   da   parte   di
quest'ultimo  dell'eventuale  assenso  alla  prosecuzione   dell'iter
agevolativo, ovvero alla decadenza della domanda  di  agevolazioni  o
alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse. 
  3. Fino a quando le proposte di  variazione  di  cui  al  comma  2,
nonche' le proposte  di  variazione  riguardanti  gli  obiettivi  del
progetto, non  siano  state  assentite  dal  Ministero,  il  soggetto
gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni. 
  4. Tutte le variazioni diverse da quelle indicate ai commi 2  e  3,
compresa l'eventuale modifica della tempistica di realizzazione, sono
valutate dal soggetto gestore, che, in caso di approvazione, informa,
entro  trenta  giorni  dal   ricevimento   della   comunicazione   di
variazione, il soggetto beneficiario, la  banca  finanziatrice  e  il
Ministero,   procedendo   alla   regolare   prosecuzione    dell'iter
agevolativo.