Art. 4 
 
                    Attivita' e spese ammissibili 
 
  1. Per la realizzazione delle finalita'  indicate  all'art.  2  del
presente decreto, possono essere finanziate, ai sensi degli  articoli
21, 24 e 38 del regolamento (UE) n. 2022/2472 e degli articoli 19, 25
e 31 del regolamento (UE) n.  651/2014,  come  individuate  anche  ai
sensi dell'art.  2424  del  codice  civile,  nelle  voci  BI1  e  BI2
dell'attivo dello stato patrimoniale, le seguenti attivita': 
    a) campagne di informazione, in  particolare  sui  sistemi  delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche; 
    b)  azioni  in  materia  di  relazioni  pubbliche,  promozione  e
pubblicita' veicolate attraverso i principali mezzi di  comunicazione
tradizionale  (ad  esempio,   stampa,   tv,   radio,   affissioni   e
merchandising) e i canali digitali (ad  esempio,  azioni  web  e  new
media tramite social network), che mettano  in  rilievo  gli  elevati
standard dei prodotti agroalimentari, in particolare  in  termini  di
qualita', sicurezza alimentare o sostenibilita'; 
    c) partecipazioni a fiere ed esposizioni di  rilevanza  nazionale
ed internazionale; 
    d) attivita' di divulgazione, informazione e  formazione  rivolta
ad operatori del settore della distribuzione e del canale HO.RE.CA.; 
    e) costi di sviluppo,  quale  applicazione  dei  risultati  della
ricerca di base o  di  altre  conoscenze,  volti  alla  modifica  dei
disciplinari di produzione dei prodotti designati da DOP o  IGP,  che
determinino, nel rispetto della tradizione,  miglioramenti  sotto  il
profilo della sostenibilita'. 
  2. Sono ammesse  le  spese  in  conto  capitale  che  costituiscano
esclusivamente  «immobilizzazioni  immateriali»  e,  in  particolare,
«costi di impianto e di ampliamento» e «costi di  sviluppo»,  secondo
la  normativa  nazionale  vigente  ai  fini   della   classificazione
economica delle attivita'. 
  3. Ai sensi del  precedente  comma  2,  si  considerano  «costi  di
impianto e di ampliamento» quelli sostenuti per lo svolgimento  delle
attivita' previste nel precedente comma 1, lettere dalla a) alla  d),
nei seguenti casi: 
    a) se finalizzate a valorizzare DOP o IGP per le  quali  esistano
consorzi di tutela di recente istituzione («start-up»). Ai  fini  del
presente decreto, un consorzio di  tutela  si  considera  di  recente
istituzione  («start-up»)  qualora   il   decreto   ministeriale   di
riconoscimento, previsto dall'art. 53,  comma  15,  della  legge  sui
consorzi di  tutela,  sia  stato  emanato  non  oltre  i cinque  anni
antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto; 
    b) nelle ipotesi diverse  da  quelle  previste  dalla  precedente
lettera a), ovvero per i consorzi di tutela istituiti da oltre cinque
anni, dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  sono
finanziabili le sole attivita' di cui al precedente comma 1,  lettere
dalla a) alla d), volte ad  accrescere  la  capacita'  operativa  dei
soggetti beneficiari, per l'apertura di nuovi mercati  nazionali  e/o
internazionali dei prodotti agroalimentari designati da DOP o IGP. 
  4.  Con  esclusivo  riferimento  ai  «costi  di   impianto   e   di
ampliamento» di  cui  al  precedente  comma  3,  la  concessione  dei
contributi  previsti  dal  presente  decreto  e'   subordinata   alla
predisposizione e presentazione, da parte dei  soggetti  beneficiari,
di apposito piano economico giustificativo dell'utilita'  pluriennale
dei predetti costi ammissibili alle agevolazioni. 
  5. Ai sensi del  precedente  comma  2,  si  considerano  «costi  di
sviluppo»  quelli  sostenuti  per  lo  svolgimento  delle   attivita'
previste nel precedente comma  1,  lettera  e),  tra  cui,  a  titolo
esemplificativo: gli stipendi, i salari e gli altri costi relativi al
personale impegnato nell'attivita' di sviluppo; i costi dei materiali
e dei servizi impiegati nell'attivita' di sviluppo; l'ammortamento di
immobili, impianti e macchinari, nella misura in cui tali  beni  sono
impiegati nell'attivita' di sviluppo; i costi indiretti, diversi  dai
costi  e   dalle   spese   generali   ed   amministrativi,   relativi
all'attivita' di sviluppo;  l'ammortamento  di  brevetti  e  licenze,
nella misura in  cui  tali  beni  sono  impiegati  nell'attivita'  di
sviluppo. 
  6. Le attivita' di cui al presente articolo  devono  essere  svolte
entro quindici mesi dalla data di concessione del contributo.