Art. 6 Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto esclusivamente le persone fisiche appartenenti a nuclei familiari in condizione di disagio economico, per gli interventi di cui all'art. 7, realizzati dai soggetti realizzatori di cui all'art. 8, secondo le modalita' e le condizioni definite nel regolamento del Fondo. Sono considerati in condizione di disagio economico i nuclei familiari aventi un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 15.000,00 (quindicimila) euro, ovvero inferiore a 30.000,00 (trentamila) euro nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, come risultante dalla Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per la richiesta di certificazione dell'ISEE, formulata attraverso i servizi digitali dell'INPS, relativa all'anno antecedente a quello di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni. 2. Ciascun soggetto beneficiario puo' presentare una sola istanza di agevolazione e puo' beneficiare dell'agevolazione una sola volta, restando esclusa ogni ipotesi di doppia agevolazione sia in capo al medesimo soggetto beneficiario, che in capo allo stesso nucleo familiare ai fini ISEE.