Art. 10 
 
         Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche 
                   del Mezzogiorno - «Agenda Sud» 
 
  1. All'articolo  21  del  decreto-legge  22  giugno  2023,  n.  75,
convertito, con modificazioni dalla legge 10  agosto  2023,  n.  112,
dopo il comma 4-bis, e' aggiunto il seguente: «4-bis.1.  Al  fine  di
contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali
e negli apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo e
del secondo ciclo di istruzione delle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,
Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,  Sardegna   e   Sicilia   sono
autorizzate   ad   attivare   incarichi   temporanei   di   personale
amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino  al  31
dicembre 2023, nel limite delle risorse di cui al presente comma. Per
le finalita' di cui al presente comma, il fondo  istituito  ai  sensi
del comma 4-bis e' incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023
da   destinare   prioritariamente   alle   istituzioni    scolastiche
individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud" ((, di cui al  decreto
del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto  2023,
)) sulla base dei dati relativi alla fragilita' negli  apprendimenti,
come  risultanti  dalle  rilevazioni  nazionali  dell'  ((   Istituto
nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (INVALSI) )), e da ripartire  tra  gli  uffici  scolastici
regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli
oneri di cui al secondo periodo, pari a 12 milioni  di  euro  ((  per
l'anno 2023, si provvede mediante )) corrispondente riduzione, quanto
ad euro 9.825.264, del Fondo di cui  all'articolo  5,  comma  1,  del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e, quanto ad euro  2.174.736,  del
Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento  dell'offerta  formativa  e
per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18  dicembre  1997,
n. 440.». 
  2.   Al   fine   di   potenziare   l'organico   dei   docenti   per
l'accompagnamento dei progetti pilota  del  piano  «Agenda  Sud»,  e'
autorizzata per l'anno scolastico 2023/2024  la  spesa  di  3.333.000
euro per l'anno 2023 e (( 10.000.000 di euro )) per l'anno  2024.  ((
Agli  oneri  di  cui  al  primo  periodo  ))  si  provvede   mediante
corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   l'arricchimento    e
l'ampliamento   dell'offerta   formativa   e   per   gli   interventi
perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. 
  3. Al  fine  di  ridurre  i  divari  territoriali,  contrastare  la
dispersione  scolastica  e  l'abbandono  precoce,  nonche'  prevenire
processi di emarginazione sociale, e'  autorizzata  la  spesa  di  25
milioni di euro  a  valere  sulle  risorse  del  Programma  operativo
complementare  POC  «Per  la  Scuola»   2014-2020,   destinata   alle
istituzioni scolastiche statali, anche per progetti  di  rete,  delle
regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,
Sardegna e Sicilia, individuate sulla base  dei  dati  relativi  alla
fragilita' negli apprendimenti,  come  risultanti  dalle  rilevazioni
nazionali dell'INVALSI. Per le finalita' di  cui  al  presente  comma
sono adottate le seguenti azioni e iniziative: 
    a) rafforzare le competenze di base degli studenti; 
    b) promuovere misure di mobilita' studentesca per  esperienze  ((
fuori dal contesto )) di origine; 
    c) promuovere  l'apprendimento  in  una  pluralita'  di  contesti
attraverso modalita' piu' flessibili dell'organizzazione scolastica e
strategie didattiche innovative; 
    d) promuovere  il  supporto  socio-educativo  ((,  anche  con  il
coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore  disciplinati  dal
codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; )) 
    (( d-bis) potenziare  l'offerta  culturale  anche  attraverso  la
promozione  di  biblioteche  di  quartiere,  intese  come  luoghi  di
aggregazione sociale e di confronto interculturale. )) 
  4.  All'articolo  16-ter,  comma  10,  lettera  b),   del   decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «a valere sulle risorse
di cui al Programma  operativo  complementare  POC  "Per  la  Scuola"
2014-2020» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle risorse di
cui al Programma nazionale PN "Scuola e  competenze"  2021-2027,  nel
rispetto  delle  procedure  e  dei  criteri  di  ammissibilita'   dei
programmi delle politiche di coesione europee». 
