Art. 11 
 
              Potenziamento del (( Piano per asili nido 
                  per )) la fascia di eta' 0-2 anni 
 
  1. Al fine di assicurare il rispetto del target della Missione 4  -
Componente 1 - Investimento 1.1 (( del )) PNRR, «Piano per asili nido
e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura  per  la  prima
infanzia», e' autorizzato un  ulteriore  piano  per  asili  nido  per
l'incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di eta' 0-2
anni. I relativi interventi sono individuati con uno o  piu'  decreti
del Ministro  dell'istruzione  e  del  merito,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto dei  dati
di copertura del servizio e della popolazione esistente nella  fascia
di eta' 0-2 anni. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 possono essere utilizzate  le
economie non assegnate  dell'Investimento  1.1  della  Missione  4  -
Componente 1 del PNRR, da accertare con i decreti di cui al comma  1,
le risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge  27  dicembre
2019, n. 160, le risorse ancora disponibili di cui  all'articolo  47,
comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, gia'  destinate  al
raggiungimento di obiettivi, target e  milestone  del  PNRR,  nonche'
eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere  successivamente
disponibili nella rimodulazione dei piani di investimento europei, ai
fini del raggiungimento del target. Non possono essere utilizzate  in
ogni  caso  le  economie  formatesi  a  seguito  delle   integrazioni
finanziarie del (( Fondo per l'avvio di opere indifferibili )) di cui
all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 
  (( 2-bis. Al fine di assicurare l'attuazione  della  Missione  2  -
Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR, all'articolo 24,  comma  5,
del  decreto-legge  24  febbraio  2023,  n.   13,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 aprile  2023,  n.  41,  le  parole:  «4
milioni», ovunque  ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «8
milioni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  che  sono
assegnate tutte in anticipazione, salvo successivo monitoraggio, agli
enti locali individuati per le  esigenze  relative  alla  continuita'
didattica nell'anno scolastico 2023/2024». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il comma 59 dell'articolo 1 della legge 27
          dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2020-2022): 
                «59. Per il finanziamento degli  interventi  relativi
          ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione,
          riqualificazione o costruzione di edifici di proprieta' dei
          comuni destinati ad asili nido e scuole  dell'infanzia,  e'
          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'interno il fondo "Asili nido e scuole  dell'infanzia",
          con una dotazione pari a 100 milioni di euro  per  ciascuno
          degli anni dal 2021 al 2023 e a 200  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.». 
              - Si riporta l'articolo 47, comma 5, del  decreto-legge
          30  aprile  2022,  n.  36  (Ulteriori  misure  urgenti  per
          l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza
          (PNRR)), convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          giugno 2022, n. 79: 
                «Art. 47 (Misure per l'attuazione del Piano nazionale
          di ripresa e resilienza di cui  e'  titolare  il  Ministero
          dell'istruzione). 1.- 4. (omissis) 
                5. Al  fine  di  garantire  il  raggiungimento  degli
          obiettivi,  target  e  milestone  del  Piano  nazionale  di
          ripresa e resilienza, le risorse  di  cui  all'articolo  1,
          comma 62, della legge 13 luglio 2015, n.  107,  nonche'  le
          risorse di cui all'articolo 1, comma 140,  della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1,  comma  1072,  della
          legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1,  comma  95,
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, commi
          14, 59, 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  e
          agli  articoli  32,  comma  7-bis,  e  48,  comma  1,   del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,  gia'
          utilizzate  per  i  progetti  in  essere,  sono  vincolate,
          dall'annualita'    2022    all'annualita'    2026,     alla
          realizzazione degli stessi. 
                6. - 11. (omissis)». 
