(( Art. 1 - bis 
 
          Disposizioni per il rafforzamento della capacita' 
                amministrativa del comune di Caivano 
 
  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, il Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento
per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno,  il
Commissario straordinario di  cui  all'articolo  1  e  il  comune  di
Caivano adottano un  programma  di  interventi  per  incrementare  la
capacita' tecnica  e  operativa  dell'amministrazione  comunale,  con
particolare riguardo ai settori finanziario, delle politiche  sociali
e dei servizi alla persona e alle imprese, dei lavori pubblici e  del
territorio,  della  polizia  locale  nonche'  di  anagrafe  e  affari
generali e per rafforzare  i  processi  di  attuazione  dei  progetti
finanziati con risorse dell'Unione europea,  nazionali  e  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 
  2. Il Dipartimento della funzione  pubblica  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri attua le misure che gli  sono  attribuite  nel
programma di interventi  di  cui  al  comma  1  mediante  il  proprio
personale  di  qualifica  dirigenziale  e  non  dirigenziale,   anche
avvalendosi dell'associazione Formez PA, nonche' di  personale  delle
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in  posizione  di  comando,  fuori
ruolo o analogo istituto ai sensi dell'articolo 9, comma  5-ter,  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. 
  3. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza
del Consiglio dei ministri e' istituita una posizione dirigenziale di
livello  generale   preposta   al   rafforzamento   della   capacita'
amministrativa  delle  amministrazioni  locali   nelle   materie   di
competenza del Ministro per la pubblica amministrazione. 
  4.  All'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  3,  il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri provvede, entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o
ulteriori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  alla  propria
riorganizzazione. In  sede  di  prima  applicazione,  per  l'incarico
dirigenziale di cui al comma 3 non si applicano i limiti  percentuali
di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Agli oneri derivanti dall'istituzione  della  posizione
dirigenziale di livello generale si provvede mediante la soppressione
di due posizioni dirigenziali non generali del medesimo  Dipartimento
equivalenti sotto il  profilo  finanziario  e  di  un  corrispondente
ammontare  di  facolta'  assunzionali  disponibili   a   legislazione
vigente, con contestuale adeguamento della dotazione  organica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  5. Ai fini di cui al comma 1, il comune di Caivano puo'  richiedere
al prefetto di Napoli, d'intesa con il  Dipartimento  della  funzione
pubblica della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  con  il
Commissario straordinario di cui all'articolo 1, anche in deroga alle
norme vigenti, di avvalersi, in via  temporanea  e  in  posizione  di
sovraordinazione, di personale iscritto  in  albi  professionali,  da
individuare  mediante   procedura   selettiva   semplificata   svolta
attraverso  il  portale  di  cui  all'articolo  35-ter  del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli  oneri  derivanti  dal  primo
periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo  145,  comma
1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano gli  articoli  1,  comma  2,  19,  comma
          5-bis, e 35-ter del citato  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165: 
                «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione).  -  1.
          (omissis) 
                2. Per amministrazioni pubbliche si  intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
                3. (omissis)» 
                «Art. 19 (Incarichi di funzioni). - 1.- 5. (omissis) 
                5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione  effettiva  di
          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da
          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna
          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai
          ruoli di cui  all'articolo  23,  purche'  dipendenti  delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  ovvero  di
          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,
          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
          secondo  i  rispettivi  ordinamenti.  I   suddetti   limiti
          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale
          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal
          comma 6. 
                5-ter.- 12-bis. (omissis)» 
                «Art. 35-ter (Portale unico del reclutamento).  -  1.
          L'assunzione a  tempo  determinato  e  indeterminato  nelle
          amministrazioni pubbliche centrali di cui  all'articolo  1,
          comma 2,  e  nelle  autorita'  amministrative  indipendenti
          avviene mediante concorsi pubblici orientati  alla  massima
          partecipazione ai quali si  accede  mediante  registrazione
          nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo  3,
          comma 7, della legge 19 giugno  2019,  n.  56,  di  seguito
          denominato     "Portale",     disponibile     all'indirizzo
          www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione
          pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  che
          ne cura la gestione. 
