Art. 9 Procedura di accesso 1. L'accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto e' regolato da una procedura negoziale che rispetta i criteri di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 2. Le disposizioni di attuazione della procedura negoziale, che indicano le modalita' applicative per la presentazione delle istanze, per l'effettuazione dell'attivita' di istruttoria e valutazione, per la concessione e per l'erogazione delle agevolazioni, nonche' i termini di apertura degli interventi agevolativi, sono definiti dal Ministero con i provvedimenti applicativi. 3. La domanda di accesso alle agevolazioni deve essere presentata al Ministero, per il tramite del soggetto gestore, corredata della documentazione indicata nel provvedimento applicativo, tra cui, in particolare, quella concernente: a) la scheda tecnica contenente dati e informazioni sul soggetto proponente; b) il piano di sviluppo del progetto; c) il contratto di collaborazione, nel caso di progetto proposto congiuntamente da piu' soggetti. 4. La domanda di accesso alle agevolazioni e' corredata, a seconda di quanto previsto dai provvedimenti applicativi, della delibera di finanziamento bancario ovvero dell'attestazione del merito creditizio dell'impresa richiedente ovvero dell'attestazione di disponibilita' a concedere il finanziamento bancario nell'ambito complessivo del finanziamento. 5. La domanda di agevolazioni e la documentazione di cui al comma 3 devono essere presentate secondo gli schemi resi disponibili e con le modalita' definite con il provvedimento applicativo. 6. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per l'intervento, secondo le dotazioni disponibili per l'attuazione dello stesso. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel proprio sito internet, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.