Art. 9 
 
                        Procedura di accesso 
 
  1. L'accesso alle  agevolazioni  di  cui  al  presente  decreto  e'
regolato da una procedura negoziale che rispetta  i  criteri  di  cui
all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 
  2. Le disposizioni di attuazione  della  procedura  negoziale,  che
indicano le modalita' applicative per la presentazione delle istanze,
per l'effettuazione dell'attivita' di istruttoria e valutazione,  per
la concessione e  per  l'erogazione  delle  agevolazioni,  nonche'  i
termini di apertura degli interventi agevolativi, sono  definiti  dal
Ministero con i provvedimenti applicativi. 
  3. La domanda di accesso alle agevolazioni deve  essere  presentata
al Ministero, per il tramite del soggetto  gestore,  corredata  della
documentazione indicata nel provvedimento applicativo,  tra  cui,  in
particolare, quella concernente: 
    a) la scheda tecnica contenente dati e informazioni sul  soggetto
proponente; 
    b) il piano di sviluppo del progetto; 
    c) il contratto di collaborazione, nel caso di progetto  proposto
congiuntamente da piu' soggetti. 
  4. La domanda di accesso alle agevolazioni e' corredata, a  seconda
di quanto previsto dai provvedimenti applicativi, della  delibera  di
finanziamento bancario ovvero dell'attestazione del merito creditizio
dell'impresa richiedente ovvero dell'attestazione di disponibilita' a
concedere  il  finanziamento  bancario  nell'ambito  complessivo  del
finanziamento. 
  5. La domanda di agevolazioni e la documentazione di cui al comma 3
devono essere presentate secondo gli schemi resi disponibili e con le
modalita' definite con il provvedimento applicativo. 
  6. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo  31  marzo
1998,  n.  123,  le   imprese   hanno   diritto   alle   agevolazioni
esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie  disponibili  per
l'intervento, secondo le dotazioni disponibili per l'attuazione dello
stesso. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del
direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e  nel  proprio  sito
internet,   l'avvenuto   esaurimento   delle   risorse    finanziarie
disponibili.