  5. Il Fondo per il  miglioramento  dell'offerta  formativa  di  cui
all'articolo 40 del  ((  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro
relativo al personale del comparto istruzione e  ricerca  -  Triennio
2016-2018, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  ))  Gazzetta
Ufficiale (( n. ))  141  del  20  giugno  2018,  e'  incrementato,  a
decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, di 6  milioni  di  euro  ((
annui )) per le seguenti finalita': 
    a)  contenere  e  prevenire   fenomeni   di   dispersione   nelle
istituzioni  scolastiche  in  aree  a  forte  rischio  di  abbandono,
individuate sulla  base  dei  dati  relativi  alla  fragilita'  negli
apprendimenti,   come   risultanti   dalle   rilevazioni    nazionali
dell'INVALSI,  e  ampliare   l'offerta   formativa   delle   medesime
istituzioni scolastiche mediante l'attivazione di progetti specifici,
anche in  ambito  extracurricolare,  con  l'eventuale  coinvolgimento
degli attori sociali e istituzionali dei territori interessati  ((  e
anche con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore disciplinati
dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 )); 
    b) valorizzare la professionalita' dei docenti delle  istituzioni
scolastiche di cui alla lettera a) che garantiscono l'interesse degli
alunni e degli studenti alla continuita' didattica. Per la  finalita'
di  cui  al  primo  periodo,  una  quota  pari  al   50   per   cento
dell'incremento del Fondo di cui al presente comma  e'  riservata  ai
docenti a tempo indeterminato secondo criteri che tengano conto degli
anni di permanenza nella stessa istituzione scolastica. ((  Rientrano
nell'applicazione della misura di cui alla presente lettera i docenti
in  sovrannumero  negli  anni  presi  in   considerazione   ai   fini
dell'applicazione stessa, destinatari di mobilita'  d'ufficio  e  che
abbiano presentato domanda di mobilita' condizionata. )) Ai  medesimi
soggetti di cui al secondo periodo, nel caso di mancata presentazione
di  domanda  di  mobilita'  territoriale  o  professionale,   ((   di
assegnazione provvisoria o di utilizzazione  ))  e  che  non  abbiano
accettato il conferimento di supplenza per l'intero  anno  scolastico
per altra tipologia o classe di concorso, e' altresi'  attribuito  un
punteggio   aggiuntivo   ((,   nella   misura    individuata    dalla
contrattazione collettiva nazionale, a conclusione di un triennio  di
permanenza nella stessa istituzione scolastica e )) per ogni anno  di
permanenza dopo  il  triennio,  ai  fini  delle  graduatorie  per  la
mobilita' volontaria e d'ufficio, per le assegnazioni  provvisorie  e
le utilizzazioni, nonche' ai fini delle graduatorie d'istituto. 
  6. Per l'anno scolastico 2023/2024, le risorse di cui  al  comma  5
sono oggetto,  in  via  eccezionale,  di  una  specifica  e  separata
sessione  negoziale   della   Contrattazione   Collettiva   Nazionale
Integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto. Ai  relativi
oneri, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere ((  dall'anno  2023
)), si provvede mediante corrispondente riduzione dello  stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del (( programma «Fondi di riserva e
speciali» )) della missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministero dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 21 del decreto-legge 22  giugno
          2023,  n.  75   (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          organizzazione   delle   pubbliche   amministrazioni,    di
          agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del
          Giubileo  della  Chiesa   cattolica   per   l'anno   2025),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto  2023,
          n. 112, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.    21    (Rafforzamento     della     capacita'
          amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito).
          -  1.  La  vigente   dotazione   organica   del   Ministero
          dell'istruzione  e  del  merito  e'  incrementata  di   due
          posizioni  dirigenziali  di  livello  generale  e  di  otto
          posizioni  dirigenziali  amministrative  di   livello   non
          generale. A tal fine,  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
          523.711 per  l'anno  2023  e  di  euro  1.571.133  annui  a
          decorrere dall'anno 2024. Alla conseguente riorganizzazione
          si provvede con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri   adottato   ai   sensi   dell'articolo   13   del
          decreto-legge 11 novembre 2022,  n.  173,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n.  204,  come
          modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto. 
                2. Il Ministero dell'istruzione e del merito, per  le
          medesime finalita' di cui al comma 1, e'  autorizzato,  nei
          limiti della vigente dotazione organica, a  reclutare,  con
          contratto di lavoro subordinato a tempo  indeterminato,  un
          contingente pari a 40 unita'  di  personale  da  inquadrare
          nell'Area  dei  funzionari  del  CCNL   Comparto   Funzioni
          Centrali  2019-2021  mediante  l'indizione   di   procedure
          concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento  di
          vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A  tal  fine,  e'
          autorizzata la spesa di euro 594.646 per l'anno 2023  e  di
          euro  1.783.937  annui  a  decorrere  dall'anno  2024.   E'
          altresi' autorizzata in favore del suddetto Ministero,  per
          l'anno 2023, una spesa pari ad euro 467.754,  di  cui  euro
          300.000  per   la   gestione   delle   predette   procedure
          concorsuali e di euro 167.754  per  le  maggiori  spese  di
          funzionamento   connesse    all'istituzione    dei    posti
          dirigenziali  di  cui  al  comma  1  e  all'assunzione  del
          personale di cui al comma 2, e pari ad euro 33.551 annui, a
          decorrere  dall'anno  2024,  per  le  medesime   spese   di
          funzionamento. 
                3. La consistenza del fondo  risorse  decentrate  del
          Ministero dell'istruzione e del merito e' incrementata,  in
          deroga ai limiti e ai  termini  finanziari  previsti  dalla
          legislazione vigente, di 6 milioni di euro per l'anno 2023,
          di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di  9  milioni  di
          euro annui a decorrere dall'anno 2025. 
                4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2  e
          3, pari a euro 7.586.111 per l'anno 2023, a euro 10.888.621
          per l'anno 2024 e  a  euro  12.388.621  annui  a  decorrere
          dall'anno  2025,  si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2023,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al  Ministero  dell'istruzione  e
          del merito. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
                4-bis.   Le   istituzioni    scolastiche    impegnate
          nell'attuazione degli interventi relativi al  PNRR  possono
          attingere alle graduatorie di istituto per  lo  svolgimento
          di  attivita'  di  supporto   tecnico,   finalizzate   alla
          realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno
          la  diretta  responsabilita'  in   qualita'   di   soggetti
          attuatori. Per le finalita' di  cui  al  primo  periodo  le
          istituzioni scolastiche sono autorizzate, nei limiti  delle
          risorse ripartite ai sensi del terzo periodo,  ad  attivare
          incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e
          ausiliario a tempo determinato fino al  31  dicembre  2023.
