Art. 6 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Le agevolazioni concedibili non possono, in alcun caso, superare
i limiti delle intensita' massime di aiuto stabilite dall'art. 25 del
regolamento GBER. Nel rispetto dei predetti limiti, a sostegno  della
realizzazione dei progetti, sono concedibili, in concorso  tra  loro,
agevolazioni nella forma del: 
    a) finanziamento agevolato a valere sulle risorse  del  FRI,  per
una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari  al
50 per cento. Nei casi di accesso delle PMI alla maggiorazione di cui
al  paragrafo  iv)  della  seguente  lettera  b),  il   finanziamento
agevolato e' concedibile per una percentuale nominale delle  spese  e
dei costi ammissibili pari al 40 per cento; 
    b) contributo alla spesa,  per  una  percentuale  nominale  delle
spese e dei costi ammissibili articolata come segue: 
      i) 30 per cento per le piccole imprese; 
      ii) 25 per cento per le medie imprese; 
      iii) 15 per cento per le grandi imprese, non  rientranti  nella
definizione di PMI; 
      iv)  10  per   cento   quale   maggiorazione,   spettante,   in
alternativa, in caso di progetto: 
        1) realizzato interamente nelle regioni meno sviluppate; 
        2) realizzato nell'ambito di un  progetto  congiunto  di  cui
all'art. 3, comma 2: 
          2.1) realizzato congiuntamente tra piu' imprese  proponenti
che siano tra loro indipendenti,  ossia  che  non  si  trovino  nelle
condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile  o  che  non  siano
partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il
25  per  cento,  da  medesimi  altri  soggetti   proponenti   e   che
stabiliscano  una  collaborazione   finalizzata   allo   scambio   di
conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune
basato sulla divisione del lavoro, nella quale i soggetti definiscono
di  comune  accordo  la  portata  del  progetto  di   collaborazione,
contribuiscono alla sua attuazione e ne  condividono  i  rischi  e  i
risultati, e 
          2.2) in cui ciascuna impresa non sostenga,  da  sola,  piu'
del 70 per cento dei costi  complessivi  ammissibili  e  in  cui  sia
presente almeno una PMI tra le imprese proponenti; 
        3) che preveda un'ampia diffusione dei  risultati  attraverso
conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso  o  software
open source o gratuito; 
        4) che preveda l'impegno dell'impresa beneficiaria a  rendere
disponibili alle parti interessate nello  Spazio  economico  europeo,
con frequenza costante,  i  risultati  dell'attivita'  di  ricerca  e
sviluppo finanziata che  siano  protetti  da  diritti  di  proprieta'
intellettuale, attraverso licenze  per  l'utilizzo  degli  stessi,  a
prezzo di mercato e condizioni non esclusive e non discriminatorie. 
  2. La concessione del contributo e' subordinata alla  deliberazione
del finanziamento agevolato, nel rispetto delle condizioni di accesso
al  FRI  di  cui  al  presente  decreto,  nel  rispetto  del  decreto
interministeriale; la concessione del contributo decade  in  caso  di
mancata stipula del contratto unico di finanziamento di cui  all'art.
11, comma 4. 
  3. L'agevolazione derivante dal  finanziamento  agevolato  e'  pari
alla  differenza  tra   gli   interessi   calcolati   al   tasso   di
attualizzazione e rivalutazione e quelli da  corrispondere  al  tasso
agevolato di  cui  all'art.  8,  comma  2.  In  particolare,  per  la
quantificazione dell'equivalente sovvenzione lordo del  finanziamento
agevolato, il tasso di riferimento deve essere  definito,  a  partire
dal tasso base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html secondo quanto previsto dalla comunicazione  della  Commissione
relativa alla  revisione  del  metodo  di  fissazione  dei  tassi  di
riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). 
  4. L'ammontare  delle  agevolazioni  e'  rideterminato  al  momento
dell'erogazione a saldo e non puo' essere superiore a quanto previsto
nel provvedimento di ammissione di cui all'art. 11, comma 3. 
  5. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione, in  termini  di
equivalente sovvenzione lordo,  determinato  ai  sensi  del  presente
articolo tenendo conto del  finanziamento  agevolato  individuato  in
sede  di  deliberazione,  superi   l'intensita'   massima   stabilita
dall'art. 25  del  regolamento  GBER,  l'importo  del  contributo  e'
ridotto al fine di garantire il rispetto dell'intensita' applicabile. 
  6. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di  ricerca  e
sviluppo  di  cui  al  presente  decreto  non  sono  cumulabili,  con
riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che
si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art.  108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  o  comunicati  ai
sensi  dei  regolamenti  della  Commissione  che  dichiarano   alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle
concesse  sulla  base  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti  «de  minimis»),  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352  del  24  dicembre
2013. 
  7. Nei casi che non ricadano nel divieto di cui al comma  6,  fermi
restando i  limiti  di  intensita'  applicabili,  il  medesimo  costo
progettuale non puo', in ogni caso, essere  rimborsato  due  volte  a
valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. 
  8. Le  agevolazioni  di  cui  al  presente  decreto  soddisfano  le
condizioni del regolamento GBER e possono essere concesse fino al  31
dicembre 2026,  fatte  salve  eventuali  proroghe  autorizzate  dalla
Commissione europea.