Art. 8 Soggetti realizzatori 1. Gli interventi di cui all'art. 7 sono realizzati esclusivamente da imprese abilitate all'installazione degli impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 22 gennaio 2008, n. 37, che siano in regola relativamente ai requisiti di formazione e aggiornamento obbligatori richiesti per le attivita' di installazione e manutenzione di impianti da fonti di energia rinnovabile, come disciplinato dall'art. 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e, eventualmente, iscritte al registro di cui al comma 2. 2. Nell'ambito del regolamento del Fondo, il GSE definisce i tempi e le modalita' di costituzione di un apposito registro dei soggetti di cui al comma 1, nonche' le modalita' di presentazione delle richieste di iscrizione, gli obblighi e i requisiti richiesti, le modalita' di verifiche effettuate dal GSE ai fini dell'inserimento nel registro e le modalita' di aggiornamento dello stesso.