          Per le finalita' di cui al presente comma, nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'istruzione e  del  merito  e'
          istituito un fondo, con la dotazione di 50 milioni di  euro
          per l'anno 2023, da ripartire  tra  gli  uffici  scolastici
          regionali con decreto del Ministro  dell'istruzione  e  del
          merito. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a  50
          milioni di euro  per  l'anno  2023,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui  all'articolo  2-bis,  comma  7,  quarto  periodo,  del
          decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. 
                4-bis.1.  Al  fine  di  contrastare  la   dispersione
          scolastica  e  ridurre  i  divari  territoriali   e   negli
          apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo
          e del secondo ciclo di istruzione  delle  regioni  Abruzzo,
          Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna  e
          Sicilia sono autorizzate ad attivare  incarichi  temporanei
          di personale amministrativo, tecnico e ausiliario  a  tempo
          determinato fino al 31  dicembre  2023,  nel  limite  delle
          risorse di cui al presente comma. Per le finalita'  di  cui
          al presente comma, il fondo istituito ai  sensi  del  comma
          4-bis e' incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023
          da destinare prioritariamente alle istituzioni  scolastiche
          individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud" , di cui  al
          decreto del Ministro dell'istruzione e del  merito  n.  176
          del 30 agosto 2023,  sulla  base  dei  dati  relativi  alla
          fragilita'  negli  apprendimenti,  come  risultanti   dalle
          rilevazioni  nazionali  dell'  Istituto  nazionale  per  la
          valutazione  del  sistema  educativo  di  istruzione  e  di
          formazione  (INVALSI),  e  da  ripartire  tra  gli   uffici
          scolastici   regionali    con    decreto    del    Ministro
          dell'istruzione e del merito. Agli oneri di cui al  secondo
          periodo, pari a 12 milioni di  euro  per  l'anno  2023,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione, quanto ad  euro
          9.825.264, del Fondo di cui all'articolo 5,  comma  1,  del
          decreto-legge  1°  giugno  2023,  n.  61,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e, quanto
          ad  euro  2.174.736,  del  Fondo  per   l'arricchimento   e
          l'ampliamento dell'offerta formativa e per  gli  interventi
          perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. 
                4-ter. Il  Ministero  dell'istruzione  e  del  merito
          promuove la progettazione, lo sviluppo e  la  realizzazione
          della piattaforma "Famiglie e studenti", come canale  unico
          di accesso al patrimonio informativo detenuto dal Ministero
          medesimo  e  dalle  istituzioni  scolastiche  ed  educative
          statali. La piattaforma e' costituita da  un'infrastruttura
          tecnica che rende possibile l'interoperabilita' dei sistemi
          informativi  esistenti  e  funzionali  alle  attivita'  del
          predetto Ministero, al fine di  semplificare  l'accesso  ad
          essi  e  il  loro  utilizzo.  I  servizi   digitali   della
          piattaforma sono erogati nel rispetto dei principi e  delle
          prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, del codice  in
          materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
          legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,   e   del   codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82.   Il   Ministero
          dell'istruzione e del merito e le  istituzioni  scolastiche
          ed educative  statali  utilizzano  i  dati  presenti  nella
          piattaforma  limitatamente  ai   trattamenti   strettamente
          connessi agli scopi di quest'ultima e per il  perseguimento
          delle rispettive finalita'  istituzionali.  L'accesso  alla
          piattaforma e' consentito con le modalita' di cui al  comma
          2-quater dell'articolo 64  del  citato  codice  di  cui  al
          decreto legislativo n. 82 del 2005. 
                4-quater. Nell'ambito dei servizi digitali a sostegno
          del  diritto  allo  studio,   al   fine   di   semplificare
          l'erogazione delle prestazioni a favore  delle  famiglie  e
          degli studenti, di ottimizzare le attivita'  del  Ministero
          dell'istruzione  e   del   merito   e   delle   istituzioni
          scolastiche  ed  educative  statali  e  di  alimentare   la
          piattaforma  di  cui   al   comma   4-ter,   il   Ministero
          dell'istruzione e del merito e'  autorizzato  ad  acquisire
          dall'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati, in
          forma aggregata  e  privi  degli  elementi  identificativi,
          suddivisi  per   fasce,   relativi   all'indicatore   della
          situazione economica equivalente (ISEE) delle  famiglie  di
          cui fanno parte studenti  iscritti  presso  le  istituzioni
          suddette, al  fine  di  ripartire  le  risorse  tra  queste
          ultime, privilegiando quelle  con  un  maggiore  numero  di
          studenti appartenenti a famiglie bisognose.  Le  operazioni
          di acquisizione sono effettuate nel rispetto dei principi e
          delle  prescrizioni  del  regolamento  (UE)  2016/679   del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  27  aprile  2016,
          nonche' del  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
          personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196. Al  fine  di  poter  ricevere  i  dati  dell'ISEE,  il
          Ministero dell'istruzione e del  merito  e'  autorizzato  a
          trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale
          i  dati  necessari  a  individuare   gli   studenti   delle
          istituzioni scolastiche  ed  educative  statali,  adottando
          misure tecniche  e  organizzative  idonee  a  garantire  un
          livello  di  sicurezza  adeguato  al  rischio,   ai   sensi
          dell'articolo 32 del citato regolamento (UE)  2016/679.  Le
          istituzioni scolastiche ed educative statali,  in  qualita'
          di enti erogatori, per il tramite della piattaforma di  cui
          al comma 4-ter del presente articolo, effettuano altresi' i
          controlli  sul  sistema  informativo   dell'ISEE   previsto
          dall'articolo 60, comma 3-bis,  lettera  f-quinquies),  del
          codice dell'amministrazione digitale,  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, relativi alla  veridicita'
          delle  dichiarazioni   sostitutive   concernenti   i   dati
          dell'ISEE  delle  famiglie   che   abbiano   richiesto   il
          riconoscimento del contributo, ai  sensi  dell'articolo  71
          del  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445. 
