Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, oltre  le
seguenti: 
    a) «contratto di reddito energetico»: contratto stipulato con  il
GSE ai  fini  dell'accesso  alle  agevolazioni  di  cui  al  presente
provvedimento, redatto in conformita' agli  schemi-tipo  allegati  al
regolamento del Fondo; 
    b) «DGIE»: Direzione generale  incentivi  energia  del  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica; 
    c) «Fondo»: il Fondo nazionale reddito energetico  approvato  con
la deliberazione CIPE n. 7 del 17 marzo 2020; 
    d) «Gestore dei servizi energetici S.p.a.  o  GSE»:  il  soggetto
incaricato dal Ministero per la gestione delle  attivita'  necessarie
all'operativita' del Fondo; 
    e) «impianto fotovoltaico»: impianto definito ai sensi  dell'art.
2, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 6 agosto 2010; 
    f)  «Ministero»:  Ministero  dell'ambiente  e   della   sicurezza
energetica; 
    g) «nucleo familiare»: nucleo familiare ai sensi dell'art. 3  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 159; 
    h) «punto di connessione o punto di consegna»: punto  della  rete
elettrica,  come  definito  dalla  deliberazione  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08; 
    i) «regolamento del Fondo»: il regolamento per  la  gestione  del
Fondo di cui all'art. 5, comma 6; 
    j) «potenza nominale»: e'  la  potenza  nominale  definita  nelle
norme  CEI  0-21  o  CEI  0-16  per  gli   impianti   di   produzione
fotovoltaici.