Art. 9 Agevolazioni concedibili, costi ammissibili e cumulabilita' 1. Agli interventi per i quali si e' conclusa la stipula del contratto di reddito energetico e' concesso un contributo in conto capitale in misura pari ai costi ammissibili di cui al comma 2 e, in ogni caso, entro il limite massimo di cui al comma 3. 2. I costi ammissibili corrispondono alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e alla fornitura dei servizi indicati all'art. 7. 3. I costi ammissibili sono riconosciuti direttamente al soggetto realizzatore da parte del GSE, entro i limiti massimi stabiliti dalla seguente tabella: Tabella - costi massimi ammissibili per impianti fotovoltaici ===================================================================== | Potenza nominale elettrica - Pn | Quota fissa | Quota variabile | | (kWe) | (€) | (€/kWe) | +=================================+==============+==================+ | 2 ≤ Pn ≤ 6 | 2.000 | 1.500 | +---------------------------------+--------------+------------------+ 4. Non rientrano tra i costi ammissibili i costi di esercizio connessi al servizio di misura dell'energia prodotta svolto dal gestore di rete competente, gli oneri e gli obblighi risarcitori correlati ai casi di decadenza dal beneficio, nonche' la disinstallazione di tutti i componenti di impianto e le attivita' propedeutiche all'avvio allo smaltimento degli stessi, fermo restando quanto previsto dall'art. 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, in materia di finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche da fotovoltaico in capo ai produttori. 5. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi pubblici, comunque denominati.