              -  Si riporta l'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio
          2022,  n.  50  (Misure  urgenti  in  materia  di  politiche
          energetiche  nazionali,  produttivita'  delle   imprese   e
          attrazione  degli  investimenti,  nonche'  in  materia   di
          politiche sociali e  di  crisi  ucraina),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91: 
                «Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di  appalti
          pubblici di lavori). -  1.  Per  fronteggiare  gli  aumenti
          eccezionali  dei  prezzi  dei  materiali  da   costruzione,
          nonche'  dei  carburanti  e  dei  prodotti  energetici,  in
          relazione agli appalti pubblici  di  lavori,  ivi  compresi
          quelli affidati a contraente  generale,  aggiudicati  sulla
          base di offerte, con termine finale di presentazione  entro
          il 31 dicembre 2021, lo stato  di  avanzamento  dei  lavori
          afferente alle lavorazioni eseguite  e  contabilizzate  dal
          direttore   dei   lavori   ovvero   annotate,   sotto    la
          responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal
          1° gennaio 2022 fino al  31  dicembre  2022,  e'  adottato,
          anche in  deroga  alle  specifiche  clausole  contrattuali,
          applicando i prezzari  aggiornati  ai  sensi  del  comma  2
          ovvero,  nelle  more  del  predetto  aggiornamento,  quelli
          previsti  dal  comma  3.  I  maggiori   importi   derivanti
          dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo,  al
          netto dei  ribassi  formulati  in  sede  di  offerta,  sono
          riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del  90
          per cento, nei limiti delle risorse  di  cui  al  quarto  e
          quinto periodo, nonche' di quelle trasferite alla  stazione
          appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma
          4.  Il  relativo  certificato  di   pagamento   e'   emesso
          contestualmente   e   comunque    entro    cinque    giorni
          dall'adozione dello stato di avanzamento. Il  pagamento  e'
          effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente gia'
          riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma
          1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i  termini
          di cui all'articolo 113-bis, comma 1,  primo  periodo,  del
          medesimo  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.   50,
          utilizzando, nel  limite  del  50  per  cento,  le  risorse
          appositamente  accantonate  per   imprevisti   nel   quadro
          economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
          agli impegni contrattuali  gia'  assunti,  e  le  eventuali
          ulteriori somme  a  disposizione  della  medesima  stazione
          appaltante  e  stanziate  annualmente  relativamente   allo
          stesso intervento. Ai fini  del  presente  comma,  possono,
          altresi', essere utilizzate le somme derivanti  da  ribassi
          d'asta,  qualora  non   ne   sia   prevista   una   diversa
          destinazione sulla base delle  norme  vigenti,  nonche'  le
          somme disponibili relative ad altri interventi ultimati  di
          competenza della medesima stazione appaltante e per i quali
          siano  stati  eseguiti  i  relativi  collaudi  o  emessi  i
          certificati di  regolare  esecuzione,  nel  rispetto  delle
          procedure contabili della spesa e nei limiti della  residua
          spesa autorizzata  disponibile  alla  data  di  entrata  in
          vigore del  presente  decreto.  Qualora  il  direttore  dei
          lavori abbia gia' adottato  lo  stato  di  avanzamento  dei
          lavori e  il  responsabile  unico  del  procedimento  abbia
          emesso il certificato  di  pagamento,  relativamente  anche
          alle lavorazioni effettuate tra il 1°  gennaio  2022  e  la
          data di entrata in vigore del presente decreto, e'  emesso,
          entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato  di
          pagamento straordinario recante la determinazione,  secondo
          le modalita' di cui  al  primo  periodo,  dell'acconto  del
          corrispettivo  di   appalto   relativo   alle   lavorazioni
          effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.
          In tali casi, il pagamento e' effettuato entro i termini  e
          a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo. 
                2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle
          previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo,
          del  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno  2022,
          le regioni, entro  il  31  luglio  2022,  procedono  ad  un
          aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data  di
          entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle
          linee  guida  di  cui  all'articolo  29,  comma   12,   del
          decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di
          inadempienza  da  parte  delle  regioni,  i  prezzari  sono
          aggiornati,  entro  i  successivi  quindici  giorni,  dalle
          competenti articolazioni territoriali del  Ministero  delle
          infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  sentite  le
          regioni  interessate.  Fermo  quanto  previsto  dal  citato
          articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022,  in  relazione
          alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto  e  sino  al  31  dicembre  2022,  ai  fini   della
          determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e
          delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del
          decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari
          aggiornati ai sensi del presente comma ovvero,  nelle  more
          dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari
          aggiornati  entro  il  31  luglio  2022  cessano  di  avere
          validita' entro  il  31  dicembre  2022  e  possono  essere
          transitoriamente utilizzati fino al 31  marzo  2023  per  i
          progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
          entro tale data. 
                3.  Nelle  more  della  determinazione  dei  prezzari
          regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle  previsioni
          di cui all'articolo 29, comma 11, del  decreto-legge  n.  4
          del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti  relativi
          a lavori,  ai  fini  della  determinazione  del  costo  dei
          prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai  sensi
          dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo  n.  50
          del 2016, incrementano fino al 20 per cento  le  risultanze
          dei prezzari regionali di  cui  al  comma  7  del  medesimo
          articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per
          le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  qualora,   all'esito
          dell'aggiornamento dei  prezzari  ai  sensi  del  comma  2,
          risulti nell'anno 2022 una  variazione  di  detti  prezzari
          rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre  2021
          inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo
          periodo  del  presente  comma,   le   stazioni   appaltanti
          procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi
          del medesimo comma 1,  in  occasione  del  pagamento  degli
          stati di avanzamento dei lavori afferenti alle  lavorazioni
          eseguite e contabilizzate dal direttore dei  lavori  ovvero
          annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello  stesso,   nel
          libretto  delle  misure  successivamente  all'adozione  del
          prezzario aggiornato. 
