Art. 5 Contributo concedibile, anticipo e regime di aiuti di Stato 1. A valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto ed entro il limite delle stesse, puo' essere concesso un contributo in conto capitale: non superiore a 300.000,00 (trecentomila/00) euro per i soggetti beneficiari di cui all'art. 3, comma 1, lettera a); oppure non superiore a 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro per i soggetti beneficiari di cui all'art. 3, comma 1, lettera b). 2. Non puo' essere richiesto un contributo inferiore a 60.000,00 (sessantamila/00) euro per singolo soggetto beneficiario, di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) o b). 3. E' consentita l'erogazione di un anticipo del contributo pari al 50% del contributo richiesto, previa presentazione, da parte dei beneficiari del finanziamento, di fidejussione bancaria o assicurativa. La fidejussione deve garantire la restituzione dell'importo anticipato e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operativita' entro quindici giorni a semplice richiesta dell'amministrazione. 4. I contributi previsti dal presente decreto vengono concessi in esenzione, ai sensi e nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, del regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e della comunicazione della Commissione n. 2022/C 485/01, avente ad oggetto «Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie C 485 - del 21 dicembre 2022.