                4-quinquies.  Il  Ministro  dell'istruzione   e   del
          merito, sentito il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali,  adotta  uno  o  piu'  decreti,  di  natura  non
          regolamentare, con i quali  definisce  i  servizi  digitali
          compresi nella piattaforma  di  cui  al  comma  4-ter,  gli
          standard  tecnologici  e  i  criteri   di   sicurezza,   di
          accessibilita', di disponibilita' e di interoperabilita', i
          limiti e le condizioni di accesso volti  ad  assicurare  il
          corretto, lecito e trasparente  trattamento  dei  dati,  le
          garanzie per i diritti e le liberta' degli  interessati,  i
          tempi di conservazione dei dati e le misure di sicurezza di
          cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016. 
                4-sexies. Le  attivita'  previste  dai  commi  4-ter,
          4-quater e 4-quinquies sono svolte con  le  risorse  umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
                4-septies. All'articolo 1, comma 560, della legge  29
          dicembre  2022,  n.  197,   dopo   le   parole:   "Ministro
          dell'istruzione e del merito," sono inserite  le  seguenti:
          "previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281,". 
                4-octies. Le  disposizioni  dell'articolo  11,  comma
          4-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,  n.  123,  si
          applicano  anche  negli  anni  2023  e  2024.  Agli   oneri
          derivanti dal presente  comma,  pari  a  500.000  euro  per
          ciascuno degli anni  2023  e  2024,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1
          della legge 18 dicembre 1997, n. 440. 
                4-novies. All'articolo 1, comma 125, della  legge  13
          luglio 2015, n. 107, dopo le parole: "da 121  a  124"  sono
          inserite  le  seguenti:  "nonche'  per  la  formazione  del
          personale amministrativo, tecnico e ausiliario".». 
              -  La  legge  18  dicembre  1997,  n.   440,   recante:
          «Istituzione del Fondo per l'arricchimento e  l'ampliamento
          dell'offerta formativa e per gli  interventi  perequativi»,
          e' pubblicata nella G.U. 23 dicembre 1997, n. 298. 
              -  Il  decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.  117,
          recante: «Codice del Terzo settore, a  norma  dell'articolo
          1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»,
          e' pubblicato nella G.U. 2 agosto 2017, n. 179, S.O. 
              - Si riporta l'articolo 16-ter del decreto  legislativo
          13  aprile   2017,   n.   59   (Riordino,   adeguamento   e
          semplificazione del sistema di  formazione  iniziale  e  di
          accesso nei ruoli di docente nella  scuola  secondaria  per
          renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale
          della professione, a norma dell'articolo  1,  commi  180  e
          181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 16-ter  (Formazione  in  servizio  incentivata  e
          valutazione   degli   insegnanti).   -    1.    Nell'ambito
          dell'attuazione  del   Piano   nazionale   di   ripresa   e
          resilienza, con  riferimento  alle  metodologie  didattiche
          innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con
          l'obiettivo di consolidare e rafforzare  l'autonomia  delle
          istituzioni scolastiche, a decorrere  dall'anno  scolastico
          2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo  1,
          comma  124,  della  legge  13  luglio  2015,  n.   107,   e
          dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165, in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende
          le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli
          strumenti digitali,  anche  con  riferimento  al  benessere
          psicofisico degli allievi  con  disabilita'  e  ai  bisogni
          educativi speciali, nonche' le pratiche  di  laboratorio  e
          l'inclusione, e' introdotto  un  sistema  di  formazione  e
          aggiornamento permanente delle figure di sistema di cui  al
          comma 3 e dei docenti di ruolo, articolato in  percorsi  di
          durata almeno triennale. Per rafforzare tanto le conoscenze
          quanto le competenze applicative, sono parte integrante  di
          detti   percorsi   di   formazione   anche   attivita'   di
          progettazione, tutoraggio,  accompagnamento  e  guida  allo
          sviluppo  delle  potenzialita'  degli  studenti,  volte   a
          favorire  il   raggiungimento   di   obiettivi   scolastici
          specifici e attivita' di sperimentazione di nuove modalita'
          didattiche. Le modalita' di partecipazione  alle  attivita'
          formative dei percorsi, la loro durata e le  eventuali  ore
          aggiuntive sono definite dalla  contrattazione  collettiva.
