Art. 17 
 
                  Disposizioni per il finanziamento 
              sulle risorse della politica di coesione 
 
  1.  Per  l'accesso  agli  interventi  co-finanziati  dal  Programma
nazionale ricerca, innovazione e competitivita'  per  la  transizione
verde e digitale 2021-2027, i progetti devono: 
    a) essere realizzati interamente nelle regioni meno sviluppate; 
    b) non ricadere negli ambiti di esclusione previsti  dall'art.  7
del regolamento (UE) 1058/2021; 
    c)  rispettare  le   ulteriori   disposizioni   applicabili   per
l'ammissibilita' sul programma; 
    d) prevedere attivita' di ricerca  e  sviluppo  svolte  in  forma
collaborativa, secondo, in alternativa, una delle seguenti modalita': 
      i. progetto realizzato congiuntamente  da  piu'  proponenti  ai
sensi dell'art. 3, comma 2, che preveda almeno una PMI tra i soggetti
proponenti; 
      ii. progetto realizzato  da  una  PMI  ovvero  da  una  piccola
impresa  a  media  capitalizzazione  quale  singola  proponente,  che
preveda la partecipazione di uno o piu' soggetti esterni all'impresa,
indipendenti dalla stessa, che concorrano alle attivita' del progetto
attraverso servizi di ricerca, prestazioni di consulenza alla ricerca
e sviluppo e/o ricerca contrattuale  di  cui  all'art.  5,  comma  1,
lettera c), il cui valore sia almeno pari al 10 per cento  dei  costi
complessivi ammissibili del progetto. 
  2. Per l'accesso agli interventi di cui  al  comma  1,  i  soggetti
beneficiari sono tenuti a: 
    a) aderire a tutte  le  forme  atte  a  dare  idonea  pubblicita'
dell'utilizzo  delle  risorse  finanziarie  del  Programma  nazionale
ricerca, innovazione e competitivita'  per  la  transizione  verde  e
digitale 2021-2027, con  le  modalita'  allo  scopo  individuate  dal
Ministero; 
    b)  garantire  il  rispetto  delle  norme  europee  e   nazionali
applicabili  in  materia  di  ammissibilita'  delle  spese,  anche  a
riguardo di quanto  previsto  ai  sensi  dell'art.  74  paragrafo  1,
lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2021/1060; 
    c)  garantire  il  rispetto  della  legislazione  applicabile  in
materia  di  prevenzione  del  riciclaggio  di  denaro  e  lotta   al
terrorismo; 
    d) rispettare quanto previsto  in  materia  di  stabilita'  delle
operazioni dall'art. 65 del regolamento (UE) 1060/2021. A  tal  fine,
non e' consentita la cessazione dell'attivita' economica dell'impresa
beneficiaria nelle unita' produttive interessate dalla  realizzazione
del progetto ovvero la rilocalizzazione di tale attivita' al di fuori
del territorio di competenza dell'intervento agevolativo, nei  cinque
anni successivi alla  data  di  conclusione  del  progetto  agevolato
ovvero tre anni per le PMI; 
    e) garantire il rispetto dei principi orizzontali di cui all'art.
9 del regolamento (UE) 1060/2021, relativi al  rispetto  dei  diritti
fondamentali e alla conformita' alla Carta dei  diritti  fondamentali
dell'Unione europea; alla parita' tra uomini e donne,  l'integrazione
di genere e l'integrazione della  prospettiva  di  genere;  alla  non
discriminazione  fondata  su  genere,  origine  razziale  o   etnica,
religione o convinzioni personali, disabilita', eta'  o  orientamento
sessuale; all'accessibilita' per le  persone  con  disabilita';  allo
sviluppo  sostenibile  e  alla  tutela  ambientale,  ivi  incluso  il
rispetto del principio DNSH sulla base  degli  orientamenti  e  delle
istruzioni applicabili contenuti nel Rapporto ambientale relativo  al
Programma nazionale ricerca,  innovazione  e  competitivita'  per  la
transizione verde e digitale 2021-2027; 
    f) rispettare le ulteriori condizioni, disposizioni,  impegni  ed
obblighi previsti in  applicazione  dei  regolamenti  e  disposizioni
vigenti in relazione al Programma nazionale  ricerca,  innovazione  e
competitivita' per la transizione verde e digitale 2021-2027; 
    g) rispettare gli impegni, i vincoli  e  le  direttive  operative
stabiliti per i soggetti beneficiari, secondo le indicazioni  fornite
dal Ministero; 
    h) rispettare le norme di carattere generale vigenti applicabili. 
  3. I requisiti, vincoli ed  impegni  di  cui  ai  precedenti  commi
trovano applicazione negli interventi di cui all'art. 2, comma  2,  e
in quelli di cui al comma 3 e comma 4 in ragione di  quanto  previsto
in ragione delle fonti utilizzate.