Art. 11 Disposizioni finali 1. Con riferimento ai dati e alle informazioni relative ai punti di prelievo dei soggetti beneficiari necessari alla gestione della misura, l'ARERA entro trenta giorni dalla data di approvazione del regolamento del Fondo, definisce le disposizioni necessarie affinche' Acquirente unico, in qualita' di Gestore del servizio informativo integrato, renda disponibile al GSE i dati costituenti il Registro centrale ufficiale (RCU). Con riferimento ai dati e alle informazioni relative all'ISEE, il GSE richiede all'INPS l'attivazione dello scambio dati telematico secondo la circolare n. 73 del 10 aprile 2015 «Accesso al Sistema informativo ISEE da parte degli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate: nuove istruzioni operative». 2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 sono trattati per le funzionalita' istituzionali ivi previste nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali. 3. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e della sua adozione e' data notizia mediante pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 agosto 2023 Il Ministro: Pichetto Fratin Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 3015