          La partecipazione alle attivita' formative dei percorsi  si
          svolge al  di  fuori  dell'orario  di  insegnamento  ed  e'
          retribuita anche a valere sul fondo  per  il  miglioramento
          dell'offerta  formativa,  fermo  restando  quanto  disposto
          dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto. 
                2. Gli obiettivi formativi dei  percorsi  di  cui  al
          comma 1 sono definiti dalla  Scuola,  che  ne  coordina  la
          struttura con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE  nello
          svolgimento in particolare delle seguenti funzioni: 
                  a) accreditamento  delle  istituzioni  deputate  ad
          erogare la formazione continua per le finalita' di  cui  al
          presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale
          per l'accreditamento degli enti di formazione  gestita  dal
          Ministero dell'istruzione, e verifica dei requisiti di  cui
          al comma 8; 
                  b) adozione delle linee di indirizzo sui  contenuti
          della formazione del personale scolastico in linea con  gli
          standard europei; 
                  c) raccordo della  formazione  iniziale  abilitante
          degli insegnanti con la formazione in servizio. 
                3. Al fine di  promuovere  e  sostenere  processi  di
          innovazione  didattica  e   organizzativa   della   scuola,
          rafforzare l'autonomia scolastica e promuovere lo  sviluppo
          delle  figure  professionali  di   supporto   all'autonomia
          scolastica e al lavoro didattico e  collegiale,  la  Scuola
          definisce altresi' specifici obiettivi  dei  programmi  per
          percorsi di  formazione  in  servizio  strutturati  secondo
          parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalita'
          e competenze per attivita'  di  progettazione,  tutoraggio,
          accompagnamento e guida allo sviluppo  delle  potenzialita'
          degli  studenti,  rivolti  a  docenti  con   incarichi   di
          collaborazione  a  supporto   del   sistema   organizzativo
          dell'istituzione scolastica e della  dirigenza  scolastica.
          La partecipazione ai percorsi di formazione avviene su base
          volontaria  e  puo'  essere   retribuita   con   emolumenti
          nell'ambito del fondo  per  il  miglioramento  dell'offerta
          formativa,  prevedendo  compensi  in   misura   forfettaria
          secondo criteri definiti dalla  contrattazione  collettiva.
          Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali,
          ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai
          bisogni  di  innovazione  previsti  nel   Piano   triennale
          dell'offerta formativa, nel Rapporto di  autovalutazione  e
          nel Piano di miglioramento della offerta formativa. 
                4. L'accesso ai percorsi  di  formazione  di  cui  al
          comma 1, nei limiti delle  risorse  di  cui  al  comma  10,
          avviene dall'anno scolastico 2023/2024 su base volontaria e
          diviene obbligatorio per i  docenti  immessi  in  ruolo  in
          seguito all'adeguamento del contratto collettivo  ai  sensi
          del  comma  9.  Sono  pertanto  previste,  con  particolare
          riferimento alla capacita' di  incrementare  il  rendimento
          degli alunni, alla condotta professionale, alla  promozione
          dell'inclusione  e   delle   esperienze   extrascolastiche,
          verifiche intermedie annuali,  svolte  sulla  base  di  una
          relazione  presentata  dal   docente   sull'insieme   delle
          attivita' realizzate  nel  corso  del  periodo  oggetto  di
          valutazione, nonche' una verifica  finale  nella  quale  il
          docente da' dimostrazione di avere  raggiunto  un  adeguato
          livello di formazione rispetto agli obiettivi. Le verifiche
          intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per
          la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del testo
          unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
          e, in particolare, nella verifica  finale  il  comitato  e'
          integrato  da  un  dirigente  tecnico  o  da  un  dirigente
          scolastico di un altro  istituto  scolastico.  In  caso  di
          mancato superamento, la  verifica  annuale  o  finale  puo'
          essere ripetuta l'anno successivo.  Le  medesime  verifiche
          intermedie  e  finale  sono  previste  anche  nel  caso  di
          formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del  comma  1.
          La  Scuola,  sulla  base  di  un  modello  di   valutazione
          approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito
          l'INVALSI,  avvia   dall'anno   scolastico   2023/2024   un
          programma di monitoraggio  e  valutazione  degli  obiettivi
          formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi
          compresi gli indicatori di performance, che sono  declinati
          dalle singole istituzioni scolastiche  secondo  il  proprio
          Piano triennale dell'offerta formativa, anche  al  fine  di
          valorizzare gli strumenti  presenti  a  normativa  vigente.
          Nella verifica finale, nella quale si determina l'eventuale
          conseguimento  dell'incentivo  salariale,  il  comitato  di
          valutazione dei docenti tiene  anche  conto  dei  risultati
          ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e  di
          miglioramento degli indicatori di cui  al  presente  comma.
          Resta ferma la progressione salariale  di  anzianita'.  Per
          gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del  sistema
          scolastico statale, al superamento del  percorso  formativo
          triennale  e  solo  in  caso  di  valutazione   individuale
          positiva e' previsto un elemento retributivo una tantum  di
          carattere  accessorio,   stabilito   dalla   contrattazione
          collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento  e  non
          superiore al 20 per cento del  trattamento  stipendiale  in
          godimento, nei limiti delle risorse  disponibili  ai  sensi
          del comma 5 e secondo le modalita' ivi previste. 