                4. Per i soggetti tenuti all'applicazione del  codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
          163, ad esclusione dei soggetti di  cui  all'articolo  142,
          comma 4, del medesimo codice, ovvero  all'applicazione  del
          codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
          n.  50  del  2016,  ad  esclusione  dei  soggetti  di   cui
          all'articolo 164, comma  5,  del  medesimo  codice,  per  i
          lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso  di
          insufficienza  delle  risorse  di  cui  al  comma  1,  alla
          copertura degli oneri, si provvede: 
                  a) in  relazione  agli  interventi  finanziati,  in
          tutto o in parte, con le risorse previste  dal  regolamento
          (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          10 febbraio 2021,  e  dal  regolamento  (UE)  2021/241  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  febbraio  2021,
          dal Piano nazionale per gli investimenti  complementari  al
          Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  di   seguito
          denominato "PNRR", di cui all'articolo 1 del  decreto-legge
          6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione  ai  quali
          siano   nominati   Commissari   straordinari    ai    sensi
          dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile  2019,  n.  32,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo
          7, comma 1,  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  settembre
          2020,  n.  120,  limitatamente  alle  risorse   autorizzate
          dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21
          marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 2022, n. 51, nonche' dalla lettera  a)  del
          comma 5 del presente articolo. Le  istanze  di  accesso  al
          Fondo  sono  presentate:   entro   il   31   agosto   2022,
          relativamente agli  stati  di  avanzamento  concernenti  le
          lavorazioni eseguite e  contabilizzate  dal  direttore  dei
          lavori ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello
          stesso, nel libretto delle misure dal  1°  gennaio  2022  e
          fino  al  31  luglio  2022;  entro  il  31  gennaio   2023,
          relativamente agli  stati  di  avanzamento  concernenti  le
          lavorazioni eseguite e  contabilizzate  dal  direttore  dei
          lavori ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello
          stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
          al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse  del
          Fondo, le stazioni appaltanti  trasmettono  telematicamente
          al  Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
          sostenibili, ai sensi e per gli  effetti  dell'articolo  47
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n. 445 e secondo le modalita' definite  dal  medesimo
          Ministero entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  i   dati   del   contratto
          d'appalto, copia dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori
          corredata  di  attestazione  da  parte  del  direttore  dei
          lavori, vistata dal responsabile  unico  del  procedimento,
          dell'entita' delle lavorazioni effettuate  nel  periodo  di
          cui  al  comma  1,  l'entita'  delle  risorse   finanziarie
          disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai  fini  del
          pagamento  dello  stato  di  avanzamento  dei   lavori   in
          relazione al quale e' formulata  l'istanza  di  accesso  al
          Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
          l'effettuazione del versamento del contributo  riconosciuto
          a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
          richieste di accesso al Fondo risulti superiore  al  limite
          di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione  delle
          risorse  tra  le   stazioni   appaltanti   richiedenti   e'
          effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
          citato limite massimo di spesa.  Fermo  restando  l'obbligo
          delle stazioni  appaltanti  di  effettuare  i  pagamenti  a
          valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini  di
          cui all'articolo  113-bis,  comma  1,  primo  periodo,  del
          codice dei contratti pubblici  di  cui  al  citato  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
          del Fondo, il pagamento  viene  effettuato  dalla  stazione
          appaltante entro trenta giorni dal trasferimento  di  dette
          risorse; 
                  b) in relazione agli interventi diversi  da  quelli
          di cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di
          cui all'articolo 1-septies, comma 8, del  decreto-legge  25
          maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate  dal  comma
          5, lettera b), del presente articolo, nonche' dall'articolo
          25, comma 1,  del  decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile  2022,
          n. 34,  e  dall'articolo  23,  comma  2,  lettera  b),  del
