Art. 10 Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - «Agenda Sud» 1. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-bis, e' aggiunto il seguente: «4-bis.1. Al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono autorizzate ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023, nel limite delle risorse di cui al presente comma. Per le finalita' di cui al presente comma, il fondo istituito ai sensi del comma 4-bis e' incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud" ((, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023, )) sulla base dei dati relativi alla fragilita' negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell' (( Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) )), e da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri di cui al secondo periodo, pari a 12 milioni di euro (( per l'anno 2023, si provvede mediante )) corrispondente riduzione, quanto ad euro 9.825.264, del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e, quanto ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.». 2. Al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud», e' autorizzata per l'anno scolastico 2023/2024 la spesa di 3.333.000 euro per l'anno 2023 e (( 10.000.000 di euro )) per l'anno 2024. (( Agli oneri di cui al primo periodo )) si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. 3. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonche' prevenire processi di emarginazione sociale, e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma operativo complementare POC «Per la Scuola» 2014-2020, destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilita' negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI. Per le finalita' di cui al presente comma sono adottate le seguenti azioni e iniziative: a) rafforzare le competenze di base degli studenti; b) promuovere misure di mobilita' studentesca per esperienze (( fuori dal contesto )) di origine; c) promuovere l'apprendimento in una pluralita' di contesti attraverso modalita' piu' flessibili dell'organizzazione scolastica e strategie didattiche innovative; d) promuovere il supporto socio-educativo ((, anche con il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; )) (( d-bis) potenziare l'offerta culturale anche attraverso la promozione di biblioteche di quartiere, intese come luoghi di aggregazione sociale e di confronto interculturale. )) 4. All'articolo 16-ter, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC "Per la Scuola" 2014-2020» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilita' dei programmi delle politiche di coesione europee». 5. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del (( contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca - Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla )) Gazzetta Ufficiale (( n. )) 141 del 20 giugno 2018, e' incrementato, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, di 6 milioni di euro (( annui )) per le seguenti finalita': a) contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilita' negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e ampliare l'offerta formativa delle medesime istituzioni scolastiche mediante l'attivazione di progetti specifici, anche in ambito extracurricolare, con l'eventuale coinvolgimento degli attori sociali e istituzionali dei territori interessati (( e anche con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 )); b) valorizzare la professionalita' dei docenti delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera a) che garantiscono l'interesse degli alunni e degli studenti alla continuita' didattica. Per la finalita' di cui al primo periodo, una quota pari al 50 per cento dell'incremento del Fondo di cui al presente comma e' riservata ai docenti a tempo indeterminato secondo criteri che tengano conto degli anni di permanenza nella stessa istituzione scolastica. (( Rientrano nell'applicazione della misura di cui alla presente lettera i docenti in sovrannumero negli anni presi in considerazione ai fini dell'applicazione stessa, destinatari di mobilita' d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilita' condizionata. )) Ai medesimi soggetti di cui al secondo periodo, nel caso di mancata presentazione di domanda di mobilita' territoriale o professionale, (( di assegnazione provvisoria o di utilizzazione )) e che non abbiano accettato il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso, e' altresi' attribuito un punteggio aggiuntivo ((, nella misura individuata dalla contrattazione collettiva nazionale, a conclusione di un triennio di permanenza nella stessa istituzione scolastica e )) per ogni anno di permanenza dopo il triennio, ai fini delle graduatorie per la mobilita' volontaria e d'ufficio, per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, nonche' ai fini delle graduatorie d'istituto. 6. Per l'anno scolastico 2023/2024, le risorse di cui al comma 5 sono oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata sessione negoziale della Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto. Ai relativi oneri, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere (( dall'anno 2023 )), si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del (( programma «Fondi di riserva e speciali» )) della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi - Si riporta l'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, come modificato dalla presente legge: «Art. 21 (Rafforzamento della capacita' amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito). - 1. La vigente dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito e' incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale e di otto posizioni dirigenziali amministrative di livello non generale. A tal fine, e' autorizzata la spesa di euro 523.711 per l'anno 2023 e di euro 1.571.133 annui a decorrere dall'anno 2024. Alla conseguente riorganizzazione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto. 2. Il Ministero dell'istruzione e del merito, per le medesime finalita' di cui al comma 1, e' autorizzato, nei limiti della vigente dotazione organica, a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a 40 unita' di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine, e' autorizzata la spesa di euro 594.646 per l'anno 2023 e di euro 1.783.937 annui a decorrere dall'anno 2024. E' altresi' autorizzata in favore del suddetto Ministero, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro 467.754, di cui euro 300.000 per la gestione delle predette procedure concorsuali e di euro 167.754 per le maggiori spese di funzionamento connesse all'istituzione dei posti dirigenziali di cui al comma 1 e all'assunzione del personale di cui al comma 2, e pari ad euro 33.551 annui, a decorrere dall'anno 2024, per le medesime spese di funzionamento. 