                4-bis. I docenti di ruolo che abbiano conseguito  una
          valutazione  positiva  nel  superamento  di  tre   percorsi
          formativi consecutivi e non sovrapponibili di cui al  comma
          1, nel limite del contingente di cui al secondo periodo del
          presente comma e  comunque  delle  risorse  disponibili  ai
          sensi del comma 5, possono essere stabilmente  incentivati,
          nell'ambito di un sistema di progressione di carriera che a
          regime sara' precisato in sede di contrattazione collettiva
          di cui al comma 9,  maturando  il  diritto  ad  un  assegno
          annuale ad personam di importo pari a  5.650  euro  che  si
          somma  al  trattamento  stipendiale  in   godimento.   Puo'
          accedere al beneficio  di  cui  al  precedente  periodo  un
          contingente di docenti definito con il decreto  di  cui  al
          comma 5  e  comunque  non  superiore  a  8.000  unita'  per
          ciascuno  degli  anni  scolastici   2032/2033,   2033/2034,
          2034/2035 e 2035/2036. Il docente  stabilmente  incentivato
          e' tenuto  a  rimanere  nella  istituzione  scolastica  per
          almeno il triennio successivo al conseguimento del suddetto
          incentivo. Il terzo periodo non si applica  ai  docenti  in
          servizio all'estero ai sensi  del  decreto  legislativo  13
          aprile  2017,  n.  64.  I  criteri  in  base  ai  quali  si
          selezionano i docenti cui riconoscere lo stabile  incentivo
          sono rimessi alla contrattazione collettiva di cui al comma
          9  e  le  modalita'  di  valutazione  sono  precisate   nel
          regolamento previsto dal medesimo comma. Nel  caso  in  cui
          detto regolamento non sia  emanato  per  l'anno  scolastico
          2023/2024 le modalita' di valutazione seguite dal  comitato
          di cui  al  comma  4  sono  definite  transitoriamente  con
          decreto  del  Ministro  dell'istruzione  da  adottarsi   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          anche in deroga all'articolo 17, comma 3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400. In sede di prima  applicazione,  nelle
          more dell'aggiornamento contrattuale,  per  dare  immediata
          applicazione al sistema di progressione di carriera di  cui
          al primo  periodo,  si  applicano  i  seguenti  criteri  di
          valutazione e selezione: 1) media  del  punteggio  ottenuto
          nei tre percorsi formativi consecutivi per i  quali  si  e'
          ricevuta una valutazione positiva; 2) in caso di parita' di
          punteggio diventano prevalenti la permanenza  come  docente
          di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si e'
          svolta  la  valutazione  e,  in   subordine,   l'esperienza
          professionale maturata nel corso  dell'intera  carriera,  i
          titoli di studio posseduti e, ove necessario,  i  voti  con
          cui sono stati conseguiti detti titoli. I criteri di cui al
          settimo  periodo  sono  integrativi  di  quelli   stabiliti
          dall'Allegato B,  annesso  al  presente  decreto.  Ai  fini
          pensionistici e previdenziali le  disposizioni  di  cui  al
          presente  comma  operano  con  effetto   sulle   anzianita'
          contributive maturate a partire dalla  data  di  decorrenza
          del beneficio economico riconosciuto ai sensi del  presente
          comma. (70) 
                4-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2036/2037  le
          procedure per l'accesso alla  stabile  incentivazione  sono
          soggette al regime autorizzatorio di cui  all'articolo  39,
          comma 3-bis, della legge 27  dicembre  1997,  n.  449,  nei
          limiti  delle  cessazioni  riferite  al  personale  docente
          stabilmente incentivato e della quota del fondo di  cui  al
          comma 5 riservata alla copertura dell'assegno  ad  personam
          da attribuire ad  un  contingente  di  docente  stabilmente
          incentivato nella misura massima di 32.000 unita'. 