          decreto-legge   n.   21   del   2022,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge  n.  51  del  2022,  secondo  le
          modalita'  previste  dal   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  di   cui
          all'articolo  1-septies,  comma  8,  secondo  periodo,  del
          citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di  accesso
          al  Fondo  sono  presentate:  entro  il  31  agosto   2022,
          relativamente agli  stati  di  avanzamento  concernenti  le
          lavorazioni eseguite e  contabilizzate  dal  direttore  dei
          lavori ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello
          stesso, nel libretto delle misure dal  1°  gennaio  2022  e
          fino  al  31  luglio  2022;  entro  il  31  gennaio   2023,
          relativamente agli  stati  di  avanzamento  concernenti  le
          lavorazioni eseguite e  contabilizzate  dal  direttore  dei
          lavori ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello
          stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
          al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse  del
          Fondo,  le  stazioni  appaltanti  trasmettono,  secondo  le
          modalita'  previste  dal  decreto   di   cui   all'articolo
          1-septies,   comma   8,   secondo   periodo,   del   citato
          decreto-legge  n.  73  del  2021,  i  dati  del   contratto
          d'appalto, copia dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori
          corredata  di  attestazione  da  parte  del  direttore  dei
          lavori, vistata dal responsabile  unico  del  procedimento,
          dell'entita' delle lavorazioni effettuate  nel  periodo  di
          cui  al  comma  1,  l'entita'  delle  risorse   finanziarie
          disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai  fini  del
          pagamento  dello  stato  di  avanzamento  dei   lavori   in
          relazione al quale e' formulata  l'istanza  di  accesso  al
          Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
          l'effettuazione del versamento del contributo  riconosciuto
          a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
          richieste di accesso al Fondo risulti superiore  al  limite
          di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione  delle
          risorse  tra  le   stazioni   appaltanti   richiedenti   e'
          effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
          citato limite massimo di spesa.  Fermo  restando  l'obbligo
          delle stazioni  appaltanti  di  effettuare  i  pagamenti  a
          valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini  di
          cui all'articolo  113-bis,  comma  1,  primo  periodo,  del
          codice dei contratti pubblici  di  cui  al  citato  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
          del Fondo, il pagamento  viene  effettuato  dalla  stazione
          appaltante entro trenta giorni dal trasferimento  di  dette
          risorse. Sulle istanze presentate ai sensi  della  presente
          lettera il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
          svolge controlli, anche a campione. 
                5. Per le finalita' di cui al comma 4: 
                  a) la dotazione del Fondo di  cui  all'articolo  7,
          comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, e' incrementata
          di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 500  milioni  di
          euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate  dalla  presente
          lettera per l'anno 2022, nonche' dall'articolo 23, comma 2,
          lettera  a),  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio  2022,
          n. 51,  sono  destinate  al  riconoscimento  di  contributi
          relativi alle istanze di accesso presentate, ai  sensi  del
          comma 4, lettera a), del presente  articolo,  entro  il  31
          agosto 2022 e le risorse stanziate  per  l'anno  2023  sono
          destinate al riconoscimento  di  contributi  relativi  alle
          istanze di accesso  presentate,  ai  sensi  della  medesima
          lettera a) del comma  4,  entro  il  31  gennaio  2023.  Le
          eventuali  risorse  eccedenti  l'importo   complessivamente
          assegnato  alle  stazioni  appaltanti  in  relazione   alle
          istanze presentate entro il 31 agosto 2022  possono  essere
          utilizzate   per   il   riconoscimento    dei    contributi
          relativamente alle istanze presentate entro il  31  gennaio
          2023; (98) 
                  b) la  dotazione  del  Fondo  di  cui  all'articolo
          1-septies, comma 8, del decreto-legge 25  maggio  2021,  n.
          73, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  luglio
          2021, n. 106, e' incrementata di ulteriori 500  milioni  di
          euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di  euro  per  l'anno
          2023.   Le   eventuali    risorse    eccedenti    l'importo
          complessivamente  assegnato  alle  stazioni  appaltanti  in
          relazione alle istanze presentate entro il 31  agosto  2022
          possono  essere  utilizzate  per  il   riconoscimento   dei
          contributi relativamente alle istanze presentate  entro  il
          31 gennaio 2023. 
