(( Art. 1 - ter Intervento urgente in favore dei giovani di Caivano 1. L'Agenzia italiana per la gioventu' destina almeno un progetto annuale a Caivano al fine di promuovere l'attivita' giovanile, l'inclusione sociale e lo sviluppo culturale dei giovani residenti in questa area. 2. Il progetto finanziato per Caivano e' selezionato in base a criteri di merito, con particolare attenzione alle esigenze specifiche dei giovani del comune, ed e' finalizzato a migliorare l'accesso a opportunita' educative, culturali e formative per i giovani locali. 3. L'Agenzia italiana per la gioventu' e' responsabile dell'attuazione, della supervisione e della valutazione del progetto finanziato per Caivano, in conformita' con le direttive stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili. 4. La regione Campania collabora con il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili e le autorita' locali di Caivano per garantire l'efficace implementazione del progetto finanziato. 5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))