                5. Al  fine  di  dare  attuazione  al  riconoscimento
          dell'elemento   retributivo   una   tantum   di   carattere
          accessorio di cui al comma 4 e al  beneficio  economico  di
          cui al comma 4-bis, e' istituito nello stato di  previsione
          del Ministero dell'istruzione un Fondo per l'incentivo alla
          formazione,  con  dotazione  pari  a  40  milioni  di  euro
          nell'anno 2026, 85 milioni  di  euro  nell'anno  2027,  160
          milioni  di  euro  nell'anno  2028,  236  milioni  di  euro
          nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno  2030  e  387
          milioni  di   euro   a   decorrere   dall'anno   2031.   Il
          riconoscimento  dell'elemento  retributivo  una  tantum  di
          carattere  accessorio,  nel  limite  di  spesa  di  cui  al
          presente comma, e' rivolto ai docenti di ruolo che  abbiano
          conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli
          indicatori di performance di cui al comma  4,  in  base  ai
          criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale  ai
          sensi del comma 9 e con  l'obiettivo  di  riconoscere  tale
          elemento   retributivo   in   maniera   selettiva   e   non
          generalizzata. L'indennita' una tantum e'  corrisposta  nel
          limite di spesa di cui al presente comma,  con  riferimento
          all'anno di  conseguimento  della  valutazione  individuale
          positiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
          comma si provvede, quanto a 10 milioni  di  euro  nell'anno
          2026, 52 milioni di euro nell'anno  2027,  118  milioni  di
          euro nell'anno 2028, 184 milioni di  euro  nell'anno  2029,
          250 milioni di euro nell'anno 2030 e 316 milioni di euro  a
          decorrere    dall'anno    2031,    mediante     adeguamento
          dell'organico   dell'autonomia   del   personale    docente
          conseguente all'andamento  demografico,  tenuto  conto  dei
          flussi migratori, effettuato a partire dall'anno scolastico
          2026/2027 e fino all'anno scolastico 2031/2032, nell'ambito
          delle  cessazioni  annuali,  con  corrispondente  riduzione
          degli stanziamenti  di  bilancio  dei  pertinenti  capitoli
          relativi al personale cessato, e, quanto a  30  milioni  di
          euro nell'anno 2026, 33 milioni di euro nell'anno 2027,  42
          milioni  di  euro  nell'anno  2028,  52  milioni  di   euro
          nell'anno 2029, 61 milioni di  euro  nell'anno  2030  e  71
          milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2031,  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190.  In
          attuazione di quanto previsto  dal  periodo  precedente  le
          consistenze  dell'organico  dell'autonomia  del   personale
          docente, con esclusione dei docenti di sostegno, e' pari  a
          669.075 posti nell'anno  scolastico  2026/2027,  a  667.325
          posti  nell'anno  scolastico  2027/2028,  a  665.575  posti
          nell'anno scolastico 2028/2029, a 663.825  posti  nell'anno
          scolastico 2029/2030, a 662.075 posti nell'anno  scolastico
          2030/2031 e a 660.325 posti dall'anno scolastico 2031/2032.
          In relazione all'adeguamento di cui al  periodo  precedente
          gli  Uffici  scolastici  regionali  comunicano  a  ciascuna
          istituzione   scolastica   la   consistenza   dell'organico
          dell'autonomia. La definizione del contingente  annuale  di
          posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia rimane
          finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle  situazioni
          di fatto, secondo i parametri della normativa vigente;  non
          possono   essere   previsti   incrementi   per   compensare
          l'adeguamento dei posti in applicazione della  disposizione
          di cui al presente comma. Il Ministero dell'istruzione, per
          il tramite degli Uffici scolastici regionali, effettua, per
          ciascuna istituzione scolastica,  un  monitoraggio  annuale
          dei posti non facenti  parte  dell'organico  dell'autonomia
          anche al fine  di  valutare  il  rispetto  del  divieto  di
          incremento di tali posti a  compensazione  della  riduzione
          dei posti in applicazione  della  disposizione  di  cui  al
          presente comma  e  ne  trasmette  gli  esiti  al  Ministero
          dell'economia  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello  Stato  ai  fini   dell'adozione   del   decreto   di
          accertamento  di  cui  al  decimo  periodo.  Per  eventuali
          straordinarie esigenze di compensazione della riduzione dei
          posti dell'organico dell'autonomia il dirigente  scolastico
          presenta   richiesta   motivata   all'Ufficio    scolastico
          regionale   che   ne   da'   comunicazione   al   Ministero
          dell'istruzione  ai  fini  del  predetto  monitoraggio.  Le
          risorse del  Fondo  di  cui  al  primo  periodo  sono  rese
          disponibili e ripartite  annualmente  previa  adozione  del
          decreto di cui all'articolo 1, comma 335,  della  legge  30
          dicembre 2021, n.  234,  con  il  quale,  tra  l'altro,  si
          accertano    i    risparmi    realizzati    in    relazione
          all'adeguamento   di   organico   effettuato   in    misura
          corrispondente  alle   cessazioni   previste   annualmente.
          Qualora,  sulla  base  degli  esiti  del  monitoraggio  del
          Ministero dell'istruzione, emergano  incrementi  dei  posti
          non facenti parte dell'organico dell'autonomia compensativi
          dell'adeguamento di cui al  quarto  periodo,  l'adeguamento
          dell'organico  dell'autonomia  e'  riferito,  nella  misura
          massima di cui al quarto periodo, al solo  contingente  del
          potenziamento e l'accertamento di cui al periodo precedente
          e'  riferito  ai  soli  risparmi   realizzati   a   seguito
          dell'adeguamento dell'organico del potenziamento in  misura
          corrispondente alle cessazioni annuali. La quota  di  posti
          non  ridotta  in   ciascun   anno   scolastico   incrementa
          l'adeguamento  dell'organico  del  potenziamento  dell'anno
          scolastico successivo e a tal fine il Fondo di cui al primo
          periodo  e'  incrementato  in  misura  corrispondente.   Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare le  necessarie  variazioni  compensative  tra  il
          Fondo di cui al presente  comma  e  i  pertinenti  capitoli
          stipendiali  dello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'istruzione anche nel caso in cui non siano accertati i
          risparmi ai sensi del presente comma. 
                6. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2021,  n.
