Art. 4 
 
                        Progetti ammissibili 
 
  1. I progetti ammissibili alle  agevolazioni  devono  prevedere  la
realizzazione di attivita'  di  ricerca  industriale  e  di  sviluppo
sperimentale,  finalizzate  alla  realizzazione  di  nuovi  prodotti,
processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti,  processi
o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie  abilitanti
fondamentali, riportate in allegato  n.  1,  nell'ambito  delle  aree
tematiche e delle traiettorie di sviluppo  definite  dalla  Strategia
nazionale di  specializzazione  intelligente  ovvero  nell'ambito  di
altre aree tematiche e traiettorie di sviluppo non  rientranti  nella
predetta strategia, al fine di contribuire ad alimentare il  processo
di scoperta imprenditoriale e il  conseguente  adattamento  evolutivo
della  stessa.  I  progetti  devono  essere  diretti  ad   introdurre
significativi avanzamenti tecnologici, non limitandosi alla sola fase
di ricerca, e prevedere attivita' strettamente connesse tra  di  loro
in relazione all'obiettivo previsto dal progetto. 
  2.  Ai  fini  dell'ammissibilita'  alle  agevolazioni,  i  progetti
devono: 
    a) essere realizzati dai soggetti di cui all'art.  3  nell'ambito
di una o piu' delle proprie  unita'  locali  ubicate  nel  territorio
nazionale,   in   coerenza   con   il   territorio   di    competenza
dell'intervento agevolativo sulla base dei vincoli di  localizzazione
previsti dalle fonti di finanziamento utilizzate; 
    b) prevedere spese e  costi  ammissibili  non  inferiori  a  euro
3.000.000,00 (tremilioni/00) e non  superiori  a  euro  20.000.000,00
(ventimilioni/00); 
    c)  essere  avviati  successivamente  alla  presentazione   della
domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi
dalla data del provvedimento di concessione. Per data  di  avvio  del
progetto  si  intende  la  data  del  primo  impegno   giuridicamente
vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro  impegno  che
renda  irreversibile  l'investimento  oppure  la   data   di   inizio
dell'attivita' del personale interno, a seconda di  quale  condizione
si  verifichi  prima.  La  predetta  data  di   avvio   deve   essere
espressamente indicata dal soggetto beneficiario,  che  e'  tenuto  a
trasmettere, entro trenta giorni dalla stessa data di  avvio  ovvero,
qualora il progetto sia stato gia' avviato, entro trenta  giorni  dal
provvedimento  di  ammissione  di  cui  all'art.  11,  comma  3,  una
specifica dichiarazione resa ai sensi degli  articoli  47  e  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
    d) avere una durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a
trentasei mesi. Su richiesta motivata del soggetto  beneficiario,  il
Ministero puo' concedere una proroga del termine di  ultimazione  del
progetto non superiore a dodici mesi, comunque nei limiti previsti in
ragione dei vincoli relativi alle fonti di finanziamento utilizzate; 
    e) rispettare  il  principio  DNSH  sulla  base  degli  ulteriori
indirizzi emanati in materia in sede nazionale ed europea; 
    f)  rispettare  tutte  le  ulteriori  condizioni   previste   dai
provvedimenti e disposizioni attuative emanati dal  Ministero  e  dal
provvedimento di ammissione di cui all'art. 11, comma 3. 
  3. Gli interventi finanziati ai sensi  del  presente  decreto  sono
identificati dal Codice unico di progetto  (CUP),  ove  previsto,  ai
sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 
  4. Per l'ammissione alle agevolazioni di cui al  presente  decreto,
un progetto deve costituire un'operazione finalizzata a svolgere  una
funzione indivisibile di  natura  economica,  scientifica  o  tecnica
precisa,  con  obiettivi  chiaramente  predefiniti.  Un  progetto  di
ricerca e sviluppo puo' consistere in diversi pacchetti di lavoro,  e
deve includere obiettivi chiari, attivita' da svolgere per conseguire
tali obiettivi, comprendenti i relativi costi previsti  nel  rispetto
delle categorie di cui all'art. 5, comma 1, e prestazioni concrete da
eseguire per individuare i risultati di tali attivita' e confrontarli
con i relativi obiettivi. Quando due o piu'  progetti  di  ricerca  e
sviluppo non sono nettamente separabili l'uno dall'altro  ovvero  non
hanno - separatamente - probabilita' di  successo  tecnologico,  essi
devono esser presentati  dai  beneficiari  nell'ambito  di  un  unico
progetto. La ricerca contrattuale  non  si  qualifica  come  autonomo
progetto di ricerca e sviluppo, essendo svolta da un affidatario  per
conto di altri soggetti  committenti  contro  il  versamento  di  una
remunerazione appropriata per  il  suo  servizio  e  alle  condizioni
specificate dal committente. Nell'ambito della  presente  misura,  la
ricerca contrattuale puo' costituire un mero costo  rientrante  nelle
spese di cui all'art. 5, comma  1,  lettera  c),  nell'ambito  di  un
progetto di ricerca e sviluppo ammissibile alle agevolazioni.