Art. 18 
 
                       Disposizioni attuative 
 
  1. Gli interventi attivati nell'ambito della misura agevolativa  di
cui al presente decreto sono attuati  con  provvedimenti  applicativi
del Ministero, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto e
dalle disposizioni  contenute  nei  decreti  di  attivazione  di  cui
all'art. 2, comma 3, ove ricorrenti. 
  2. I provvedimenti  applicativi  individuano  le  disposizioni  per
l'implementazione degli interventi agevolativi  e  la  disciplina  di
dettaglio delle procedure di concessione delle agevolazioni  previste
dall'art. 9. I medesimi provvedimenti applicativi riportano  altresi'
le   eventuali   ulteriori   disposizioni   di   dettaglio   relative
all'attuazione degli interventi, alle tematiche  applicative  e  alle
attivita'  innovative  ammesse,  ai  vincoli  e  alle  condizioni  di
ammissione,  ai  criteri  di  determinazione  e  alle  modalita'   di
rendicontazione  delle  spese  e  dei  costi,   alle   modalita'   di
determinazione  dei  punteggi,  alle  soglie   minime   dei   criteri
valutativi, ai valori massimi  e  alle  soglie  minime  dei  relativi
elementi,  agli  indicatori  di  impatto  e  valori-obiettivo   degli
interventi, alle disposizioni sulla tutela dei dati personali e  agli
oneri informativi a carico dei soggetti richiedenti le  agevolazioni,
nonche' i termini, le modalita' e la modulistica per la presentazione
delle domande e delle richieste di erogazione. 
  3. La gestione delle risorse finanziarie destinate alla concessione
dei contributi e' effettuata nell'ambito della contabilita'  speciale
del Fondo per la crescita sostenibile n.  1726,  cui  affluiscono  le
relative risorse di cui al comma 2. 
  4. Ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile  2019,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
sulla piattaforma telematica «incentivi.gov.it»  sono  pubblicate  le
informazioni  relative  alla  misura  agevolativa  disciplinata   dal
presente provvedimento. 
  5.  Il  Ministero  garantisce  l'adempimento  degli   obblighi   di
pubblicita' e informazione di cui all'art.  9  del  regolamento  GBER
attraverso la  pubblicazione  delle  informazioni  ivi  indicate  sul
Registro nazionale degli aiuti di Stato  di  cui  all'art.  52  della
legge 24 dicembre 2012, n. 234.  I  regimi  di  aiuto  relativi  agli
interventi di cui al presente decreto saranno  oggetto  di  relazioni
annuali trasmesse alla Commissione europea  ai  sensi  dell'art.  11,
lettera b) del regolamento GBER. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 14 settembre 2023 
 
                                                    Il Ministro: Urso 

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  delle  imprese  e  del
made in  Italy,  del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1420