Art. 2 Ambito di applicazione e risorse disponibili 1. Al fine di sostenere la valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate e di accelerare, al contempo, la ricerca collaborativa e il processo di scoperta dinamica e imprenditoriale di nuovi domini di specializzazione, il presente decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni, in forma di contributi alla spesa e finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del FRI, per il sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza strategica per il sistema produttivo, coerenti con le aree tematiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero finalizzati a individuare traiettorie tecnologiche e applicative evolutive della stessa. 2. Per l'attuazione della misura agevolativa di cui al comma 1 a sostegno di progetti realizzati interamente nelle regioni meno sviluppate, fermo restando quanto previsto dal comma 7, sono complessivamente rese disponibili, in sede di prima applicazione, le seguenti risorse finanziarie: a) 328 (trecentoventotto) milioni di euro per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del FRI, utilizzando le risorse di cui all'art. 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'art. 26, comma 6-bis, del decreto-legge n. 34/2019 («decreto crescita»), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e dall'art. 3, comma 9-bis del decreto-legge n. 152/2021; b) 145.439.200,53 euro (centoquarantacinquemilioniquattrocentotrentanovemiladuecento/53 euro) per la concessione delle agevolazioni, nella forma del contributo diretto alla spesa, a valere sulle risorse rese disponibili a seguito della chiusura dei programmi operativi 2007-2013. 3. Risorse ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 2 possono essere rese disponibili per la concessione delle agevolazioni, recepite in sede di provvedimento applicativo: a) con un incremento delle risorse da destinare alla concessione di finanziamenti agevolati, a valere sulle risorse del FRI risultanti dal procedimento di ricognizione di cui all'art. 30, commi 3, 3-bis e 4 del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, cosi' come modificati dall'art. 26 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e dall'art. 3, comma 9-bis del decreto-legge n. 152/2021, commisurato alle disponibilita' di cui alla lettera b); b) con un incremento delle risorse da destinare alla concessione dei contributi alla spesa, in ragione delle risorse rese disponibili dalle regioni, dalle province autonome e da altre amministrazioni pubbliche nell'ambito delle procedure di co-finanziamento di cui al comma 5. 4. Successivi interventi di attuazione della misura agevolativa di cui al presente decreto, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 2 e al comma 3, sono individuati con decreti di attivazione del Ministro delle imprese e del made in Italy, con cui sono destinate ai medesimi le risorse previste per la concessione delle agevolazioni. Gli interventi possono essere attivati, per la concessione dei contributi alla spesa, anche a valere sulle risorse delle regioni, province autonome e altre amministrazioni pubbliche che si rendano disponibili per contribuire al co-finanziamento degli stessi nell'ambito della procedura di cui al comma 5. Qualora, per l'attuazione degli interventi attivati nell'ambito della misura di cui al presente decreto, vengano rese disponibili risorse nell'ambito di programmi di finanziamento, strumenti o fondi dell'Unione europea, tali disponibilita' potranno essere attivate, nel rispetto delle condizioni stabilite dai relativi regolamenti e delle disposizioni concernenti l'utilizzazione delle stesse. 5. Le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche interessate al sostegno di iniziative di ricerca e sviluppo coerenti con le finalita' della presente misura possono contribuire finanziariamente alla dotazione di risorse da destinarsi alla concessione dei contributi alla spesa nell'ambito dell'intervento, previa intesa con il Ministero e conferma da parte di CDP della disponibilita' di risorse aggiuntive a valere sul FRI, da destinare alla concessione di finanziamenti agevolati, secondo il medesimo rapporto tra le dotazioni di cui al comma 2. Esclusivamente i soggetti firmatari dell'intesa con il Ministero nell'ambito della procedura di cui al presente comma possono co-finanziare gli interventi nell'ambito della presente misura. 6. Al fine dell'attivazione della procedura di co-finanziamento di cui al comma 5, le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche interessate devono presentare al Ministero una specifica manifestazione di interesse, con le modalita' e secondo gli schemi e le tempistiche indicate dai provvedimenti applicativi. 7. E' fatta salva la possibilita' per il Ministero di finanziare gli interventi di cui al presente decreto nell'ambito del Programma nazionale ricerca, innovazione e competitivita' per la transizione verde e digitale 2021-2027, ove coerenti con gli ambiti, le finalita' e i criteri di selezione del medesimo programma nazionale. In tali casi, per i quali trovano applicazione gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 17, il Ministero fornisce tempestiva comunicazione ai soggetti beneficiari. 8. Le modalita' e le procedure di accesso al FRI sono individuate nel presente decreto ai sensi del decreto interministeriale.