Art. 17 Disposizioni per il finanziamento sulle risorse della politica di coesione 1. Per l'accesso agli interventi co-finanziati dal Programma nazionale ricerca, innovazione e competitivita' per la transizione verde e digitale 2021-2027, i progetti devono: a) essere realizzati interamente nelle regioni meno sviluppate; b) non ricadere negli ambiti di esclusione previsti dall'art. 7 del regolamento (UE) 1058/2021; c) rispettare le ulteriori disposizioni applicabili per l'ammissibilita' sul programma; d) prevedere attivita' di ricerca e sviluppo svolte in forma collaborativa, secondo, in alternativa, una delle seguenti modalita': i. progetto realizzato congiuntamente da piu' proponenti ai sensi dell'art. 3, comma 2, che preveda almeno una PMI tra i soggetti proponenti; ii. progetto realizzato da una PMI ovvero da una piccola impresa a media capitalizzazione quale singola proponente, che preveda la partecipazione di uno o piu' soggetti esterni all'impresa, indipendenti dalla stessa, che concorrano alle attivita' del progetto attraverso servizi di ricerca, prestazioni di consulenza alla ricerca e sviluppo e/o ricerca contrattuale di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), il cui valore sia almeno pari al 10 per cento dei costi complessivi ammissibili del progetto. 2. Per l'accesso agli interventi di cui al comma 1, i soggetti beneficiari sono tenuti a: a) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicita' dell'utilizzo delle risorse finanziarie del Programma nazionale ricerca, innovazione e competitivita' per la transizione verde e digitale 2021-2027, con le modalita' allo scopo individuate dal Ministero; b) garantire il rispetto delle norme europee e nazionali applicabili in materia di ammissibilita' delle spese, anche a riguardo di quanto previsto ai sensi dell'art. 74 paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2021/1060; c) garantire il rispetto della legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e lotta al terrorismo; d) rispettare quanto previsto in materia di stabilita' delle operazioni dall'art. 65 del regolamento (UE) 1060/2021. A tal fine, non e' consentita la cessazione dell'attivita' economica dell'impresa beneficiaria nelle unita' produttive interessate dalla realizzazione del progetto ovvero la rilocalizzazione di tale attivita' al di fuori del territorio di competenza dell'intervento agevolativo, nei cinque anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato ovvero tre anni per le PMI; e) garantire il rispetto dei principi orizzontali di cui all'art. 9 del regolamento (UE) 1060/2021, relativi al rispetto dei diritti fondamentali e alla conformita' alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; alla parita' tra uomini e donne, l'integrazione di genere e l'integrazione della prospettiva di genere; alla non discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilita', eta' o orientamento sessuale; all'accessibilita' per le persone con disabilita'; allo sviluppo sostenibile e alla tutela ambientale, ivi incluso il rispetto del principio DNSH sulla base degli orientamenti e delle istruzioni applicabili contenuti nel Rapporto ambientale relativo al Programma nazionale ricerca, innovazione e competitivita' per la transizione verde e digitale 2021-2027; f) rispettare le ulteriori condizioni, disposizioni, impegni ed obblighi previsti in applicazione dei regolamenti e disposizioni vigenti in relazione al Programma nazionale ricerca, innovazione e competitivita' per la transizione verde e digitale 2021-2027; g) rispettare gli impegni, i vincoli e le direttive operative stabiliti per i soggetti beneficiari, secondo le indicazioni fornite dal Ministero; h) rispettare le norme di carattere generale vigenti applicabili. 3. I requisiti, vincoli ed impegni di cui ai precedenti commi trovano applicazione negli interventi di cui all'art. 2, comma 2, e in quelli di cui al comma 3 e comma 4 in ragione di quanto previsto in ragione delle fonti utilizzate.