Art. 8 
 
                  Caratteristiche del finanziamento 
 
  1.  Nell'ambito  del  finanziamento,  la  quota  di   finanziamento
bancario e' fissata in misura non inferiore al 20 per cento. In  ogni
caso, il finanziamento, unitamente al contributo alla spesa, non puo'
essere superiore al 100 per cento dei costi e delle spese progettuali
ammissibili. 
  2. Il finanziamento agevolato: 
    a) puo' essere assistito da idonee garanzie; 
    b) e' concesso a un tasso di interesse pari  al  20  (venti)  per
cento del tasso di riferimento determinato secondo la metodologia  di
cui  alla  comunicazione  della  Commissione  europea  relativa  alla
revisione del metodo di fissazione dei  tassi  di  riferimento  e  di
attualizzazione (2008/C 14/02), vigente alla data della  delibera  di
cui all'art. 11, comma 1 e, comunque, non  inferiore  allo  0,80  per
cento nominale annuo; 
    c) ai fini del rispetto del limite di intensita' di cui  all'art.
25  del  regolamento  GBER,  puo'  essere   modulato   in   fase   di
deliberazione del finanziamento  a  seguito  della  comunicazione  di
esito positivo dell'istruttoria di cui all'art. 11, comma  1,  previo
giudizio  di  idoneita'  al  finanziamento  da  parte   della   banca
finanziatrice. In tale sede: 
      i) e' fatta salva la rinuncia  (parziale  o  totale)  da  parte
dell'impresa al preammortamento ovvero la riduzione della durata  del
finanziamento, fermi restando i vincoli e le condizioni stabilite nei
relativi commi di cui al presente articolo; 
      ii) la  percentuale  di  finanziamento  agevolato  puo'  essere
ridotta al di sotto dell'aliquota di cui all'art. 6, comma 1, lettera
a), per un importo, comunque, non inferiore al  30  per  cento  delle
spese e dei costi ammissibili del progetto. 
  3. La durata del finanziamento puo' assumere un  valore  minimo  di
quattro anni e massimo di quindici anni, comprensivo di un periodo di
preammortamento commisurato alla durata in anni interi  del  progetto
e, comunque, non superiore a quattro anni decorrenti  dalla  data  di
sottoscrizione del contratto di finanziamento. 
  4. L'inizio del rimborso della  quota  capitale  del  finanziamento
bancario non puo' aver luogo fintantoche' non  sia  stato  rimborsato
almeno il 50 per cento del differenziale, in termini di capitale, tra
il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario. 
  5. Il rimborso del  finanziamento  agevolato  e  del  finanziamento
bancario avviene secondo piani  di  ammortamento  a  rate  semestrali
costanti posticipate, scadenti il 30  giugno  e  il  31  dicembre  di
ciascun anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti  alle
medesime scadenze. Per effetto di quanto  previsto  al  comma  4,  il
periodo di preammortamento del finanziamento bancario puo'  differire
da quello del finanziamento agevolato. 
  6. E' facolta'  dell'impresa  beneficiaria,  o  di  ciascuna  delle
imprese beneficiarie in caso di realizzazione del  progetto  in  modo
congiunto,  rinunciare,  in  tutto  o  in  parte,   al   periodo   di
preammortamento. Ogni impresa beneficiaria ha la facolta' altresi' di
estinguere anticipatamente, anche parzialmente, il finanziamento  nel
rispetto dei vincoli previsti dalla convenzione e  dal  contratto  di
finanziamento. 
  7. In caso di  inadempimento  da  parte  dell'impresa  beneficiaria
degli obblighi previsti a suo carico dai  provvedimenti  applicativi,
dai provvedimenti di concessione delle agevolazioni o  dal  contratto
di  finanziamento,  quest'ultimo  potra'  essere  risolto,   con   le
conseguenze  previste  dai  medesimi  provvedimenti  e   dal   citato
contratto.