Art. 5 Spese e costi ammissibili 1. Sono ammissibili, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento GBER, le spese e i costi delle imprese beneficiarie relativi a: a) il personale dell'impresa proponente, limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attivita' di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali; b) gli strumenti e le attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili unicamente le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto; c) i servizi di consulenza, di ricerca contrattuale e gli altri servizi utilizzati per l'attivita' del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato; d) le spese generali relative al progetto; e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto. 2. Il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilita' separata o di un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato; i costi sostenuti per sviluppo sperimentale (SS) devono essere rilevati separatamente da quelli sostenuti per ricerca industriale (RI). 3. Non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo unitario sia inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00) al netto di IVA. 4. Sono ammissibili unicamente le spese e i costi relativi al progetto effettuati nel periodo di svolgimento dello stesso. 5. Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento GBER. 6. Le spese e i costi devono garantire il rispetto del principio DNSH e delle condizioni di ammissibilita' definite con i provvedimenti applicativi, che ne individuano altresi' i relativi criteri di determinazione e rendicontazione, nonche' i vincoli sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021-2027. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilita' delle spese possono essere previsti in sede applicativa, nel rispetto della normativa applicabile in materia in ragione delle fonti finanziarie utilizzate.