Art. 16 
 
                Monitoraggio, controlli e pubblicita' 
 
  1. Il Ministero effettua  il  monitoraggio  e  la  valutazione  dei
risultati dei progetti agevolati e dell'efficacia degli interventi di
cui al presente decreto, anche  in  termini  di  ricaduta  economica,
finanziaria e occupazionale. 
  2. Ai sensi dell'art. 25, comma 5 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134 e dell'art. 15, comma 7 del decreto del Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
8 marzo 2013, i soggetti beneficiari sono  tenuti  a  trasmettere  al
Ministero,  per  il  tramite  del  soggetto  gestore   dallo   stesso
incaricato, la  documentazione  e  tutte  le  informazioni  utili  al
monitoraggio dei  progetti  agevolati.  In  caso  di  mancata  o  non
corretta alimentazione del  sistema  di  monitoraggio  da  parte  dei
soggetti beneficiari degli interventi, il Ministero, per  il  tramite
del   soggetto   gestore,   sospende   nei   confronti   dell'impresa
inadempiente l'erogazione  dei  benefici  fino  al  ripristino  delle
condizioni di corretta alimentazione del  sistema  medesimo.  Qualora
l'inadempimento sia reiterato, e' disposta la  revoca  del  beneficio
concesso secondo quanto previsto all'art. 15, comma 1, lettera j). 
  3. Gli impatti attesi dell'intervento agevolativo, di cui  all'art.
3, comma 3 del decreto ministeriale 8 marzo  2013,  sono  determinati
tramite gli indicatori e i relativi valori-obiettivo individuati  con
i  provvedimenti  applicativi.   Tali   indicatori   e   i   relativi
valori-obiettivo  possono  essere  rideterminati   in   funzione   di
cambiamenti della situazione di contesto o  a  seguito  di  modifiche
procedurali che  incidano  sulla  tempistica  e  sulle  modalita'  di
realizzazione dell'intervento e dei progetti finanziati. 
  4. I soggetti beneficiari sono tenuti a: 
    a) corrispondere a tutte le richieste  di  informazioni,  dati  e
rapporti   tecnici   periodici   disposte   dal   Ministero,    anche
successivamente alla conclusione dei progetti agevolati; 
    b) acconsentire e favorire lo svolgimento di  tutti  i  controlli
disposti dal Ministero, nonche' da  competenti  organismi  statali  o
comunitari  competenti  in  materia,  anche  mediante   ispezioni   e
sopralluoghi, al fine di verificare lo  stato  di  avanzamento  delle
iniziative e le condizioni per il  mantenimento  delle  agevolazioni,
mettendo a disposizione tutte le necessarie informazioni  e  tutti  i
documenti giustificativi relativi alle spese e ai costi ammessi  alle
agevolazioni.