Art. 4 Progetti ammissibili 1. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attivita' di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, riportate in allegato n. 1, nell'ambito delle aree tematiche e delle traiettorie di sviluppo definite dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero nell'ambito di altre aree tematiche e traiettorie di sviluppo non rientranti nella predetta strategia, al fine di contribuire ad alimentare il processo di scoperta imprenditoriale e il conseguente adattamento evolutivo della stessa. I progetti devono essere diretti ad introdurre significativi avanzamenti tecnologici, non limitandosi alla sola fase di ricerca, e prevedere attivita' strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto. 2. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, i progetti devono: a) essere realizzati dai soggetti di cui all'art. 3 nell'ambito di una o piu' delle proprie unita' locali ubicate nel territorio nazionale, in coerenza con il territorio di competenza dell'intervento agevolativo sulla base dei vincoli di localizzazione previsti dalle fonti di finanziamento utilizzate; b) prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e non superiori a euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00); c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del provvedimento di concessione. Per data di avvio del progetto si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento oppure la data di inizio dell'attivita' del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che e' tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla stessa data di avvio ovvero, qualora il progetto sia stato gia' avviato, entro trenta giorni dal provvedimento di ammissione di cui all'art. 11, comma 3, una specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; d) avere una durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a trentasei mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero puo' concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a dodici mesi, comunque nei limiti previsti in ragione dei vincoli relativi alle fonti di finanziamento utilizzate; e) rispettare il principio DNSH sulla base degli ulteriori indirizzi emanati in materia in sede nazionale ed europea; f) rispettare tutte le ulteriori condizioni previste dai provvedimenti e disposizioni attuative emanati dal Ministero e dal provvedimento di ammissione di cui all'art. 11, comma 3. 3. Gli interventi finanziati ai sensi del presente decreto sono identificati dal Codice unico di progetto (CUP), ove previsto, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 4. Per l'ammissione alle agevolazioni di cui al presente decreto, un progetto deve costituire un'operazione finalizzata a svolgere una funzione indivisibile di natura economica, scientifica o tecnica precisa, con obiettivi chiaramente predefiniti. Un progetto di ricerca e sviluppo puo' consistere in diversi pacchetti di lavoro, e deve includere obiettivi chiari, attivita' da svolgere per conseguire tali obiettivi, comprendenti i relativi costi previsti nel rispetto delle categorie di cui all'art. 5, comma 1, e prestazioni concrete da eseguire per individuare i risultati di tali attivita' e confrontarli con i relativi obiettivi. Quando due o piu' progetti di ricerca e sviluppo non sono nettamente separabili l'uno dall'altro ovvero non hanno - separatamente - probabilita' di successo tecnologico, essi devono esser presentati dai beneficiari nell'ambito di un unico progetto. La ricerca contrattuale non si qualifica come autonomo progetto di ricerca e sviluppo, essendo svolta da un affidatario per conto di altri soggetti committenti contro il versamento di una remunerazione appropriata per il suo servizio e alle condizioni specificate dal committente. Nell'ambito della presente misura, la ricerca contrattuale puo' costituire un mero costo rientrante nelle spese di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), nell'ambito di un progetto di ricerca e sviluppo ammissibile alle agevolazioni.