((Art. 1 bis 
 
Sviluppo   del   turismo   di   prossimita',   all'aria   aperta   ed
  ecosostenibile per l'abbattimento delle emissioni atmosferiche 
  1. Al fine di incentivare il  turismo  di  prossimita'  e  all'aria
aperta, che consente di abbattere le emissioni atmosferiche riducendo
i lunghi spostamenti e favorendo la  preservazione  degli  ecosistemi
locali, secondo  le  strategie  di  accelerazione  della  transizione
ecologica e di abbattimento delle emissioni atmosferiche che  possono
scaturire dalle attivita' turistiche, nello stato di  previsione  del
Ministero del turismo e' istituito un fondo,  con  una  dotazione  di
32.870.000 euro  per  l'anno  2023,  destinato  al  finanziamento  di
investimenti  proposti  dai  comuni,  volti  alla  creazione  e  alla
riqualificazione di  aree  attrezzate  di  sosta  temporanea  a  fini
turistici  e  alla  valorizzazione  del  turismo   all'aria   aperta,
attraverso apposito bando da pubblicare da parte  del  Ministero  del
turismo. Gli interventi finanziati, identificati dal Codice unico  di
progetto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
recano un cronoprogramma e  sono  monitorati  ai  sensi  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari  a  32.870.000  euro  per
l'anno 2023, si provvede: 
    a) quanto a euro 29.870.000,  mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo unico nazionale per il turismo di conto  capitale,  di  cui
all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
  b) quanto a euro 3 milioni, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 20232025, nell'ambito del programma «Fondi  di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del turismo. 
  3. Al fine di ulteriormente favorire la transizione  ecologica  nel
turismo, con azioni di promozione del turismo intermodale secondo  le
strategie di abbattimento delle emissioni  atmosferiche  che  possono
scaturire   dalle   attivita'   turistiche,   il   Fondo    istituito
dall'articolo 1, comma 611, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,  e'
ulteriormente incrementato, per l'anno 2023, di euro 17 milioni. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a  euro  17  milioni  per
l'anno 2023, si provvede: 
  a) quanto a euro 8.081.369, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 20232025, nell'ambito del programma «Fondi  di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del turismo; 
  b) quanto a euro 8.918.631, mediante corrispondente  riduzione  del
Fondo unico nazionale per  il  turismo  di  parte  corrente,  di  cui
all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11 della  legge  16
          gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali  in  materia
          di pubblica  amministrazione),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15, S.O.: 
                «Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti
          pubblici). - 1. A decorrere dal 1°  gennaio  2003,  per  le
          finalita' di cui all'articolo 1, commi 5 e 6,  della  legge
          17  maggio  1999,  n.  144,  e  in   particolare   per   la
          funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti
          pubblici, ogni nuovo  progetto  di  investimento  pubblico,
          nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla  predetta
          data, e' dotato di un "Codice unico di  progetto",  che  le
          competenti  amministrazioni  o  i  soggetti   aggiudicatori
          richiedono in via telematica secondo la procedura  definita
          dal CIPE. 
                2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito  il
          parere  della  Conferenza  unificata  di  cui  al   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
          e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1. 
                2-bis.  Gli  atti  amministrativi  anche  di   natura
          regolamentare  adottati  dalle   Amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, che dispongono il  finanziamento  pubblico  o
          autorizzano  l'esecuzione  di  progetti   di   investimento
          pubblico, sono nulli in assenza dei  corrispondenti  codici
          di cui al comma 1  che  costituiscono  elemento  essenziale
          dell'atto stesso. 
                2-ter.   Le   Amministrazioni   che   emanano    atti
          amministrativi che dispongono il finanziamento  pubblico  o
          autorizzano  l'esecuzione  di  progetti   di   investimento
          pubblico associano negli atti stessi  il  Codice  unico  di
          progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con
          l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su  dette
          misure, della data di efficacia di  detti  finanziamenti  e
          del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine
          il Dipartimento per la programmazione  e  il  coordinamento
          della politica economica, il Dipartimento della  Ragioneria
          Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche  di
          Coesione concordano modalita'  per  fornire  il  necessario
          supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita'  di  cui
          al periodo precedente al  fine  di  garantire  la  corretta
          programmazione e il monitoraggio  della  spesa  di  ciascun
          programma e dei relativi progetti finanziati. 