3. La consistenza del fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito e' incrementata, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, di 6 milioni di euro per l'anno 2023, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. 4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3, pari a euro 7.586.111 per l'anno 2023, a euro 10.888.621 per l'anno 2024 e a euro 12.388.621 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4-bis. Le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi relativi al PNRR possono attingere alle graduatorie di istituto per lo svolgimento di attivita' di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilita' in qualita' di soggetti attuatori. Per le finalita' di cui al primo periodo le istituzioni scolastiche sono autorizzate, nei limiti delle risorse ripartite ai sensi del terzo periodo, ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023. Per le finalita' di cui al presente comma, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e' istituito un fondo, con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2-bis, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. 4-bis.1. Al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono autorizzate ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023, nel limite delle risorse di cui al presente comma. Per le finalita' di cui al presente comma, il fondo istituito ai sensi del comma 4-bis e' incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud" , di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023, sulla base dei dati relativi alla fragilita' negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell' Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), e da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri di cui al secondo periodo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, quanto ad euro 9.825.264, del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e, quanto ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. 4-ter. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della piattaforma "Famiglie e studenti", come canale unico di accesso al patrimonio informativo detenuto dal Ministero medesimo e dalle istituzioni scolastiche ed educative statali. La piattaforma e' costituita da un'infrastruttura tecnica che rende possibile l'interoperabilita' dei sistemi informativi esistenti e funzionali alle attivita' del predetto Ministero, al fine di semplificare l'accesso ad essi e il loro utilizzo. I servizi digitali della piattaforma sono erogati nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il Ministero dell'istruzione e del merito e le istituzioni scolastiche ed educative statali utilizzano i dati presenti nella piattaforma limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di quest'ultima e per il perseguimento delle rispettive finalita' istituzionali. L'accesso alla piattaforma e' consentito con le modalita' di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 4-quater. Nell'ambito dei servizi digitali a sostegno del diritto allo studio, al fine di semplificare l'erogazione delle prestazioni a favore delle famiglie e degli studenti, di ottimizzare le attivita' del Ministero dell'istruzione e del merito e delle istituzioni scolastiche ed educative statali e di alimentare la piattaforma di cui al comma 4-ter, il Ministero dell'istruzione e del merito e' autorizzato ad acquisire dall'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati, in forma aggregata e privi degli elementi identificativi, suddivisi per fasce, relativi all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) delle famiglie di cui fanno parte studenti iscritti presso le istituzioni suddette, al fine di ripartire le risorse tra queste ultime, privilegiando quelle con un maggiore numero di studenti appartenenti a famiglie bisognose. Le operazioni di acquisizione sono effettuate nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Al fine di poter ricevere i dati dell'ISEE, il Ministero dell'istruzione e del merito e' autorizzato a trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati necessari a individuare gli studenti delle istituzioni scolastiche ed educative statali, adottando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del citato regolamento (UE) 2016/679. Le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualita' di enti erogatori, per il tramite della piattaforma di cui al comma 4-ter del presente articolo, effettuano altresi' i controlli sul sistema informativo dell'ISEE previsto dall'articolo 60, comma 3-bis, lettera f-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, relativi alla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive concernenti i dati dell'ISEE delle famiglie che abbiano richiesto il riconoscimento del contributo, ai sensi dell'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4-quinquies. Il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta uno o piu' decreti, di natura non regolamentare, con i quali definisce i servizi digitali compresi nella piattaforma di cui al comma 4-ter, gli standard tecnologici e i criteri di sicurezza, di accessibilita', di disponibilita' e di interoperabilita', i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto, lecito e trasparente trattamento dei dati, le garanzie per i diritti e le liberta' degli interessati, i tempi di conservazione dei dati e le misure di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 4-sexies. Le attivita' previste dai commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 4-septies. All'articolo 1, comma 560, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "Ministro dell'istruzione e del merito," sono inserite le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,". 