Art. 4 Attivita' e spese ammissibili 1. Per la realizzazione delle finalita' indicate all'art. 2 del presente decreto, possono essere finanziate, ai sensi degli articoli 21, 24 e 38 del regolamento (UE) n. 2022/2472 e degli articoli 19, 25 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014, come individuate anche ai sensi dell'art. 2424 del codice civile, nelle voci BI1 e BI2 dell'attivo dello stato patrimoniale, le seguenti attivita': a) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche; b) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicita' veicolate attraverso i principali mezzi di comunicazione tradizionale (ad esempio, stampa, tv, radio, affissioni e merchandising) e i canali digitali (ad esempio, azioni web e new media tramite social network), che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti agroalimentari, in particolare in termini di qualita', sicurezza alimentare o sostenibilita'; c) partecipazioni a fiere ed esposizioni di rilevanza nazionale ed internazionale; d) attivita' di divulgazione, informazione e formazione rivolta ad operatori del settore della distribuzione e del canale HO.RE.CA.; e) costi di sviluppo, quale applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze, volti alla modifica dei disciplinari di produzione dei prodotti designati da DOP o IGP, che determinino, nel rispetto della tradizione, miglioramenti sotto il profilo della sostenibilita'. 2. Sono ammesse le spese in conto capitale che costituiscano esclusivamente «immobilizzazioni immateriali» e, in particolare, «costi di impianto e di ampliamento» e «costi di sviluppo», secondo la normativa nazionale vigente ai fini della classificazione economica delle attivita'. 3. Ai sensi del precedente comma 2, si considerano «costi di impianto e di ampliamento» quelli sostenuti per lo svolgimento delle attivita' previste nel precedente comma 1, lettere dalla a) alla d), nei seguenti casi: a) se finalizzate a valorizzare DOP o IGP per le quali esistano consorzi di tutela di recente istituzione («start-up»). Ai fini del presente decreto, un consorzio di tutela si considera di recente istituzione («start-up») qualora il decreto ministeriale di riconoscimento, previsto dall'art. 53, comma 15, della legge sui consorzi di tutela, sia stato emanato non oltre i cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto; b) nelle ipotesi diverse da quelle previste dalla precedente lettera a), ovvero per i consorzi di tutela istituiti da oltre cinque anni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono finanziabili le sole attivita' di cui al precedente comma 1, lettere dalla a) alla d), volte ad accrescere la capacita' operativa dei soggetti beneficiari, per l'apertura di nuovi mercati nazionali e/o internazionali dei prodotti agroalimentari designati da DOP o IGP. 4. Con esclusivo riferimento ai «costi di impianto e di ampliamento» di cui al precedente comma 3, la concessione dei contributi previsti dal presente decreto e' subordinata alla predisposizione e presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, di apposito piano economico giustificativo dell'utilita' pluriennale dei predetti costi ammissibili alle agevolazioni. 5. Ai sensi del precedente comma 2, si considerano «costi di sviluppo» quelli sostenuti per lo svolgimento delle attivita' previste nel precedente comma 1, lettera e), tra cui, a titolo esemplificativo: gli stipendi, i salari e gli altri costi relativi al personale impegnato nell'attivita' di sviluppo; i costi dei materiali e dei servizi impiegati nell'attivita' di sviluppo; l'ammortamento di immobili, impianti e macchinari, nella misura in cui tali beni sono impiegati nell'attivita' di sviluppo; i costi indiretti, diversi dai costi e dalle spese generali ed amministrativi, relativi all'attivita' di sviluppo; l'ammortamento di brevetti e licenze, nella misura in cui tali beni sono impiegati nell'attivita' di sviluppo. 6. Le attivita' di cui al presente articolo devono essere svolte entro quindici mesi dalla data di concessione del contributo.