Art. 6 Agevolazioni concedibili 1. Le agevolazioni concedibili non possono, in alcun caso, superare i limiti delle intensita' massime di aiuto stabilite dall'art. 25 del regolamento GBER. Nel rispetto dei predetti limiti, a sostegno della realizzazione dei progetti, sono concedibili, in concorso tra loro, agevolazioni nella forma del: a) finanziamento agevolato a valere sulle risorse del FRI, per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento. Nei casi di accesso delle PMI alla maggiorazione di cui al paragrafo iv) della seguente lettera b), il finanziamento agevolato e' concedibile per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 40 per cento; b) contributo alla spesa, per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili articolata come segue: i) 30 per cento per le piccole imprese; ii) 25 per cento per le medie imprese; iii) 15 per cento per le grandi imprese, non rientranti nella definizione di PMI; iv) 10 per cento quale maggiorazione, spettante, in alternativa, in caso di progetto: 1) realizzato interamente nelle regioni meno sviluppate; 2) realizzato nell'ambito di un progetto congiunto di cui all'art. 3, comma 2: 2.1) realizzato congiuntamente tra piu' imprese proponenti che siano tra loro indipendenti, ossia che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile o che non siano partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti proponenti e che stabiliscano una collaborazione finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale i soggetti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati, e 2.2) in cui ciascuna impresa non sostenga, da sola, piu' del 70 per cento dei costi complessivi ammissibili e in cui sia presente almeno una PMI tra le imprese proponenti; 3) che preveda un'ampia diffusione dei risultati attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito; 4) che preveda l'impegno dell'impresa beneficiaria a rendere disponibili alle parti interessate nello Spazio economico europeo, con frequenza costante, i risultati dell'attivita' di ricerca e sviluppo finanziata che siano protetti da diritti di proprieta' intellettuale, attraverso licenze per l'utilizzo degli stessi, a prezzo di mercato e condizioni non esclusive e non discriminatorie. 2. La concessione del contributo e' subordinata alla deliberazione del finanziamento agevolato, nel rispetto delle condizioni di accesso al FRI di cui al presente decreto, nel rispetto del decreto interministeriale; la concessione del contributo decade in caso di mancata stipula del contratto unico di finanziamento di cui all'art. 11, comma 4. 3. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato e' pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di attualizzazione e rivalutazione e quelli da corrispondere al tasso agevolato di cui all'art. 8, comma 2. In particolare, per la quantificazione dell'equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato, il tasso di riferimento deve essere definito, a partire dal tasso base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). 4. L'ammontare delle agevolazioni e' rideterminato al momento dell'erogazione a saldo e non puo' essere superiore a quanto previsto nel provvedimento di ammissione di cui all'art. 11, comma 3. 5. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione, in termini di equivalente sovvenzione lordo, determinato ai sensi del presente articolo tenendo conto del finanziamento agevolato individuato in sede di deliberazione, superi l'intensita' massima stabilita dall'art. 25 del regolamento GBER, l'importo del contributo e' ridotto al fine di garantire il rispetto dell'intensita' applicabile. 6. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti «de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013. 7. Nei casi che non ricadano nel divieto di cui al comma 6, fermi restando i limiti di intensita' applicabili, il medesimo costo progettuale non puo', in ogni caso, essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. 8. Le agevolazioni di cui al presente decreto soddisfano le condizioni del regolamento GBER e possono essere concesse fino al 31 dicembre 2026, fatte salve eventuali proroghe autorizzate dalla Commissione europea.