Art. 6 
 
                         Modalita' attuative 
 
  1. La puntuale definizione  dei  requisiti  richiesti  ai  soggetti
beneficiari, dell'intensita' massima del contributo in relazione alle
differenti  tipologie  di  spese  ammissibili,  nel  rispetto   della
normativa dell'Unione in materia di  aiuti  di  Stato,  ed  eventuali
specificazioni  sulle  attivita'  finanziabili,   nonche'   su   ogni
ulteriore  aspetto  attuativo   e   di   dettaglio   sono   demandati
all'adozione di un apposito provvedimento da  parte  della  Direzione
generale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  2. Il provvedimento previsto dal  precedente  comma  1  disciplina,
altresi',  la  costituzione  e   la   composizione   di   un'apposita
Commissione  ministeriale,  incaricata  di   svolgere   l'istruttoria
relativa all'ammissibilita' delle domande di contributo presentate ai
sensi del presente decreto e la valutazione delle stesse, sulla  base
dei criteri  e  dei  punteggi  previsti  nella  tabella  allegata  al
presente decreto, che ne costituisce parte integrante  e  sostanziale
(allegato 1). 
  3. Ai componenti della suddetta Commissione non vengono corrisposti
compensi, indennita', gettoni  di  presenza  e  rimborsi  spese,  ne'
emolumenti comunque denominati. 
  4. Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
123, il Ministero puo' avvalersi di una societa' controllata o di una
societa' in house per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria e  di
erogazione dei  contributi  previsti  dal  presente  decreto,  previa
verifica  sulla  congruita'  economica  dell'offerta.  Con   apposita
convenzione tra il Ministero e la societa' controllata o la  societa'
in house incaricata sono regolati i reciproci rapporti connessi  alle
attivita' previste dal presente decreto. Gli  oneri  derivanti  dalla
convenzione prevista dal precedente periodo sono posti a carico degli
stanziamenti previsti dall'art. 2, comma 2, del presente decreto, nel
limite massimo dell'1%.