Art. 3 
 
                  Soggetto gestore delle attivita' 
                    per l'operativita' del Fondo 
 
  1. Al GSE  e'  affidata  la  gestione  delle  attivita'  necessarie
all'operativita' del Fondo. A tal fine, il GSE garantisce le seguenti
prestazioni e svolge le seguenti attivita': 
    a) attiva i conti correnti bancari di cui all'art. 4, comma  4  e
li gestisce secondo le modalita' di cui al medesimo comma; 
    b)   realizza   una   piattaforma   informatica   digitale    per
l'acquisizione delle istanze di accesso alle agevolazioni di  cui  al
presente decreto,  per  la  rendicontazione  e  il  monitoraggio  dei
risultati conseguiti e per la gestione delle  transazioni  economiche
del Fondo. La piattaforma prevede altresi' l'interoperabilita' con il
sistema Gaudi' di Terna, la presenza di simulatori per la stima della
producibilita' degli  impianti  e  per  il  calcolo  della  quota  di
autoconsumo rispetto alla producibilita' dell'impianto  fotovoltaico,
nonche' appositi contatori  mediante  i  quali  dare  evidenza  delle
risorse disponibili; 
    c) pubblica i bandi per la presentazione delle istanze di accesso
alle agevolazioni sul proprio sito istituzionale; 
    d) fornisce informazioni e/o chiarimenti per facilitare l'accesso
alle agevolazioni, mediante appostiti canali di comunicazione; 
    e) svolge l'attivita' istruttoria delle istanze di  accesso  alle
agevolazioni secondo quanto previsto dal regolamento del Fondo; 
    f)  effettua  i  controlli  sulla  regolarita'  degli  interventi
realizzati. 
  2. Per la copertura dei costi connessi alle  attivita'  di  cui  al
comma 1, e' riconosciuto al GSE un ammontare massimo pari  al  2  per
cento delle risorse erogate per la realizzazione degli interventi  di
cui all'art. 7. 
  3. Alla copertura dei costi di cui al comma 2, si provvede a valere
sulle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 2. 
  4. Non sono posti a carico del soggetto beneficiario gli  oneri  di
cui all'art. 25, comma 1 del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,
convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto  2014,  n.  116  e
all'art. 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico  del  24
dicembre 2014. 
  5. La gestione dei rapporti tra il  Ministero  ed  il  GSE  per  le
attivita' di cui al comma  1  e'  regolata  da  un  apposito  accordo
sottoscritto ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36.