Art. 6 Modalita' attuative 1. La puntuale definizione dei requisiti richiesti ai soggetti beneficiari, dell'intensita' massima del contributo in relazione alle differenti tipologie di spese ammissibili, nel rispetto della normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato, ed eventuali specificazioni sulle attivita' finanziabili, nonche' su ogni ulteriore aspetto attuativo e di dettaglio sono demandati all'adozione di un apposito provvedimento da parte della Direzione generale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Il provvedimento previsto dal precedente comma 1 disciplina, altresi', la costituzione e la composizione di un'apposita Commissione ministeriale, incaricata di svolgere l'istruttoria relativa all'ammissibilita' delle domande di contributo presentate ai sensi del presente decreto e la valutazione delle stesse, sulla base dei criteri e dei punteggi previsti nella tabella allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 1). 3. Ai componenti della suddetta Commissione non vengono corrisposti compensi, indennita', gettoni di presenza e rimborsi spese, ne' emolumenti comunque denominati. 4. Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Ministero puo' avvalersi di una societa' controllata o di una societa' in house per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria e di erogazione dei contributi previsti dal presente decreto, previa verifica sulla congruita' economica dell'offerta. Con apposita convenzione tra il Ministero e la societa' controllata o la societa' in house incaricata sono regolati i reciproci rapporti connessi alle attivita' previste dal presente decreto. Gli oneri derivanti dalla convenzione prevista dal precedente periodo sono posti a carico degli stanziamenti previsti dall'art. 2, comma 2, del presente decreto, nel limite massimo dell'1%.