          234, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al  comma  335,  lettera  a),  dopo  la  parola:
          "titolo," sono inserite le seguenti:  "distinto  per  posti
          comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno,"; 
                  b) al comma 335, dopo la lettera b) e' aggiunta  la
          seguente: 
                    "b-bis) e' rilevato il numero di classi in deroga
          attivate ai sensi del comma 344,  distinte  per  ordine  di
          scuola e grado di istruzione"; 
                    c) dopo il comma 335 e' inserito il seguente: 
                    "335-bis. A  decorrere  dall'anno  2026,  con  il
          medesimo decreto di cui  al  comma  335  sono  rilevati  il
          numero  di  classi  e  il  numero  di  posti  dell'organico
          dell'autonomia,  distinti  per  posti  comuni,  posti   del
          potenziamento e posti di  sostegno,  che  sono  ridotti  in
          applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-ter,
          comma 5, quarto periodo, del decreto legislativo 13  aprile
          2017, n. 59". 
                7. Non necessitano di accreditamento per l'erogazione
          della formazione continua di cui al comma 2, lettera a), la
          Scuola    nazionale    dell'amministrazione,    tutte    le
          universita',   le   istituzioni   AFAM,   le    istituzioni
          scolastiche, gli enti pubblici di ricerca,  le  istituzioni
          museali pubbliche e gli  enti  culturali  rappresentanti  i
          Paesi le cui lingue sono incluse nei  curricoli  scolastici
          italiani. 
                8. Possono chiedere l'accreditamento di cui al  comma
          2, lettera a), i soggetti  in  possesso  dei  requisiti  di
          moralita',     idoneita'      professionale,      capacita'
          economico-finanziaria e  tecnico-professionale  determinati
          con apposita direttiva del Ministro dell'istruzione.  Fermo
          restando l'accreditamento dei  soggetti  gia'  riconosciuti
          dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per  la
          formazione  del  personale  della  scuola,  sono  requisiti
          minimi  di  accreditamento,  ai  quali  deve  attenersi  la
          direttiva di cui al primo periodo, la  previsione  espressa
          della  formazione  dei  docenti  tra  gli  scopi  statutari
          dell'ente,   un'esperienza   almeno   quinquennale    nelle
          attivita' di formazione in favore  dei  docenti  svolta  in
          almeno tre regioni, la stabile  disponibilita'  di  risorse
          professionali con esperienza  universitaria  pregressa  nel
          settore  della  formazione  dei  docenti   e   di   risorse
          strumentali  idonee   allo   svolgimento   dei   corsi   di
          formazione. I costi della formazione  sono  allineati  agli
          standard  utilizzati  per  analoghi  interventi   formativi
          finanziati con risorse del Programma operativo nazionale. 
                9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e  sentite  le  organizzazioni  sindacali  di
          categoria maggiormente rappresentative,  sono  delineati  i
          contenuti della formazione continua  di  cui  al  comma  1,
          prevedendo per le verifiche intermedie e finale di  cui  al
          comma 4 criteri specifici di  valutazione  degli  obiettivi
          conseguiti e della capacita' didattica. La definizione  del
          numero di ore aggiuntivo  e  dei  criteri  del  sistema  di
          incentivazione e' rimessa alla  contrattazione  collettiva.
          In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del
          regolamento  e  dell'aggiornamento  contrattuale  di   cui,
          rispettivamente,  al  primo  e  al  secondo   periodo,   la
          formazione continua e il sistema di incentivazione volto  a
          promuovere  l'accesso  ai  detti  percorsi  di   formazione
          presentano i contenuti minimi e seguono i  vincoli  di  cui
          all'allegato B, annesso al presente decreto. 
                10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1
          relativi   all'erogazione   della   formazione,   pari    a
          complessivi euro 17.256.575 per la formazione  dei  docenti
          delle scuole dell'infanzia e primaria, per gli anni 2023  e
          2024, a complessivi euro 41.218.788 per la  formazione  dei
          docenti delle scuole secondarie di primo e  secondo  grado,
          per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 87.713.044 per
          la formazione dei docenti delle  scuole  del  primo  e  del
          secondo ciclo di istruzione, per  gli  anni  2025  e  2026,
          nonche'  a  euro  43.856.522  per  l'anno  2027  e  a  euro
          43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede: 
                  a) quanto a complessivi  euro  17.256.575  per  gli
          anni 2023 e 2024,  a  valere  sulle  risorse  di  cui  alla
          Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR; 
                  b) quanto a complessivi  euro  41.218.788  per  gli
          anni 2023 e 2024 e a complessivi euro  87.713.044  per  gli
          anni 2025  e  2026,  a  valere  sulle  risorse  di  cui  al
          Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, nel
          rispetto delle procedure e dei  criteri  di  ammissibilita'
          dei programmi delle politiche di coesione europee; 
                  c) quanto a euro  40.000.000  per  l'anno  2027,  a
          valere sulle risorse di  cui  all'articolo  1,  comma  125,
          della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
                  d)  quanto  a  euro  3.856.522  per  l'anno   2027,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui  all'articolo  4,  comma  1,  della  legge  18
          dicembre 1997, n. 440; 
                  e) quanto  a  euro  43.856.522  annui  a  decorrere
          dall'anno   2028,   mediante    corrispondente    riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
          123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.».