Art. 4 Ripartizione delle risorse del Fondo 1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 2, sono ripartite, per ciascuna delle annualita' 2024 e 2025, come di seguito indicato: a) 80.000.000 (ottanta milioni) di euro alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; b) 20.000.000 (venti milioni) di euro alle restanti regioni o province autonome. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono considerate al lordo dei costi spettanti al GSE, di cui all'art. 3, comma 2. 3. Il Fondo puo' essere incrementato mediante versamento volontario da parte di amministrazioni centrali, regioni, province autonome, altri enti e organismi pubblici ed organizzazioni non profit, ovvero mediante risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei. I soggetti di cui al primo periodo stipulano appositi accordi con il Ministero per l'assegnazione delle ulteriori risorse versate rispetto alle pertinenti aree geografiche. 4. Le risorse del Fondo sono trasferite su appositi conti correnti bancari intestati al GSE, appositamente costituiti per la gestione dello stesso. Gli eventuali proventi finanziari maturati per effetto della giacenza delle risorse del Fondo sui conti correnti bancari intestati al GSE sono contabilizzati ed impiegati per le finalita' del Fondo. Nei casi di cui al comma 3, il GSE fornisce al Ministero separata evidenza delle risorse messe a disposizione da ciascun soggetto e dei relativi utilizzi.