                2.   All'atto   della   registrazione   al    Portale
          l'interessato compila il proprio curriculum vitae, completo
          di tutte le  generalita'  anagrafiche  ivi  richieste,  con
          valore di dichiarazione sostitutiva  di  certificazione  ai
          sensi dell'articolo 46 del testo unico di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          indicando un indirizzo di posta elettronica  certificata  o
          un domicilio digitale a  lui  intestato  al  quale  intende
          ricevere ogni comunicazione  relativa  alla  procedura  cui
          intende   partecipare,   ivi   inclusa   quella    relativa
          all'eventuale assunzione  in  servizio,  unitamente  ad  un
          recapito  telefonico.  La  registrazione  al   Portale   e'
          gratuita e puo' essere effettuata esclusivamente mediante i
          sistemi di identificazione di cui  all'articolo  64,  commi
          2-quater  e  2-nonies,  del   codice   dell'amministrazione
          digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82.   Con   decreto   del   Ministro   per   la    pubblica
          amministrazione, da adottare entro  sessanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, previa  acquisizione
          del parere del Garante per la protezione dei dati personali
          e dell'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, sono individuate le caratteristiche e le modalita'  di
          funzionamento del Portale, le informazioni  necessarie  per
          la registrazione al medesimo  da  parte  degli  utenti,  le
          modalita' di accesso e di utilizzo dello  stesso  da  parte
          delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 4 e quelle per la
          pubblicazione  dei  bandi  di  concorso,  degli  avvisi  di
          mobilita' e degli avvisi di selezione di professionisti  ed
          esperti, ivi compresi le comunicazioni ai  candidati  e  la
          pubblicazione delle graduatorie, i tempi  di  conservazione
          dei dati raccolti o  comunque  trattati  e  le  misure  per
          assicurare  l'integrita'  e  la   riservatezza   dei   dati
          personali,  nonche'  le  modalita'  per   l'adeguamento   e
          l'evoluzione delle caratteristiche tecniche del Portale. In
          relazione  alle  procedure  per   il   reclutamento   delle
          amministrazioni di cui all'articolo 3, il decreto di cui al
          terzo periodo tiene conto delle specificita' dei rispettivi
          ordinamenti. Entro il medesimo  termine  di  cui  al  terzo
          periodo, per le  amministrazioni  di  cui  all'articolo  19
          della legge 4 novembre 2010, n. 183, e'  adottato  apposito
          decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione,  di
          concerto  con  i  Ministri  dell'interno,   della   difesa,
          dell'economia e delle finanze  e  della  giustizia,  previa
          acquisizione del parere del Garante per la  protezione  dei
          dati personali. La  veridicita'  delle  dichiarazioni  rese
          dagli interessati ai sensi dell'articolo 46 del testo unico
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445, e' verificata dalle  amministrazioni
          che indicono le selezioni e utilizzano il Portale in quanto
          amministrazioni procedenti ai sensi  dell'articolo  71  del
          medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica n. 445 del 2000. 
                2-bis. A decorrere dall'anno  2023  la  pubblicazione
          delle procedure di reclutamento nei  siti  istituzionali  e
          sul   Portale   unico   del   reclutamento    esonera    le
          amministrazioni  pubbliche,  inclusi   gli   enti   locali,
          dall'obbligo di  pubblicazione  delle  selezioni  pubbliche
          nella Gazzetta Ufficiale. 
                3. 
                4. L'utilizzo del Portale e' esteso a Regioni ed enti
          locali  per  le  rispettive  selezioni  di  personale.   Le
          modalita' di utilizzo da parte di Regioni  ed  enti  locali
          sono definite con il decreto del Ministro per  la  pubblica
          amministrazione di cui al comma 2. 
                5. I bandi per il reclutamento e per la mobilita' del
          personale pubblico sono pubblicati sul Portale  secondo  lo
          schema  predisposto   dal   Dipartimento   della   funzione
          pubblica.  Il  Portale  garantisce   l'acquisizione   della
          documentazione relativa a tali  procedure  da  parte  delle
          amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza  la
          pubblicazione in modo  accessibile  e  ricercabile  secondo
          parametri utili ai cittadini che  intendono  partecipare  a
          tali procedure. 
                6. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica.". 
              - Si riporta l'articolo 9,  comma  5-bis,  del  decreto
          legislativo 30  luglio  1999,  n.  303  (Ordinamento  della
          Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri,   a    norma
          dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59): 
                «Art.  9  (Personale  della  Presidenza).-  1.  -  5.
