Art. 7 Interventi ammissibili 1. Sono ammessi alle agevolazioni di cui al presente decreto gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici realizzati in assetto di autoconsumo, connessi ad utenze di consumo per le quali e' attivo, al momento della presentazione della istanza di accesso alle agevolazioni, il contratto di fornitura di energia elettrica nella titolarita' del soggetto beneficiario o di altro appartenente al nucleo familiare ai fini ISEE di cui all'art. 6. Gli interventi di cui al primo periodo devono garantire che una quota dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico, definita nell'ambito del regolamento del Fondo, sia autoconsumata e comprendere altresi' i seguenti servizi, per una durata non inferiore a dieci anni: polizza multi-rischi, servizio di manutenzione e servizio di monitoraggio delle performance dell'impianto. 2. Le utenze di consumo di cui al comma 1 sono asservite a unita' immobiliari di residenza anagrafica del nucleo familiare al momento della presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni. Sono ammesse le unita' immobiliari accatastate nel gruppo A delle categorie catastali, con esclusione, in ogni caso, delle unita' immobiliari accatastate nelle categorie A1, A8, A9 e A10. 3. Gli interventi di cui al comma 1 devono: a) essere realizzati su coperture e/o superfici di edifici, unita' immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su aree e spazi pertinenziali, per i quali il soggetto beneficiario e' titolare di un valido diritto reale. b) rispettare i requisiti tecnici definiti nell'ambito del regolamento del Fondo; c) prevedere una potenza nominale degli impianti fotovoltaici non inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW, e comunque di potenza non superiore alla potenza disponibile in prelievo sul punto di connessione al momento della presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni. 4. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono accessibili ai soggetti che realizzano impianti ai fini del soddisfacimento della quota d'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di cui all'art. 26, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.