(( Art. 1 - ter 
 
         Intervento urgente in favore dei giovani di Caivano 
 
  1. L'Agenzia italiana per la gioventu' destina almeno  un  progetto
annuale a  Caivano  al  fine  di  promuovere  l'attivita'  giovanile,
l'inclusione sociale e lo sviluppo culturale dei giovani residenti in
questa area. 
  2. Il progetto finanziato per Caivano  e'  selezionato  in  base  a
criteri  di  merito,  con  particolare   attenzione   alle   esigenze
specifiche dei giovani del comune, ed  e'  finalizzato  a  migliorare
l'accesso a opportunita'  educative,  culturali  e  formative  per  i
giovani locali. 
  3.  L'Agenzia   italiana   per   la   gioventu'   e'   responsabile
dell'attuazione, della supervisione e della valutazione del  progetto
finanziato per Caivano, in conformita' con le direttive stabilite dal
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  dall'Autorita'  politica
delegata in materia di politiche giovanili. 
  4. La regione Campania collabora con il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri o l'Autorita' politica delegata in materia di  politiche
giovanili e le autorita' locali di Caivano per  garantire  l'efficace
implementazione del progetto finanziato. 
  5.  All'attuazione  del  presente   articolo   le   amministrazioni
interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))