4-octies. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si applicano anche negli anni 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. 4-novies. All'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: "da 121 a 124" sono inserite le seguenti: "nonche' per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario".». - La legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante: «Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi», e' pubblicata nella G.U. 23 dicembre 1997, n. 298. - Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», e' pubblicato nella G.U. 2 agosto 2017, n. 179, S.O. - Si riporta l'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107), come modificato dalla presente legge: «Art. 16-ter (Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti). - 1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali, anche con riferimento al benessere psicofisico degli allievi con disabilita' e ai bisogni educativi speciali, nonche' le pratiche di laboratorio e l'inclusione, e' introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema di cui al comma 3 e dei docenti di ruolo, articolato in percorsi di durata almeno triennale. Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attivita' di progettazione, tutoraggio, accompagnamento e guida allo sviluppo delle potenzialita' degli studenti, volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e attivita' di sperimentazione di nuove modalita' didattiche. Le modalita' di partecipazione alle attivita' formative dei percorsi, la loro durata e le eventuali ore aggiuntive sono definite dalla contrattazione collettiva. La partecipazione alle attivita' formative dei percorsi si svolge al di fuori dell'orario di insegnamento ed e' retribuita anche a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto. 2. Gli obiettivi formativi dei percorsi di cui al comma 1 sono definiti dalla Scuola, che ne coordina la struttura con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello svolgimento in particolare delle seguenti funzioni: a) accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione continua per le finalita' di cui al presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale per l'accreditamento degli enti di formazione gestita dal Ministero dell'istruzione, e verifica dei requisiti di cui al comma 8; b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico in linea con gli standard europei; c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti con la formazione in servizio. 3. Al fine di promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola, rafforzare l'autonomia scolastica e promuovere lo sviluppo delle figure professionali di supporto all'autonomia scolastica e al lavoro didattico e collegiale, la Scuola definisce altresi' specifici obiettivi dei programmi per percorsi di formazione in servizio strutturati secondo parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalita' e competenze per attivita' di progettazione, tutoraggio, accompagnamento e guida allo sviluppo delle potenzialita' degli studenti, rivolti a docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. La partecipazione ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e puo' essere retribuita con emolumenti nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva. Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali, ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale dell'offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento della offerta formativa. 4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 1, nei limiti delle risorse di cui al comma 10, avviene dall'anno scolastico 2023/2024 su base volontaria e diviene obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto collettivo ai sensi del comma 9. Sono pertanto previste, con particolare riferimento alla capacita' di incrementare il rendimento degli alunni, alla condotta professionale, alla promozione dell'inclusione e delle esperienze extrascolastiche, verifiche intermedie annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull'insieme delle attivita' realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonche' una verifica finale nella quale il docente da' dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi. Le verifiche intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, nella verifica finale il comitato e' integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico. In caso di mancato superamento, la verifica annuale o finale puo' essere ripetuta l'anno successivo. Le medesime verifiche intermedie e finale sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del comma 1. La Scuola, sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito l'INVALSI, avvia dall'anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori di performance, che sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano triennale dell'offerta formativa, anche al fine di valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente. Nella verifica finale, nella quale si determina l'eventuale conseguimento dell'incentivo salariale, il comitato di valutazione dei docenti tiene anche conto dei risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e di miglioramento degli indicatori di cui al presente comma. Resta ferma la progressione salariale di anzianita'. Per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico statale, al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva e' previsto un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5 e secondo le modalita' ivi previste. 