          (omissis) 
                5-bis. Il collocamento fuori ruolo, per gli incarichi
          disciplinati dall'articolo 18,  comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400,  e'  obbligatorio  e  viene  disposto,
          secondo le procedure  degli  ordinamenti  di  appartenenza,
          anche in deroga ai limiti temporali,  numerici  e  di  ogni
          altra   natura   eventualmente   previsti   dai    medesimi
          ordinamenti. Il servizio prestato in posizione di  comando,
          fuori ruolo  o  altra  analoga  posizione,  prevista  dagli
          ordinamenti  di  appartenenza,  presso  la  Presidenza  dal
          personale di ogni ordine, grado e  qualifica  di  cui  agli
          articoli 1, comma 2, 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, e all'articolo 7, primo comma, della legge 24
          ottobre 1977, n. 801, e' equiparato a  tutti  gli  effetti,
          anche giuridici e di carriera, al servizio prestato  presso
          le amministrazioni di appartenenza. Le  predette  posizioni
          in ogni caso non  possono  determinare  alcun  pregiudizio,
          anche per l'avanzamento e il  relativo  posizionamento  nei
          ruoli di appartenenza. In  deroga  a  quanto  previsto  dai
          rispettivi  ordinamenti,  ivi  compreso   quanto   disposto
          dall'articolo 7, secondo  comma,  della  legge  24  ottobre
          1977, n. 801,  il  conferimento  al  personale  di  cui  al
          presente comma di qualifiche, gradi superiori  o  posizioni
          comunque    diverse,    da    parte    delle     competenti
          amministrazioni, anche quando comportino l'attribuzione  di
          specifici incarichi direttivi, dirigenziali  o  valutazioni
          di idoneita',  non  richiede  l'effettivo  esercizio  delle
          relative funzioni, ovvero la cessazione dal comando,  fuori
          ruolo o  altra  analoga  posizione,  che  proseguono  senza
          soluzione  di  continuita'.  Il   predetto   personale   e'
          collocato in  posizione  soprannumeraria  nella  qualifica,
          grado o posizione a lui conferiti nel periodo  di  servizio
          prestato  presso  la  Presidenza,  senza  pregiudizio   per
          l'ordine di ruolo. 
                5-ter.- 7. (omissis)». 
              - Si  riporta  l'articolo  145,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              «Art. 145 (Gestione  straordinaria).  -  1.  Quando  in
          relazione   alle   situazioni   indicate   nel   comma    1
          dell'articolo 143 sussiste la necessita' di  assicurare  il
          regolare funzionamento  dei  servizi  degli  enti  nei  cui
          confronti e' stato disposto lo scioglimento,  il  prefetto,
          su richiesta della  commissione  straordinaria  di  cui  al
          comma 1 dell'articolo 144, puo' disporre, anche  in  deroga
          alle norme vigenti, l'assegnazione in  via  temporanea,  in
          posizione   di   comando   o   distacco,    di    personale
          amministrativo  e  tecnico  di  amministrazioni   ed   enti
          pubblici, previa intesa con gli stessi, ove  occorra  anche
          in posizione di sovraordinazione.  Al  personale  assegnato
          spetta  un  compenso  mensile  lordo   proporzionato   alle
          prestazioni da rendere, stabilito dal  prefetto  in  misura
          non superiore al 50% del compenso spettante a ciascuno  dei
          componenti della commissione  straordinaria,  nonche',  ove
          dovuto, il  trattamento  economico  di  missione  stabilito
          dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione  alla
          qualifica  funzionale  posseduta  nell'amministrazione   di
          appartenenza. Tali competenze sono a carico dello  Stato  e
          sono corrisposte dalla prefettura,  sulla  base  di  idonea
          documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi,
          in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero
          dell'interno.   La   prefettura,   in   caso   di   ritardo
          nell'emissione  degli  accreditamenti  e'   autorizzata   a
          prelevare le somme occorrenti sui  fondi  in  genere  della
          contabilita' speciale.  Per  il  personale  non  dipendente
          dalle amministrazioni centrali o periferiche  dello  Stato,
          la prefettura provvede al  rimborso  al  datore  di  lavoro
          dello  stipendio  lordo,  per  la  parte  proporzionalmente
          corrispondente alla durata  delle  prestazioni  rese.  Agli
          oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con
          una quota parte del 10% delle somme di denaro confiscate ai
          sensi della legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e  successive
          modificazioni, nonche' del ricavato delle vendite  disposte
          a norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del decreto-legge  14
          giugno 1989, n. 230, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 1989, n. 282,  relative  ai  beni  mobili  o
          immobili ed ai beni costituiti  in  azienda  confiscati  ai
          sensi della medesima legge n. 575 del 1965.  Alla  scadenza
          del periodo di assegnazione, la  commissione  straordinaria
          potra'   rilasciare,   sulla   base    della    valutazione
          dell'attivita' prestata dal personale  assegnato,  apposita
          certificazione di lodevole servizio che costituisce  titolo
          valutabile ai fini della progressione  di  carriera  e  nei
          concorsi interni e  pubblici  nelle  amministrazioni  dello
          Stato, delle regioni e degli enti locali. 
              2.- 5. (omissis)».