Art. 3 Soggetti beneficiari 1. Sono ammessi a presentare domanda di contributo, ai sensi del presente decreto, i seguenti soggetti: a) consorzi di tutela; b) associazioni temporanee tra i consorzi di tutela, di cui alla lettera a). 2. E' ammessa la presentazione della richiesta di contributo da parte di consorzi di tutela che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono gia' riconosciuti ai sensi dell'art. 53, comma 15, della legge sui consorzi di tutela. 3. Ai soli fini dell'ammissibilita' della domanda di contributo, di cui al presente decreto, la produzione rappresentata nella compagine sociale dei consorzi di tutela deve essere composta per, almeno, il 33 per cento della stessa da prodotto finito e certificato dal competente Organismo di controllo autorizzato dal Ministero ai sensi dell'art. 53 della legge sui consorzi di tutela. 4. I soggetti beneficiari, di cui al precedente comma 1, possono presentare una sola domanda di contributo, a valere sugli interventi previsti dal presente decreto. 5. I consorzi di tutela possono far parte di una sola associazione temporanea ai sensi del precedente comma 1, lettera b). In caso contrario, si considera validamente proposta soltanto la prima domanda di contributo presentata in ordine cronologico. 6. Non e' ammessa, da parte dei consorzi di tutela, la presentazione di domande di contributo sia in forma individuale, sia come componenti di un'associazione temporanea ai sensi del precedente comma 1, lettera b). In tale ipotesi, si considera validamente proposta soltanto la domanda di contributo presentata come componente dell'associazione temporanea ai sensi del precedente comma 1, lettera b).