Art. 7 
 
                       Interventi ammissibili 
 
  1. Sono ammessi alle agevolazioni di cui al  presente  decreto  gli
interventi di installazione di impianti  fotovoltaici  realizzati  in
assetto di autoconsumo, connessi ad utenze di consumo per le quali e'
attivo, al momento della presentazione della istanza di accesso  alle
agevolazioni, il contratto di fornitura di  energia  elettrica  nella
titolarita' del soggetto beneficiario  o  di  altro  appartenente  al
nucleo familiare ai fini ISEE di cui all'art. 6.  Gli  interventi  di
cui al primo periodo devono  garantire  che  una  quota  dell'energia
elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico,  definita  nell'ambito
del regolamento del Fondo, sia autoconsumata e comprendere altresi' i
seguenti servizi, per una durata non inferiore a dieci anni:  polizza
multi-rischi, servizio di manutenzione  e  servizio  di  monitoraggio
delle performance dell'impianto. 
  2. Le utenze di consumo di cui al comma 1 sono asservite  a  unita'
immobiliari di residenza anagrafica del nucleo familiare  al  momento
della presentazione dell'istanza di accesso alle  agevolazioni.  Sono
ammesse  le  unita'  immobiliari  accatastate  nel  gruppo  A   delle
categorie catastali, con  esclusione,  in  ogni  caso,  delle  unita'
immobiliari accatastate nelle categorie A1, A8, A9 e A10. 
  3. Gli interventi di cui al comma 1 devono: 
    a) essere realizzati  su  coperture  e/o  superfici  di  edifici,
unita' immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su  aree  e  spazi
pertinenziali, per i quali il soggetto beneficiario e' titolare di un
valido diritto reale. 
    b)  rispettare  i  requisiti  tecnici  definiti  nell'ambito  del
regolamento del Fondo; 
    c) prevedere una potenza nominale degli impianti fotovoltaici non
inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW, e comunque  di  potenza  non
superiore  alla  potenza  disponibile  in  prelievo  sul   punto   di
connessione al momento della presentazione  dell'istanza  di  accesso
alle agevolazioni. 
  4. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono  accessibili
ai soggetti che realizzano impianti ai fini del soddisfacimento della
quota d'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici
di cui all'art. 26, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.