4-bis. I docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili di cui al comma 1, nel limite del contingente di cui al secondo periodo del presente comma e comunque delle risorse disponibili ai sensi del comma 5, possono essere stabilmente incentivati, nell'ambito di un sistema di progressione di carriera che a regime sara' precisato in sede di contrattazione collettiva di cui al comma 9, maturando il diritto ad un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento. Puo' accedere al beneficio di cui al precedente periodo un contingente di docenti definito con il decreto di cui al comma 5 e comunque non superiore a 8.000 unita' per ciascuno degli anni scolastici 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036. Il docente stabilmente incentivato e' tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento del suddetto incentivo. Il terzo periodo non si applica ai docenti in servizio all'estero ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64. I criteri in base ai quali si selezionano i docenti cui riconoscere lo stabile incentivo sono rimessi alla contrattazione collettiva di cui al comma 9 e le modalita' di valutazione sono precisate nel regolamento previsto dal medesimo comma. Nel caso in cui detto regolamento non sia emanato per l'anno scolastico 2023/2024 le modalita' di valutazione seguite dal comitato di cui al comma 4 sono definite transitoriamente con decreto del Ministro dell'istruzione da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In sede di prima applicazione, nelle more dell'aggiornamento contrattuale, per dare immediata applicazione al sistema di progressione di carriera di cui al primo periodo, si applicano i seguenti criteri di valutazione e selezione: 1) media del punteggio ottenuto nei tre percorsi formativi consecutivi per i quali si e' ricevuta una valutazione positiva; 2) in caso di parita' di punteggio diventano prevalenti la permanenza come docente di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si e' svolta la valutazione e, in subordine, l'esperienza professionale maturata nel corso dell'intera carriera, i titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti con cui sono stati conseguiti detti titoli. I criteri di cui al settimo periodo sono integrativi di quelli stabiliti dall'Allegato B, annesso al presente decreto. Ai fini pensionistici e previdenziali le disposizioni di cui al presente comma operano con effetto sulle anzianita' contributive maturate a partire dalla data di decorrenza del beneficio economico riconosciuto ai sensi del presente comma. (70) 4-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2036/2037 le procedure per l'accesso alla stabile incentivazione sono soggette al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei limiti delle cessazioni riferite al personale docente stabilmente incentivato e della quota del fondo di cui al comma 5 riservata alla copertura dell'assegno ad personam da attribuire ad un contingente di docente stabilmente incentivato nella misura massima di 32.000 unita'. 5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio di cui al comma 4 e al beneficio economico di cui al comma 4-bis, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo per l'incentivo alla formazione, con dotazione pari a 40 milioni di euro nell'anno 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Il riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al presente comma, e' rivolto ai docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance di cui al comma 4, in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale ai sensi del comma 9 e con l'obiettivo di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva e non generalizzata. L'indennita' una tantum e' corrisposta nel limite di spesa di cui al presente comma, con riferimento all'anno di conseguimento della valutazione individuale positiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto a 10 milioni di euro nell'anno 2026, 52 milioni di euro nell'anno 2027, 118 milioni di euro nell'anno 2028, 184 milioni di euro nell'anno 2029, 250 milioni di euro nell'anno 2030 e 316 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante adeguamento dell'organico dell'autonomia del personale docente conseguente all'andamento demografico, tenuto conto dei flussi migratori, effettuato a partire dall'anno scolastico 2026/2027 e fino all'anno scolastico 2031/2032, nell'ambito delle cessazioni annuali, con corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli relativi al personale cessato, e, quanto a 30 milioni di euro nell'anno 2026, 33 milioni di euro nell'anno 2027, 42 milioni di euro nell'anno 2028, 52 milioni di euro nell'anno 2029, 61 milioni di euro nell'anno 2030 e 71 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In attuazione di quanto previsto dal periodo precedente le consistenze dell'organico dell'autonomia del personale docente, con esclusione dei docenti di sostegno, e' pari a 669.075 posti nell'anno scolastico 2026/2027, a 667.325 posti nell'anno scolastico 2027/2028, a 665.575 posti nell'anno scolastico 2028/2029, a 663.825 posti nell'anno scolastico 2029/2030, a 662.075 posti nell'anno scolastico 2030/2031 e a 660.325 posti dall'anno scolastico 2031/2032. In relazione all'adeguamento di cui al periodo precedente gli Uffici scolastici regionali comunicano a ciascuna istituzione scolastica la consistenza dell'organico dell'autonomia. La definizione del contingente annuale di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia rimane finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle situazioni di fatto, secondo i parametri della normativa vigente; non possono essere previsti incrementi per compensare l'adeguamento dei posti in applicazione della disposizione di cui al presente comma. Il Ministero dell'istruzione, per il tramite degli Uffici scolastici regionali, effettua, per ciascuna istituzione scolastica, un monitoraggio