Art. 6 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente
decreto esclusivamente  le  persone  fisiche  appartenenti  a  nuclei
familiari in condizione di disagio economico, per gli  interventi  di
cui all'art. 7, realizzati dai soggetti realizzatori di cui  all'art.
8, secondo le modalita' e le condizioni definite nel regolamento  del
Fondo. Sono considerati in condizione di disagio economico  i  nuclei
familiari aventi un Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) inferiore a 15.000,00 (quindicimila) euro, ovvero inferiore  a
30.000,00 (trentamila) euro nel caso di nuclei familiari  con  almeno
quattro  figli  a  carico,  come   risultante   dalla   Dichiarazione
sostitutiva unica (DSU) per la richiesta di certificazione dell'ISEE,
formulata attraverso i servizi digitali dell'INPS, relativa  all'anno
antecedente a quello di presentazione dell'istanza  di  accesso  alle
agevolazioni. 
  2. Ciascun soggetto beneficiario puo' presentare una  sola  istanza
di agevolazione e puo' beneficiare dell'agevolazione una sola  volta,
restando esclusa ogni ipotesi di doppia agevolazione sia in  capo  al
medesimo soggetto  beneficiario,  che  in  capo  allo  stesso  nucleo
familiare ai fini ISEE.