Art. 11 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Con riferimento ai dati e alle informazioni relative ai punti di
prelievo dei  soggetti  beneficiari  necessari  alla  gestione  della
misura, l'ARERA entro trenta giorni dalla data  di  approvazione  del
regolamento del Fondo, definisce le disposizioni necessarie affinche'
Acquirente unico, in qualita' di  Gestore  del  servizio  informativo
integrato, renda disponibile al GSE i dati  costituenti  il  Registro
centrale ufficiale (RCU). Con riferimento ai dati e alle informazioni
relative all'ISEE,  il  GSE  richiede  all'INPS  l'attivazione  dello
scambio dati telematico secondo la circolare n. 73 del 10 aprile 2015
«Accesso al Sistema informativo ISEE da parte degli enti erogatori di
prestazioni sociali agevolate: nuove istruzioni operative». 
  2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 sono trattati per  le
funzionalita' istituzionali ivi previste nel rispetto della normativa
vigente in materia di tutela dei dati personali. 
  3. Il  presente  decreto  e'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione sul sito istituzionale del  Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica, e della  sua  adozione  e'  data  notizia
mediante pubblicazione  di  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 8 agosto 2023 
 
                                         Il Ministro: Pichetto Fratin 

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, reg. n. 3015