annuale dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia anche al fine di valutare il rispetto del divieto di incremento di tali posti a compensazione della riduzione dei posti in applicazione della disposizione di cui al presente comma e ne trasmette gli esiti al Ministero dell'economia - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini dell'adozione del decreto di accertamento di cui al decimo periodo. Per eventuali straordinarie esigenze di compensazione della riduzione dei posti dell'organico dell'autonomia il dirigente scolastico presenta richiesta motivata all'Ufficio scolastico regionale che ne da' comunicazione al Ministero dell'istruzione ai fini del predetto monitoraggio. Le risorse del Fondo di cui al primo periodo sono rese disponibili e ripartite annualmente previa adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale, tra l'altro, si accertano i risparmi realizzati in relazione all'adeguamento di organico effettuato in misura corrispondente alle cessazioni previste annualmente. Qualora, sulla base degli esiti del monitoraggio del Ministero dell'istruzione, emergano incrementi dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia compensativi dell'adeguamento di cui al quarto periodo, l'adeguamento dell'organico dell'autonomia e' riferito, nella misura massima di cui al quarto periodo, al solo contingente del potenziamento e l'accertamento di cui al periodo precedente e' riferito ai soli risparmi realizzati a seguito dell'adeguamento dell'organico del potenziamento in misura corrispondente alle cessazioni annuali. La quota di posti non ridotta in ciascun anno scolastico incrementa l'adeguamento dell'organico del potenziamento dell'anno scolastico successivo e a tal fine il Fondo di cui al primo periodo e' incrementato in misura corrispondente. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra il Fondo di cui al presente comma e i pertinenti capitoli stipendiali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione anche nel caso in cui non siano accertati i risparmi ai sensi del presente comma. 6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 335, lettera a), dopo la parola: "titolo," sono inserite le seguenti: "distinto per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno,"; b) al comma 335, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: "b-bis) e' rilevato il numero di classi in deroga attivate ai sensi del comma 344, distinte per ordine di scuola e grado di istruzione"; c) dopo il comma 335 e' inserito il seguente: "335-bis. A decorrere dall'anno 2026, con il medesimo decreto di cui al comma 335 sono rilevati il numero di classi e il numero di posti dell'organico dell'autonomia, distinti per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno, che sono ridotti in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-ter, comma 5, quarto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59". 7. Non necessitano di accreditamento per l'erogazione della formazione continua di cui al comma 2, lettera a), la Scuola nazionale dell'amministrazione, tutte le universita', le istituzioni AFAM, le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali pubbliche e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani. 8. Possono chiedere l'accreditamento di cui al comma 2, lettera a), i soggetti in possesso dei requisiti di moralita', idoneita' professionale, capacita' economico-finanziaria e tecnico-professionale determinati con apposita direttiva del Ministro dell'istruzione. Fermo restando l'accreditamento dei soggetti gia' riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale della scuola, sono requisiti minimi di accreditamento, ai quali deve attenersi la direttiva di cui al primo periodo, la previsione espressa della formazione dei docenti tra gli scopi statutari dell'ente, un'esperienza almeno quinquennale nelle attivita' di formazione in favore dei docenti svolta in almeno tre regioni, la stabile disponibilita' di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa nel settore della formazione dei docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di formazione. I costi della formazione sono allineati agli standard utilizzati per analoghi interventi formativi finanziati con risorse del Programma operativo nazionale. 9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma 1, prevedendo per le verifiche intermedie e finale di cui al comma 4 criteri specifici di valutazione degli obiettivi conseguiti e della capacita' didattica. La definizione del numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione e' rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del regolamento e dell'aggiornamento contrattuale di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo, la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione presentano i contenuti minimi e seguono i vincoli di cui all'allegato B, annesso al presente decreto. 10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 relativi all'erogazione della formazione, pari a complessivi euro 17.256.575 per la formazione dei docenti delle scuole dell'infanzia e primaria, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 41.218.788 per la formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 87.713.044 per la formazione dei docenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, per gli anni 2025 e 2026, nonche' a euro 43.856.522 per l'anno 2027 e a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede: a) quanto a complessivi euro 17.256.575 per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR; b) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli anni 2023 e 2024 e a complessivi euro 87.713.044 per gli anni 2025 e 2026, a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilita' dei programmi delle politiche di coesione europee; c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107; d) quanto a euro 3.856.522 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440; e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.».