Art. 5 
 
                      Spese e costi ammissibili 
 
  1.  Sono  ammissibili,  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui
all'art. 25 del regolamento GBER, le spese e i  costi  delle  imprese
beneficiarie relativi a: 
    a) il personale dell'impresa proponente, limitatamente a tecnici,
ricercatori e altro personale ausiliario, nella misura  in  cui  sono
impiegati nelle attivita'  di  ricerca  e  di  sviluppo  oggetto  del
progetto.  Sono  esclusi  i  costi   del   personale   con   mansioni
amministrative, contabili e commerciali; 
    b) gli strumenti e le attrezzature, nella misura e per il periodo
in cui sono utilizzati per il progetto di  ricerca  e  sviluppo.  Nel
caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti  e
delle attrezzature sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono
ammissibili unicamente le quote  di  ammortamento  fiscali  ordinarie
relative al periodo di svolgimento del progetto; 
    c) i servizi di consulenza, di ricerca contrattuale e  gli  altri
servizi  utilizzati  per  l'attivita'  del  progetto  di  ricerca   e
sviluppo, inclusa  l'acquisizione  o  l'ottenimento  in  licenza  dei
risultati di ricerca,  dei  brevetti  e  del  know-how,  tramite  una
transazione effettuata alle normali condizioni di mercato; 
    d) le spese generali relative al progetto; 
    e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto. 
  2.  Il  soggetto  beneficiario  deve  dotarsi  di  un  sistema   di
contabilita' separata o di un'adeguata codificazione contabile atta a
tenere separate tutte le transazioni relative al progetto  agevolato;
i costi  sostenuti  per  sviluppo  sperimentale  (SS)  devono  essere
rilevati separatamente da quelli sostenuti  per  ricerca  industriale
(RI). 
  3. Non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo  unitario  sia
inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00) al netto di IVA. 
  4. Sono ammissibili unicamente le  spese  e  i  costi  relativi  al
progetto effettuati nel periodo di svolgimento dello stesso. 
  5. Gli importi  dei  costi  ammissibili  possono  essere  calcolati
conformemente alle opzioni semplificate  in  materia  di  costi,  nel
rispetto di quanto stabilito dal regolamento GBER. 
  6. Le spese e i costi devono garantire il  rispetto  del  principio
DNSH  e  delle  condizioni   di   ammissibilita'   definite   con   i
provvedimenti applicativi, che ne  individuano  altresi'  i  relativi
criteri  di  determinazione  e  rendicontazione,  nonche'  i  vincoli
sull'ammissibilita' delle spese  per  i  programmi  cofinanziati  dai
Fondi strutturali europei applicabili al  periodo  di  programmazione
2021-2027. Ulteriori limiti  e  condizioni  di  ammissibilita'  delle
spese possono essere previsti in sede applicativa, nel rispetto della
normativa applicabile in materia in ragione delle  fonti  finanziarie
utilizzate.