Art. 8 
 
                        Soggetti realizzatori 
 
  1. Gli interventi di cui all'art. 7 sono realizzati  esclusivamente
da imprese abilitate all'installazione degli impianti di cui all'art.
1, comma 2, lettera a),  del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare, 22 gennaio  2008,  n.  37,  che  siano  in
regola relativamente  ai  requisiti  di  formazione  e  aggiornamento
obbligatori  richiesti  per   le   attivita'   di   installazione   e
manutenzione di  impianti  da  fonti  di  energia  rinnovabile,  come
disciplinato dall'art. 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
e, eventualmente, iscritte al registro di cui al comma 2. 
  2. Nell'ambito del regolamento del Fondo, il GSE definisce i  tempi
e le modalita' di costituzione di un apposito registro  dei  soggetti
di cui al comma  1,  nonche'  le  modalita'  di  presentazione  delle
richieste di iscrizione, gli obblighi e  i  requisiti  richiesti,  le
modalita' di verifiche effettuate dal GSE  ai  fini  dell'inserimento
nel registro e le modalita' di aggiornamento dello stesso.