(( Art. 10 - bis 
 
Abolizione del limite numerico minimo  di  alunni  per  classe  nelle
  istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - «Agenda Sud» 
 
  1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025,  i  dirigenti  degli
uffici scolastici regionali di cui  all'articolo  75,  comma  3,  del
decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  con  riferimento  alle
istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di
istruzione site nelle piccole isole, nei comuni montani,  nelle  aree
geografiche  abitate  da  minoranze  linguistiche,  nei  contesti  di
disagio giovanile o  caratterizzate  dalla  presenza  di  alunni  con
fragilita' negli apprendimenti, nelle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,
Campania, Molise,  Puglia,  Calabria,  Sardegna  e  Sicilia,  possono
derogare  al  numero  minimo  di  alunni  per  classe  previsto   dal
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
marzo 2009, n. 81, nei limiti dell'organico dell'autonomia  assegnato
a livello regionale. 
  2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  l'articolo  75,  comma  3,  del  decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
                «Art.   75(Disposizioni   particolari   per    l'area
          dell'istruzione non universitaria).  - 1. - 2. 
                3.  Relativamente  alle  competenze  in  materia   di
          istruzione   non    universitaria,    il    ministero    ha
          organizzazione periferica, articolata in uffici  scolastici
          regionali di livello dirigenziale o dirigenziale  generale,
          in relazione alla popolazione  studentesca  della  relativa
          regione,   quali   autonomi   centri   di   responsabilita'
          amministrativa, che esercitano tra  le  funzioni  residuate
          allo Stato in particolare quelle inerenti all'attivita'  di
          supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti
          con le amministrazioni regionali e con gli enti locali,  ai
          rapporti con le universita'  e  le  agenzie  formative,  al
          reclutamento e alla  mobilita'  del  personale  scolastico,
          ferma restando la  dimensione  provinciale  dei  ruoli  del
          personale docente,  amministrativo,  tecnico  e  ausiliare,
          alla assegnazione delle risorse finanziarie e di  personale
          alle istituzioni scolastiche.  Ai  fini  di  un  coordinato
          esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione
          e' costituito presso ogni ufficio scolastico  regionale  un
          organo collegiale a composizione mista, con  rappresentanti
          dello Stato, della regione e delle  autonomie  territoriali
          interessate, cui compete il coordinamento  delle  attivita'
          gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione
          della  realizzazione  degli  obiettivi  programmati.   Alla
          organizzazione degli  uffici  scolastici  regionali  e  del
          relativo organo  collegiale  si  provvede  con  regolamento
          adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma  4  bis,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata  in
          vigore  del   regolamento   stesso,   sono   soppresse   le
          sovrintendenze  scolastiche  regionali  e,   in   relazione
          all'articolazione sul  territorio  provinciale,  anche  per
          funzioni,  di  servizi  di  consulenza  e   supporto   alle
          istituzioni scolastiche, sono contestualmente  soppressi  i
          provveditorati agli studi. 
                4.- 5. (omissis)». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  20  marzo
          2009, n. 81, recante: «Norme per la riorganizzazione  della
          rete scolastica e il razionale ed efficace  utilizzo  delle
          risorse umane della  scuola,  ai  sensi  dell'articolo  64,
          comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133», e' pubblicato nella G.U. 2 luglio 2009, n. 151.