Art. 3 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Nell'ambito dei progetti ammissibili di cui all'art. 4,  possono
beneficiare delle agevolazioni: 
    a) le imprese che esercitano le attivita' di  cui  all'art.  2195
del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese  artigiane
di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 
    b)  le  imprese  agro-industriali  che  svolgono  prevalentemente
attivita' industriale; 
    c) le imprese che esercitano le attivita' ausiliarie  di  cui  al
numero 5) dell'art. 2195 del codice civile, in favore  delle  imprese
di cui alle lettere a) e b); 
    d) i centri di ricerca; 
    e) le  imprese  agricole  che  esercitano  le  attivita'  di  cui
all'art.  2135  del  codice  civile,  che   operino   come   soggetti
co-proponenti di un progetto congiunto di cui al comma 2. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare progetti,  anche
congiuntamente tra loro, che prevedano: 
    a) un numero massimo di 5 imprese comprendenti il  capofila  e  i
co-proponenti, fermo restando un  importo  progettuale  a  carico  di
ciascuna  impresa  di  valore  non  inferiore  a  euro   3.000.000,00
(tremilioni/00); 
    b) il ricorso allo strumento del contratto di  rete  o  ad  altre
forme   contrattuali   di    collaborazione,    quali,    a    titolo
esemplificativo,  il  consorzio  e  l'accordo  di  partenariato.   Il
contratto di rete o le altre  forme  contrattuali  di  collaborazione
devono configurare una concreta  collaborazione  che  sia  stabile  e
coerente rispetto all'articolazione  delle  attivita',  espressamente
finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare,
il contratto deve prevedere: 
      i) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese  a
carico di ciascun partecipante; 
      ii) la definizione  degli  aspetti  relativi  alla  proprieta',
all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di  ricerca
e sviluppo; 
      iii) l'individuazione, nell'ambito dei soggetti di cui al comma
1, del soggetto capofila, che  agisce  in  veste  di  mandatario  dei
partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei  medesimi,  con
atto  pubblico  o  scrittura  privata  autenticata,  di  un   mandato
collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero. 
  3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di  presentazione  della
domanda, devono possedere i seguenti requisiti: 
    a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel  Registro  delle
imprese. I soggetti non  residenti  nel  territorio  italiano  devono
avere  una  personalita'  giuridica  riconosciuta  nello   Stato   di
residenza come risultante dall'omologo registro  delle  imprese;  per
tali soggetti, inoltre, fermo restando  il  possesso,  alla  data  di
presentazione  della  domanda  di   agevolazione,   degli   ulteriori
requisiti previsti dal presente  articolo,  deve  essere  dimostrata,
pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta  della  prima
erogazione dell'agevolazione, la disponibilita' di  almeno  una  sede
secondaria nei territori di competenza dell'intervento agevolativo ed
il rispetto degli adempimenti di cui all'art. 9, terzo  comma,  primo
periodo del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre  1995,
n. 581; 
    b) non essere sottoposti a procedura concorsuale e  non  trovarsi
in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  anche  volontaria,   di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in  qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; 
    c) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria; 
    d) disporre di  almeno  due  bilanci  approvati  ovvero,  per  le
imprese individuali e le societa' di persone, disporre di almeno  due
dichiarazioni dei redditi presentate. Qualora  l'impresa  richiedente
le agevolazioni abbia redatto il bilancio consolidato, ai sensi degli
articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.  127
e successive modifiche e integrazioni o sia controllata da un'impresa
che abbia redatto il bilancio consolidato, si fa riferimento  a  tali
bilanci ai  fini  della  verifica  della  sussistenza  del  requisito
relativo al possesso di due bilanci approvati; 
    e)  non  rientrare  tra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla
Commissione europea; 
    f) essere in regola  con  la  restituzione  di  somme  dovute  in
relazione a provvedimenti di  revoca  di  agevolazioni  concesse  dal
Ministero; 
    g) non trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in
difficolta', cosi'  come  individuata  nell'art.  2,  comma  18,  del
regolamento GBER. 
  4. Nel rispetto  del  principio  di  ripartizione  del  rischio  di
credito  stabilito  dall'art.  3,   commi   1   e   2   del   decreto
interministeriale,   le   imprese    beneficiarie    devono    essere
economicamente e finanziariamente sane ed in possesso di un  adeguato
merito di credito, secondo le valutazioni effettuate da  parte  delle
banche finanziatrici. 
  5. Sono, in  ogni  caso,  escluse  dalle  agevolazioni  di  cui  al
presente decreto le imprese: 
    a) i cui legali rappresentanti o  amministratori,  alla  data  di
presentazione della domanda di agevolazioni, siano stati  condannati,
con  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di  condanna  divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena  su  richiesta  ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i  reati  che
costituiscono motivo di esclusione di un  operatore  economico  dalla
partecipazione a una procedura di  appalto  o  concessione  ai  sensi
della normativa in materia di contratti pubblici relativi  a  lavori,
servizi e forniture vigente alla data di presentazione della  domanda
di agevolazioni; 
    b) nei cui confronti sia  verificata  l'esistenza  di  una  causa
ostativa  ai  sensi  della  disciplina  antimafia  di   cui   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
    c) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all'art. 9, comma 2, lettera  d)  del  decreto  legislativo  8
giugno 2001, n. 231 e successive modifiche  e  integrazioni  o  altra
sanzione che  comporti  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica
amministrazione; 
    d) che si trovino in altre condizioni previste dalla  legge  come
causa di  incapacita'  a  beneficiare  di  agevolazioni  pubbliche  o
comunque a cio' ostative.