IL DIRIGENTE 
                    dell'area pre-autorizzazione 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, 20 settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  dell'Agenzia  pubblicato  sul  sito
istituzionale della stessa (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con
il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra,  a  decorrere  dal  25  gennaio
2023, e' stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione  delle  disposizioni
di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022; 
  Vista la determina del  sostituto  del  direttore  generale  n.  44
dell'8 febbraio 2023,  di  conferma  della  determina  del  direttore
generale n. 1034 dell'8 settembre 2021,  con  la  quale  la  dott.ssa
Sandra Petraglia, dirigente dell'Area  pre-autorizzazione,  e'  stata
delegata all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa
di farmaci orfani per malattie rare e di  farmaci  che  rappresentano
una speranza  di  cura,  in  attesa  della  commercializzazione,  per
particolari e gravi patologie, nei limiti  della  disponibilita'  del
«Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19 ,  lettera  a)  del
decreto-legge 269/2003, convertito con modificazioni dalla  legge  n.
326/2003 e dei  provvedimenti  per  l'aggiornamento  dell'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha
ricostituito  la  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  (CTS)
dell'AIFA, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro  della  salute
20 settembre 2004, n. 245, per la durata di tre anni; 
  Visto  l'art.  38  del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  legge
29  dicembre  2021,  n.  233,  il  quale  prevede  la  proroga  della
Commissione consultiva tecnico-scientifica e del  Comitato  prezzi  e
rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco  fino  al  28
febbraio 2022, successivamente prorogato fino al 1 dicembre 2023,  in
virtu' del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la
determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in  particolare,
l'art. 1, comma 4, che  dispone  l'erogazione  a  totale  carico  del
Servizio sanitario nazionale  per  i  medicinali  innovativi  la  cui
commercializzazione  e'  autorizzata  in  altri  Stati  ma  non   sul
territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora  autorizzati  ma
sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali  da  impiegare
per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Vista la determina AIFA n. 37873  del  30  marzo  2022,  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  78  del  2  aprile   2022,   relativa
all'inserimento   dei   medicinali   «Pembrolizumab»   (Keytruda)   e
«Lenvatinib» (lenvima) nell'elenco dei medicinali erogabili a  totale
carico del Servizio sanitario nazionale,  ai  sensi  della  legge  23
dicembre  1996,  n.   648,   per   il   trattamento   del   carcinoma
dell'endometrio avanzato o ricorrente, in progressione durante o dopo
trattamento con terapia contenente platino; 
  Vista la determina AIFA n. 486 del 10 luglio 2023, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2023, relativa al  regime  di
rimborsabilita'  e   prezzo,   a   seguito   di   nuove   indicazioni
terapeutiche, del medicinale per uso umano «Lenvima», con la quale e'
stata   ammessa   alla   rimborsabilita'   l'indicazione   «Carcinoma
dell'endometrio (EC), "Lenvima" in associazione a "Pembrolizumab"  e'
indicato  in  pazienti  adulti  per  il  trattamento  del   carcinoma
dell'endometrio (Endometrial carcinoma, EC)  avanzato  o  ricorrente,
che abbiano mostrato progressione della malattia durante  o  dopo  il
trattamento  precedente  con  una  terapia  contenente   platino   in
qualsiasi  contesto  e  che  non   siano   candidati   all'intervento
chirurgico o alla radioterapia curativi»; 
  Rilevato che la suddetta  estensione  di  indicazione  terapeutica,
autorizzata  per  il  medicinale  «Lenvima»,  e'  sovrapponibile  con
l'indicazione   dei   medicinali   «Pembrolizumab»    (Keytruda)    e
«Lenvatinib» (Lenvima) inseriti negli elenchi di cui  alla  legge  n.
648/1996; 
  Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS nella  riunione  del
10, 11 e 12 ottobre 2023 - stralcio verbale n. 96; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover   provvedere   all'esclusione   dei
medicinali  «Pembrolizumab»  (Keytruda)  e   «Lenvatinib»   (Lenvima)
dall'elenco dei medicinali erogabili a  totale  carico  del  Servizio
sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996,
n. 648; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I medicinali PEMBROLIZUMAB  (Keytruda)  e  LENVATINIB  (Lenvima)
sono esclusi dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del
Servizio sanitario nazionale,  erogabili  ai  sensi  della  legge  23
dicembre 1996, n. 648, per la seguente indicazione:  trattamento  del
carcinoma dell'endometrio  avanzato  o  ricorrente,  in  progressione
durante o dopo trattamento con terapia contenente platino.