Art. 3 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Sono ammessi a presentare domanda di contributo,  ai  sensi  del
presente decreto, i seguenti soggetti: 
    a) consorzi di tutela; 
    b) associazioni temporanee tra i consorzi di tutela, di cui  alla
lettera a). 
  2. E' ammessa la presentazione della  richiesta  di  contributo  da
parte di consorzi di tutela che, alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, sono gia' riconosciuti ai sensi dell'art. 53, comma
15, della legge sui consorzi di tutela. 
  3. Ai soli fini dell'ammissibilita' della domanda di contributo, di
cui al presente decreto, la produzione rappresentata nella  compagine
sociale dei consorzi di tutela deve essere composta per,  almeno,  il
33 per cento della  stessa  da  prodotto  finito  e  certificato  dal
competente Organismo di controllo autorizzato dal Ministero ai  sensi
dell'art. 53 della legge sui consorzi di tutela. 
  4. I soggetti beneficiari, di cui al precedente  comma  1,  possono
presentare una sola domanda di contributo, a valere sugli  interventi
previsti dal presente decreto. 
  5. I consorzi di tutela possono far parte di una sola  associazione
temporanea ai sensi del precedente  comma  1,  lettera  b).  In  caso
contrario,  si  considera  validamente  proposta  soltanto  la  prima
domanda di contributo presentata in ordine cronologico. 
  6.  Non  e'  ammessa,  da  parte  dei  consorzi   di   tutela,   la
presentazione di domande di contributo sia in forma individuale,  sia
come componenti di un'associazione temporanea ai sensi del precedente
comma 1, lettera  b).  In  tale  ipotesi,  si  considera  validamente
proposta soltanto la domanda di contributo presentata come componente
dell'associazione temporanea ai sensi del precedente comma 1, lettera
b).