Art. 5 
 
                Modalita' di funzionamento del Fondo 
 
  1. Il Fondo e'  finalizzato  a  sostenere  la  realizzazione  degli
interventi di cui all'art. 7, in favore dei soggetti  beneficiari  di
cui all'art. 6. 
  2. Il Fondo ha natura rotativa ed  e'  alimentato  con  le  risorse
derivanti dal controvalore economico  connesso  al  ritiro,  per  una
durata di venti anni, da parte del GSE,  dell'energia  elettrica  non
autoconsumata dal soggetto beneficiario, secondo quanto previsto  per
il regime di «ritiro  dedicato»  disciplinato  dall'allegato  A  alla
deliberazione ARERA 280/2007. 
  3. Gli interventi  di  cui  all'art.  7  devono  essere  realizzati
avvalendosi dei soggetti realizzatori in possesso  dei  requisiti  di
capacita' tecnica di cui all'art. 8. 
  4. L'agevolazione di cui al presente decreto e' riconosciuta  sotto
forma di contributo in conto capitale secondo quanto  previsto  dagli
articoli 9 e 10. L'energia elettrica oggetto  di  autoconsumo  fisico
realizzato sul medesimo punto  di  connessione  alla  rete  elettrica
rimane nella disponibilita' del soggetto beneficiario. 
  5. Le risorse di cui al comma 2 sono cedute, secondo  le  modalita'
indicate nel  regolamento  del  Fondo  e  nel  contratto  di  reddito
energetico, dal soggetto beneficiario  al  GSE,  che  le  destina  al
Fondo. 
  6. Con decreto del direttore della DGIE e' approvato il regolamento
del Fondo che: 
    a) disciplina le attivita' economico-finanziarie, quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo: 
      1) le modalita' di gestione del Fondo  e  dei  relativi  flussi
finanziari, ivi compreso il reintegro del Fondo  tramite  i  proventi
derivanti dal ritiro dedicato; 
      2) le modalita' di gestione degli eventuali proventi finanziari
maturati per effetto della giacenza delle risorse del Fondo sui conti
correnti bancari, in coerenza con quanto previsto all'art.  4,  comma
4; 
      3) le modalita' di gestione  delle  eventuali  risorse  di  cui
all'art. 4, comma 3; 
      4) le modalita' di erogazione del contributo in conto  capitale
di cui all'art. 9; 
      5) le modalita'  e  le  tempistiche  di  rendicontazione  delle
risultanze  economico-finanziarie  dell'attivita'  di  gestione   del
Fondo; 
      6) le modalita' di rendicontazione dei costi sostenuti dal  GSE
per la gestione del Fondo; 
    b) definisce a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
      1) gli schemi-tipo di bandi di cui all'art. 3, comma 1, lettera
c); 
      2)  gli  schemi-tipo  di  modelli  di  contratto   di   reddito
energetico che verranno stipulati tra il GSE, i soggetti  beneficiari
e i soggetti realizzatori di cui all'art. 8; 
      3) le modalita' di presentazione delle istanze di accesso  alle
agevolazioni, mediante la piattaforma  informatica  digitale  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera b); 
      4)    i     criteri     di     svolgimento     dell'istruttoria
tecnico-amministrativa delle istanze di  accesso  alle  agevolazioni,
tenendo  conto,  tra  l'altro,  della  verifica  del  dimensionamento
dell'impianto   fotovoltaico   rispetto   al   fabbisogno   elettrico
dell'unita' immobiliare del soggetto beneficiario; 
      5) le modalita' di gestione del contratto di reddito energetico
nei casi di mancata realizzazione degli impianti nei termini, nonche'
per la gestione dei cambi di titolarita'; 
      6) le modalita' di verifica e controllo a campione, documentale
o in situ, sulla regolarita' degli interventi realizzati,  anche  con
riferimento alle disposizioni di legge  in  materia  di  accertamento
della regolarita' contributiva; 
      7)  le  condizioni  di   revoca   parziale   o   totale   delle
agevolazioni, anche in esito alle attivita' di verifica e controllo a
campione; 
      8)  la  reportistica  periodica  per  il   Ministero   per   il
monitoraggio delle attivita' a valere sulle risorse del Fondo; 
      9) le modalita' ed i  tempi  di  costituzione  e  gestione  del
registro dei soggetti realizzatori di cui all'art. 8; 
      10) i servizi di cui all'art. 7, comma 1; 
      11) le modalita' di creazione di eventuali gruppi di acquisto. 
  7.  Il  decreto  di  cui  al  comma  6  e'  pubblicato   sul   sito
istituzionale del Ministero e su quello del GSE entro novanta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto.