Art. 9 
 
                      Agevolazioni concedibili, 
                  costi ammissibili e cumulabilita' 
 
  1. Agli interventi per i  quali  si  e'  conclusa  la  stipula  del
contratto di reddito energetico e' concesso un  contributo  in  conto
capitale in misura pari ai costi ammissibili di cui al comma 2 e,  in
ogni caso, entro il limite massimo di cui al comma 3. 
  2. I costi  ammissibili  corrispondono  alle  spese  effettivamente
sostenute per la realizzazione degli interventi e alla fornitura  dei
servizi indicati all'art. 7. 
  3. I costi ammissibili sono riconosciuti direttamente  al  soggetto
realizzatore da parte del GSE, entro i limiti massimi stabiliti dalla
seguente tabella: 
Tabella - costi massimi ammissibili per impianti fotovoltaici 
 
 
=====================================================================
| Potenza nominale elettrica - Pn | Quota fissa  | Quota variabile  |
|              (kWe)              |     (€)      |     (€/kWe)      |
+=================================+==============+==================+
|           2 ≤ Pn ≤ 6            |    2.000     |      1.500       |
+---------------------------------+--------------+------------------+
 
  4. Non rientrano tra i  costi  ammissibili  i  costi  di  esercizio
connessi al servizio  di  misura  dell'energia  prodotta  svolto  dal
gestore di rete competente, gli  oneri  e  gli  obblighi  risarcitori
correlati  ai  casi  di   decadenza   dal   beneficio,   nonche'   la
disinstallazione di tutti i componenti di  impianto  e  le  attivita'
propedeutiche all'avvio allo smaltimento degli stessi, fermo restando
quanto previsto dall'art. 24-bis del  decreto  legislativo  14  marzo
2014, n. 49, in materia di  finanziamento  della  gestione  dei  RAEE
derivanti  da   apparecchiature   elettriche   ed   elettroniche   da
fotovoltaico in capo ai produttori. 
  5. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono  cumulabili,
con riferimento ai medesimi costi ammissibili,  con  altri  incentivi
pubblici, comunque denominati.