Art. 5 Modalita' di funzionamento del Fondo 1. Il Fondo e' finalizzato a sostenere la realizzazione degli interventi di cui all'art. 7, in favore dei soggetti beneficiari di cui all'art. 6. 2. Il Fondo ha natura rotativa ed e' alimentato con le risorse derivanti dal controvalore economico connesso al ritiro, per una durata di venti anni, da parte del GSE, dell'energia elettrica non autoconsumata dal soggetto beneficiario, secondo quanto previsto per il regime di «ritiro dedicato» disciplinato dall'allegato A alla deliberazione ARERA 280/2007. 3. Gli interventi di cui all'art. 7 devono essere realizzati avvalendosi dei soggetti realizzatori in possesso dei requisiti di capacita' tecnica di cui all'art. 8. 4. L'agevolazione di cui al presente decreto e' riconosciuta sotto forma di contributo in conto capitale secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 10. L'energia elettrica oggetto di autoconsumo fisico realizzato sul medesimo punto di connessione alla rete elettrica rimane nella disponibilita' del soggetto beneficiario. 5. Le risorse di cui al comma 2 sono cedute, secondo le modalita' indicate nel regolamento del Fondo e nel contratto di reddito energetico, dal soggetto beneficiario al GSE, che le destina al Fondo. 6. Con decreto del direttore della DGIE e' approvato il regolamento del Fondo che: a) disciplina le attivita' economico-finanziarie, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 1) le modalita' di gestione del Fondo e dei relativi flussi finanziari, ivi compreso il reintegro del Fondo tramite i proventi derivanti dal ritiro dedicato; 2) le modalita' di gestione degli eventuali proventi finanziari maturati per effetto della giacenza delle risorse del Fondo sui conti correnti bancari, in coerenza con quanto previsto all'art. 4, comma 4; 3) le modalita' di gestione delle eventuali risorse di cui all'art. 4, comma 3; 4) le modalita' di erogazione del contributo in conto capitale di cui all'art. 9; 5) le modalita' e le tempistiche di rendicontazione delle risultanze economico-finanziarie dell'attivita' di gestione del Fondo; 6) le modalita' di rendicontazione dei costi sostenuti dal GSE per la gestione del Fondo; b) definisce a titolo esemplificativo e non esaustivo: 1) gli schemi-tipo di bandi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c); 2) gli schemi-tipo di modelli di contratto di reddito energetico che verranno stipulati tra il GSE, i soggetti beneficiari e i soggetti realizzatori di cui all'art. 8; 3) le modalita' di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni, mediante la piattaforma informatica digitale di cui all'art. 3, comma 1, lettera b); 4) i criteri di svolgimento dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle istanze di accesso alle agevolazioni, tenendo conto, tra l'altro, della verifica del dimensionamento dell'impianto fotovoltaico rispetto al fabbisogno elettrico dell'unita' immobiliare del soggetto beneficiario; 5) le modalita' di gestione del contratto di reddito energetico nei casi di mancata realizzazione degli impianti nei termini, nonche' per la gestione dei cambi di titolarita'; 6) le modalita' di verifica e controllo a campione, documentale o in situ, sulla regolarita' degli interventi realizzati, anche con riferimento alle disposizioni di legge in materia di accertamento della regolarita' contributiva; 7) le condizioni di revoca parziale o totale delle agevolazioni, anche in esito alle attivita' di verifica e controllo a campione; 8) la reportistica periodica per il Ministero per il monitoraggio delle attivita' a valere sulle risorse del Fondo; 9) le modalita' ed i tempi di costituzione e gestione del registro dei soggetti realizzatori di cui all'art. 8; 10) i servizi di cui all'art. 7, comma 1; 11) le modalita' di creazione di eventuali gruppi di acquisto. 7. Il decreto di cui al comma 6 e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e su quello del GSE entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.