Art. 4 
 
                Ripartizione delle risorse del Fondo 
 
  1. Le risorse di cui all'art.  1,  comma  2,  sono  ripartite,  per
ciascuna delle annualita' 2024 e 2025, come di seguito indicato: 
    a) 80.000.000 (ottanta milioni) di  euro  alle  Regioni  Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; 
    b) 20.000.000 (venti milioni) di euro  alle  restanti  regioni  o
province autonome. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono considerate al lordo dei costi
spettanti al GSE, di cui all'art. 3, comma 2. 
  3. Il Fondo puo' essere incrementato mediante versamento volontario
da parte di amministrazioni  centrali,  regioni,  province  autonome,
altri enti e organismi pubblici ed organizzazioni non profit,  ovvero
mediante risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali
e di investimento  europei.  I  soggetti  di  cui  al  primo  periodo
stipulano appositi accordi con il Ministero per l'assegnazione  delle
ulteriori risorse versate rispetto alle pertinenti aree geografiche. 
  4. Le risorse del Fondo sono trasferite su appositi conti  correnti
bancari intestati al GSE, appositamente costituiti  per  la  gestione
dello stesso. Gli eventuali proventi finanziari maturati per  effetto
della giacenza delle risorse del Fondo  sui  conti  correnti  bancari
intestati al GSE sono contabilizzati ed impiegati  per  le  finalita'
del Fondo. Nei casi di cui al comma 3, il GSE fornisce  al  Ministero
separata evidenza delle  risorse  messe  a  disposizione  da  ciascun
soggetto e dei relativi utilizzi.