Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, oltre le seguenti: a) «contratto di reddito energetico»: contratto stipulato con il GSE ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente provvedimento, redatto in conformita' agli schemi-tipo allegati al regolamento del Fondo; b) «DGIE»: Direzione generale incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; c) «Fondo»: il Fondo nazionale reddito energetico approvato con la deliberazione CIPE n. 7 del 17 marzo 2020; d) «Gestore dei servizi energetici S.p.a. o GSE»: il soggetto incaricato dal Ministero per la gestione delle attivita' necessarie all'operativita' del Fondo; e) «impianto fotovoltaico»: impianto definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 6 agosto 2010; f) «Ministero»: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; g) «nucleo familiare»: nucleo familiare ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 159; h) «punto di connessione o punto di consegna»: punto della rete elettrica, come definito dalla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08; i) «regolamento del Fondo»: il regolamento per la gestione del Fondo di cui all'art. 5, comma 6; j) «potenza nominale»: e' la potenza nominale definita nelle norme CEI 0-21 o CEI 0-16 per gli impianti di produzione fotovoltaici.