Art. 8 
 
                         Disposizioni finali 
 
  3. Le attivita'  previste  a  carico  di  AGEA  e  degli  organismi
pagatori devono essere svolte senza nuovi o maggiori oneri  a  carico
della finanza pubblica. 
  4. Nel caso in cui le risorse finanziare destinate a  uno  dei  due
settori indicati nell'art. 1, comma 3, lettere  a)  e  b),  rimangano
inutilizzate, si dispone la  possibilita'  di  trasferire  quelle  in
eccesso a  beneficio  del  settore  che  abbia  delle  richieste  non
completamente soddisfatte.  Parimenti,  qualora  la  richiesta  degli
indennizzi sia superiori al plafond previsto dal presente decreto, si
procedera' ad una riduzione proporzionale  delle  risorse  economiche
destinate a uno dei settori  su  menzionati.  A  tali  fini,  AGEA  -
Organismo  di  coordinamento  fornira'  istruzioni   agli   organismi
pagatori territorialmente competenti tramite circolari entro sessanta
giorni dalla verifica della incapienza o della  presenza  di  risorse
residue. 
  5. I sostegni potranno essere concessi solo dopo aver  ricevuto  il
numero di  identificazione  dell'aiuto  da  parte  della  Commissione
europea. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 29 settembre 2023 
 
                                            Il Ministro: Lollobrigida 

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  delle  imprese  e  del
made in  Italy,  del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1494