Art. 15 
 
                               Revoche 
 
  1. Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, in caso di: 
    a)  verifica  dell'assenza   di   uno   o   piu'   requisiti   di
ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare  per
fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili; 
    b) fallimento  del  soggetto  beneficiario  ovvero  apertura  nei
confronti del medesimo di altra procedura  concorsuale,  fatto  salvo
quanto previsto al comma 6; 
    c) mancata realizzazione del progetto approvato; 
    d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti  dal  progetto
approvato; 
    e) mancato avvio del progetto nei termini  indicati  all'art.  4,
comma 4, lettera c); 
    f) mancata presentazione del primo stato  di  avanzamento  lavori
entro dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione; 
    g) mancato rispetto dei termini  massimi  previsti  dall'art.  4,
comma 4, lettera d), per la realizzazione del progetto; 
    h) mancata trasmissione  della  documentazione  finale  di  spesa
entro tre mesi dalla conclusione del progetto; 
    i)  mancata  restituzione  protratta  per  oltre  un  anno  degli
interessi di  preammortamento  ovvero  delle  rate  di  finanziamento
concesso; 
    j) mancata o non corretta trasmissione  dei  dati  richiesti  dal
Ministero per il monitoraggio del  progetto  agevolato,  in  caso  di
reiterata inadempienza secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 2; 
    k) mancato rispetto dei vincoli ed obblighi applicabili  in  caso
di finanziamento a valere sul programma di cui all'art. 17; 
    l) in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento applicativo
e dal provvedimento di concessione. 
  2. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere a),
b), c), e), f) e j), la revoca delle agevolazioni e' totale; in  tali
casi, il soggetto beneficiario non  ha  diritto  alle  quote  residue
ancora da erogare  e  deve  restituire  il  beneficio  gia'  erogato,
maggiorato  degli  interessi  di  legge  e,  ove   ne   ricorrano   i
presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.
9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 
  3. Nei casi di cui al comma 1, lettera d), qualora cause  di  forza
maggiore e caso fortuito o altri fatti ed  eventi  sopravvenuti,  non
prevedibili  ed  estranei  alla  volonta'  del  richiedente,  rendano
impossibile garantire  il  rispetto  degli  impegni  assunti  per  la
realizzazione del progetto e il  pieno  raggiungimento  dei  relativi
obiettivi, la revoca delle agevolazioni e' parziale; in tali casi  e'
riconosciuta esclusivamente la quota parte di  agevolazioni  relativa
alle attivita' effettivamente  realizzate,  fermo  restando  che  sia
trasmessa idonea documentazione comprovante la realizzazione di  tale
quota parte. Con riferimento ai casi di revoca di  cui  al  comma  1,
lettere g) e h), la revoca delle agevolazioni e'  parziale;  in  tali
casi, e' riconosciuta esclusivamente la quota parte  di  agevolazioni
relativa  alle  attivita'  effettivamente  realizzate,   qualora   si
configuri il raggiungimento di obiettivi parziali significativi. 
  4. Con riferimento al caso di revoca di cui al comma 1, lettera i),
la revoca e' commisurata alla quota di  finanziamento  agevolato  non
restituita. 
  5. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere  k)
e l), la revoca e' parziale o  totale  a  seconda  della  fattispecie
riscontrata. 
  6. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario  di
una procedura concorsuale diversa dal fallimento, il Ministero  o  il
soggetto gestore dallo stesso incaricato,  valuta  la  compatibilita'
della procedura medesima con la prosecuzione del progetto interessato
dalle  agevolazioni,  concedendo,   ove   necessario,   una   proroga
aggiuntiva del termine di realizzazione del progetto non superiore  a
2 anni. A  tal  fine,  l'impresa  beneficiaria  presenta  istanza  al
Ministero o al medesimo soggetto gestore,  corredata  di  argomentata
relazione e di idonea documentazione. Nelle more della determinazione
in ordine alla revoca delle agevolazioni ovvero alla prosecuzione del
progetto, l'erogazione delle agevolazioni  e'  sospesa.  Al  fine  di
completare  le  predette  valutazioni,   e'   acquisita   una   nuova
valutazione  del   merito   di   credito   effettuata   dalla   banca
finanziatrice sul soggetto beneficiario. 
  7. Il Ministero si riserva di valutare il mantenimento o meno delle
agevolazioni nel caso in cui, nei cinque anni successivi alla data di
conclusione del progetto agevolato, ovvero tre anni per  le  PMI,  il
soggetto beneficiario riduca i livelli occupazionali e/o la capacita'
produttiva,  in   misura   tale   da   incidere   negativamente   sul
raggiungimento degli obiettivi connessi alle  ricadute  economiche  e
industriali dei progetti agevolati. 
  8. Le determinazioni relative alla revoca parziale o  totale  delle
agevolazioni sono tempestivamente  comunicate  a  CDP  e  alla  banca
finanziatrice,  secondo  le  modalita'  e  i  termini  stabiliti  dai
provvedimenti applicativi.