Art. 8 Caratteristiche del finanziamento 1. Nell'ambito del finanziamento, la quota di finanziamento bancario e' fissata in misura non inferiore al 20 per cento. In ogni caso, il finanziamento, unitamente al contributo alla spesa, non puo' essere superiore al 100 per cento dei costi e delle spese progettuali ammissibili. 2. Il finanziamento agevolato: a) puo' essere assistito da idonee garanzie; b) e' concesso a un tasso di interesse pari al 20 (venti) per cento del tasso di riferimento determinato secondo la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), vigente alla data della delibera di cui all'art. 11, comma 1 e, comunque, non inferiore allo 0,80 per cento nominale annuo; c) ai fini del rispetto del limite di intensita' di cui all'art. 25 del regolamento GBER, puo' essere modulato in fase di deliberazione del finanziamento a seguito della comunicazione di esito positivo dell'istruttoria di cui all'art. 11, comma 1, previo giudizio di idoneita' al finanziamento da parte della banca finanziatrice. In tale sede: i) e' fatta salva la rinuncia (parziale o totale) da parte dell'impresa al preammortamento ovvero la riduzione della durata del finanziamento, fermi restando i vincoli e le condizioni stabilite nei relativi commi di cui al presente articolo; ii) la percentuale di finanziamento agevolato puo' essere ridotta al di sotto dell'aliquota di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), per un importo, comunque, non inferiore al 30 per cento delle spese e dei costi ammissibili del progetto. 3. La durata del finanziamento puo' assumere un valore minimo di quattro anni e massimo di quindici anni, comprensivo di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del progetto e, comunque, non superiore a quattro anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento. 4. L'inizio del rimborso della quota capitale del finanziamento bancario non puo' aver luogo fintantoche' non sia stato rimborsato almeno il 50 per cento del differenziale, in termini di capitale, tra il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario. 5. Il rimborso del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario avviene secondo piani di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. Per effetto di quanto previsto al comma 4, il periodo di preammortamento del finanziamento bancario puo' differire da quello del finanziamento agevolato. 6. E' facolta' dell'impresa beneficiaria, o di ciascuna delle imprese beneficiarie in caso di realizzazione del progetto in modo congiunto, rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento. Ogni impresa beneficiaria ha la facolta' altresi' di estinguere anticipatamente, anche parzialmente, il finanziamento nel rispetto dei vincoli previsti dalla convenzione e dal contratto di finanziamento. 7. In caso di inadempimento da parte dell'impresa beneficiaria degli obblighi previsti a suo carico dai provvedimenti applicativi, dai provvedimenti di concessione delle agevolazioni o dal contratto di finanziamento, quest'ultimo potra' essere risolto, con le conseguenze previste dai medesimi provvedimenti e dal citato contratto.