                2-quater.   I   soggetti   titolari    di    progetti
          d'investimento pubblico  danno  notizia,  con  periodicita'
          annuale,  in  apposita  sezione   dei   propri   siti   web
          istituzionali,   dell'elenco   dei   progetti   finanziati,
          indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento,  le
          fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato
          di attuazione finanziario e procedurale. 
                2-quinquies.  Entro  il  30  giugno  di  ogni   anno,
          l'Autorita' politica delegata  agli  investimenti  pubblici
          ove nominata, con  il  supporto  del  Dipartimento  per  la
          programmazione e il coordinamento della politica economica,
          presenta   al    Comitato    Interministeriale    per    la
          Programmazione  Economica  un'informativa  sullo  stato  di
          attuazione   della   programmazione   degli    investimenti
          pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente
          articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud
          e  la  Coesione   Territoriale,   con   il   supporto   del
          Dipartimento per le  Politiche  di  Coesione,  presenta  al
          Comitato Interministeriale per la Programmazione  Economica
          un'informativa   sullo   stato    di    attuazione    della
          programmazione degli investimenti pubblici  finanziati  con
          le risorse nazionali e comunitarie per  lo  sviluppo  e  la
          coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello
          Stato  mette  a  disposizione  del  Dipartimento   per   la
          programmazione e il coordinamento della politica  economica
          e  del  Dipartimento  per  le  Politiche  di  Coesione,  in
          cooperazione applicativa, i  corrispondenti  dati  rilevati
          dalle Amministrazioni  pubbliche  nella  banca  dati  delle
          Amministrazioni pubbliche di cui  alla  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti,  con  i
          dati  di  pagamento  del  Sistema  SIOPE   PLUS,   di   cui
          all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal
          sistema della fatturazione elettronica, di cui  alla  legge
          24 dicembre 2007, n. 244. 
                2-sexies. All'attuazione  del  presente  articolo  le
          Amministrazioni provvedono nei limiti delle  risorse  umane
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   allo   scopo   a
          legislazione vigente.» 
              - Il testo del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
          229 (Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e
          g), della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  in  materia  di
          procedure di monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle
          opere   pubbliche,   di    verifica    dell'utilizzo    dei
          finanziamenti nei tempi previsti e costituzione  del  Fondo
          opere e del Fondo progetti), e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30. 
              - Si riporta il comma 368 dell'articolo 1  della  legge
          30 dicembre 2021, n.  234  (Bilancio  di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2022  e  bilancio  pluriennale
          per  il  triennio  2022-2024),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, S.O.: 
                «368.   Per   la   realizzazione   di    investimenti
          finalizzati ad incrementare l'attrattivita'  turistica  del
          Paese,   anche   in   relazione    all'organizzazione    di
          manifestazioni  ed  eventi,   compresi   quelli   sportivi,
          connotati  da  spiccato   rilievo   turistico,   garantendo
          positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali  sui
          territori e per le categorie interessate,  nello  stato  di
          previsione del Ministero del turismo e' istituito un  fondo
          da ripartire denominato «  Fondo  unico  nazionale  per  il
          turismo di conto capitale», con una  dotazione  pari  a  50
          milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni  di  euro  per
          l'anno 2023 e 50 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
          2024 e 2025.» 
              - Si riporta il comma 611 dell'articolo 1  della  legge
          29 dicembre 2022, n.  197  «Bilancio  di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2022  e  bilancio  pluriennale
          per  il  triennio  2022-2024»  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2022, n. 303, S.O. 
              Art. 1 - Comma 611 
              611. Le disposizioni di cui al comma 610  si  applicano
          anche al personale convenzionato con il Servizio  sanitario
          nazionale. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 368, della
          legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2022-2024),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, S.O.: 
                «366.  Al  fine  di  razionalizzare  gli   interventi
          finalizzati all'attrattivita' e alla  promozione  turistica
          nel territorio  nazionale,  sostenendo  gli  operatori  del
          settore nel percorso di attenuazione  degli  effetti  della
          crisi e per il  rilancio  produttivo  ed  occupazionale  in
          sinergia con le misure  previste  dal  Piano  nazionale  di
          ripresa  e  resilienza,  nello  stato  di  previsione   del
          Ministero del turismo e' istituito un  fondo  da  ripartire
          denominato "Fondo unico nazionale per il turismo  di  parte
          corrente", con una dotazione pari a 120 milioni di euro per
          ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro  per
          l'anno 2024.»