Art. 2 
 
            Ambito di applicazione e risorse disponibili 
 
  1.   Al   fine   di   sostenere   la    valorizzazione    economica
dell'innovazione  attraverso  la  sperimentazione  e  l'adozione   di
soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate e di accelerare,  al
contempo, la ricerca collaborativa e il processo di scoperta dinamica
e imprenditoriale di nuovi domini di  specializzazione,  il  presente
decreto disciplina, ai sensi di  quanto  previsto  dall'art.  15  del
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo  2013,  le  procedure
per la  concessione  ed  erogazione  di  agevolazioni,  in  forma  di
contributi alla  spesa  e  finanziamenti  agevolati  a  valere  sulle
risorse del FRI, per il sostegno di progetti di ricerca industriale e
sviluppo  sperimentale  di  rilevanza  strategica  per   il   sistema
produttivo, coerenti con le aree tematiche della Strategia  nazionale
di specializzazione intelligente  ovvero  finalizzati  a  individuare
traiettorie tecnologiche e applicative evolutive della stessa. 
  2. Per l'attuazione della misura agevolativa di cui al  comma  1  a
sostegno  di  progetti  realizzati  interamente  nelle  regioni  meno
sviluppate,  fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  7,   sono
complessivamente rese disponibili, in sede di prima applicazione,  le
seguenti risorse finanziarie: 
    a) 328 (trecentoventotto) milioni  di  euro  per  la  concessione
delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato  a  valere
sulle risorse del FRI, utilizzando le risorse di cui all'art. 30  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  come  modificato  dall'art.  26,
comma 6-bis,  del  decreto-legge  n.  34/2019  («decreto  crescita»),
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.  58  e
dall'art. 3, comma 9-bis del decreto-legge n. 152/2021; 
    b)                      145.439.200,53                       euro
(centoquarantacinquemilioniquattrocentotrentanovemiladuecento/53
euro)  per  la  concessione  delle  agevolazioni,  nella  forma   del
contributo  diretto  alla  spesa,  a  valere   sulle   risorse   rese
disponibili  a  seguito  della  chiusura  dei   programmi   operativi
2007-2013. 
  3. Risorse ulteriori rispetto a quelle di cui al  comma  2  possono
essere  rese  disponibili  per  la  concessione  delle  agevolazioni,
recepite in sede di provvedimento applicativo: 
    a) con un incremento delle risorse da destinare alla  concessione
di finanziamenti agevolati, a valere sulle risorse del FRI risultanti
dal procedimento di ricognizione di cui all'art. 30, commi 3, 3-bis e
4 del decreto-legge del  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  cosi'  come
modificati dall'art. 26 del decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.  58  e
dall'art. 3, comma 9-bis del decreto-legge n.  152/2021,  commisurato
alle disponibilita' di cui alla lettera b); 
    b) con un incremento delle risorse da destinare alla  concessione
dei contributi alla spesa, in ragione delle risorse rese  disponibili
dalle regioni, dalle province autonome  e  da  altre  amministrazioni
pubbliche nell'ambito delle procedure di co-finanziamento di  cui  al
comma 5. 
  4. Successivi interventi di attuazione della misura agevolativa  di
cui al presente decreto, ulteriori rispetto a quelli di cui al  comma
2 e al comma 3, sono  individuati  con  decreti  di  attivazione  del
Ministro delle imprese e del made in Italy, con cui sono destinate ai
medesimi le risorse previste per la concessione  delle  agevolazioni.
Gli interventi  possono  essere  attivati,  per  la  concessione  dei
contributi alla spesa, anche a valere sulle  risorse  delle  regioni,
province autonome e altre amministrazioni pubbliche  che  si  rendano
disponibili  per  contribuire  al   co-finanziamento   degli   stessi
nell'ambito  della  procedura  di  cui  al  comma  5.  Qualora,   per
l'attuazione degli interventi attivati nell'ambito  della  misura  di
cui al presente decreto, vengano rese disponibili risorse nell'ambito
di programmi di finanziamento, strumenti o fondi dell'Unione europea,
tali disponibilita' potranno  essere  attivate,  nel  rispetto  delle
condizioni stabilite dai relativi regolamenti  e  delle  disposizioni
concernenti l'utilizzazione delle stesse. 
  5. Le regioni, le province  autonome  e  le  altre  amministrazioni
pubbliche interessate al sostegno di iniziative di ricerca e sviluppo
coerenti con le finalita' della presente misura  possono  contribuire
finanziariamente  alla  dotazione  di  risorse  da  destinarsi   alla
concessione dei contributi alla  spesa  nell'ambito  dell'intervento,
previa intesa con il Ministero e  conferma  da  parte  di  CDP  della
disponibilita' di risorse aggiuntive a valere sul FRI,  da  destinare
alla concessione di  finanziamenti  agevolati,  secondo  il  medesimo
rapporto tra le  dotazioni  di  cui  al  comma  2.  Esclusivamente  i
soggetti firmatari dell'intesa con  il  Ministero  nell'ambito  della
procedura  di  cui  al  presente  comma  possono  co-finanziare   gli
interventi nell'ambito della presente misura. 
  6. Al fine dell'attivazione della procedura di co-finanziamento  di
cui al  comma  5,  le  regioni,  le  province  autonome  e  le  altre
amministrazioni pubbliche interessate devono presentare al  Ministero
una specifica manifestazione di interesse, con le modalita' e secondo
gli schemi e le tempistiche indicate dai provvedimenti applicativi. 
  7. E' fatta salva la possibilita' per il  Ministero  di  finanziare
gli interventi di cui al presente decreto nell'ambito  del  Programma
nazionale ricerca, innovazione e competitivita'  per  la  transizione
verde e digitale 2021-2027, ove coerenti con gli ambiti, le finalita'
e i criteri di selezione del medesimo programma  nazionale.  In  tali
casi, per i quali trovano applicazione gli ulteriori  adempimenti  di
cui all'art. 17, il Ministero fornisce  tempestiva  comunicazione  ai
soggetti beneficiari. 
  8. Le modalita' e le procedure di accesso al FRI  sono  individuate
nel presente decreto ai sensi del decreto interministeriale.