Art. 3 Soggetto gestore delle attivita' per l'operativita' del Fondo 1. Al GSE e' affidata la gestione delle attivita' necessarie all'operativita' del Fondo. A tal fine, il GSE garantisce le seguenti prestazioni e svolge le seguenti attivita': a) attiva i conti correnti bancari di cui all'art. 4, comma 4 e li gestisce secondo le modalita' di cui al medesimo comma; b) realizza una piattaforma informatica digitale per l'acquisizione delle istanze di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto, per la rendicontazione e il monitoraggio dei risultati conseguiti e per la gestione delle transazioni economiche del Fondo. La piattaforma prevede altresi' l'interoperabilita' con il sistema Gaudi' di Terna, la presenza di simulatori per la stima della producibilita' degli impianti e per il calcolo della quota di autoconsumo rispetto alla producibilita' dell'impianto fotovoltaico, nonche' appositi contatori mediante i quali dare evidenza delle risorse disponibili; c) pubblica i bandi per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni sul proprio sito istituzionale; d) fornisce informazioni e/o chiarimenti per facilitare l'accesso alle agevolazioni, mediante appostiti canali di comunicazione; e) svolge l'attivita' istruttoria delle istanze di accesso alle agevolazioni secondo quanto previsto dal regolamento del Fondo; f) effettua i controlli sulla regolarita' degli interventi realizzati. 2. Per la copertura dei costi connessi alle attivita' di cui al comma 1, e' riconosciuto al GSE un ammontare massimo pari al 2 per cento delle risorse erogate per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 7. 3. Alla copertura dei costi di cui al comma 2, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 2. 4. Non sono posti a carico del soggetto beneficiario gli oneri di cui all'art. 25, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e all'art. 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 dicembre 2014. 5. La gestione dei rapporti tra il Ministero ed il GSE per le attivita' di cui al comma 1 e' regolata da un apposito accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.