                5-bis. In  relazione  all'organizzazione  dei  Giochi
          olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, e'
          autorizzata la spesa di 1 milione di euro per  l'anno  2022
          per i lavori relativi al tratto viario dal km 49+000 al  km
          49+800 della strada statale n.  36.  Agli  oneri  derivanti
          dall'attuazione del presente comma, pari  a  1  milione  di
          euro per l'anno 2022, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
                5-ter. In relazione agli interventi di cui  al  comma
          4, lettera b), del presente articolo, ai fini  dell'accesso
          alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma
          8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  23  luglio  2021,   n.   106,
          limitatamente agli  stati  di  avanzamento  concernenti  le
          lavorazioni eseguite o  contabilizzate  dal  direttore  dei
          lavori ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello
          stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
          al 31 dicembre 2022, le  stazioni  appaltanti  trasmettono,
          entro il 31 gennaio 2023, con le  modalita'  stabilite  dal
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          di cui al  citato  articolo  1-septies,  comma  8,  secondo
          periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, in  luogo
          della copia dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori,  il
          prospetto di calcolo del maggiore importo  dello  stato  di
          avanzamento dei lavori emesso ai  sensi  del  comma  1  del
          presente  articolo  rispetto  all'importo  dello  stato  di
          avanzamento  dei   lavori   determinato   alle   condizioni
          contrattuali, firmato dal direttore dei  lavori  e  vistato
          dal responsabile unico del procedimento. 
                6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8  e
          9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  28  marzo  2022,  n.  25,  per
          fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento,
          ai sensi dei  commi  2  e  3  del  presente  articolo,  dei
          prezzari utilizzati nelle procedure  di  affidamento  delle
          opere  pubbliche  avviate  successivamente  alla  data   di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto  e  sino  al  31
          dicembre 2022, le  stazioni  appaltanti  possono  procedere
          alla rimodulazione delle somme a  disposizione  e  indicate
          nel quadro economico  degli  interventi.  Per  le  medesime
          finalita',  le  stazioni  appaltanti   possono,   altresi',
          utilizzare  le  somme   disponibili   relative   ad   altri
          interventi ultimati di competenza delle  medesime  stazioni
          appaltanti e per i quali siano stati  eseguiti  i  relativi
          collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel
          rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti
          della residua spesa autorizzata disponibile  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
                6-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente
          disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali  dei
          prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti
          e  dei  prodotti  energetici,  in  relazione  agli  appalti
          pubblici  di  lavori,  ivi  compresi  quelli   affidati   a
          contraente generale, nonche' agli  accordi  quadro  di  cui
          all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici,  di  cui
          al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  aggiudicati
          sulla base di offerte, con termine finale di  presentazione
          entro il 31 dicembre 2021,  lo  stato  di  avanzamento  dei
          lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate
          dal  direttore  dei  lavori  ovvero  annotate,   sotto   la
          responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal
          1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e' adottato,  anche  in
          deroga alle specifiche clausole  contrattuali  e  a  quanto
          previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice
          di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando  i
          prezzari di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati
          annualmente ai sensi  dell'articolo  23,  comma  16,  terzo
          periodo, del citato codice dei contratti pubblici,  di  cui
          al decreto legislativo n. 50 del 2016. I  maggiori  importi
          derivanti dall'applicazione dei prezzari di  cui  al  primo
          periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta,
          sono riconosciuti dalla stazione  appaltante  nella  misura
          del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al  quarto
          periodo,  nonche'  di  quelle  trasferite   alla   stazione
          appaltante  ai  sensi  del  quinto  periodo.  Il   relativo
          certificato  di  pagamento  e'  emesso  contestualmente   e
          comunque entro cinque giorni dall'adozione dello  stato  di
          avanzamento. Ai fini di cui al presente comma, le  stazioni
          appaltanti utilizzano: nel limite  del  50  per  cento,  le
          risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
          economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
          agli  impegni  contrattuali  gia'  assunti;  le   eventuali
          ulteriori somme  a  disposizione  della  medesima  stazione
          appaltante  e  stanziate  annualmente  relativamente   allo
          stesso intervento; le somme derivanti  da  ribassi  d'asta,
          qualora non ne sia prevista una diversa destinazione  sulla
          base delle norme vigenti; le somme disponibili relative  ad
          altri interventi  ultimati  di  competenza  della  medesima
          stazione appaltante e per i quali siano  stati  eseguiti  i
          relativi  collaudi  o  emessi  i  certificati  di  regolare
          esecuzione, nel rispetto delle  procedure  contabili  della
          spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso
          di insufficienza delle risorse di cui  al  quarto  periodo,
          per l'anno 2023 le  stazioni  appaltanti  che  non  abbiano
          avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e  b),
          del presente articolo per l'anno 2022, accedono al  riparto
          del Fondo di cui al comma 6-quater  del  presente  articolo
          nei limiti delle risorse al medesimo assegnate. Con decreto
          del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  sono  stabilite  le
          modalita' di accesso al Fondo e i criteri  di  assegnazione
          delle risorse agli aventi diritto. 
                6-ter. Le disposizioni di  cui  al  comma  6-bis  del
          presente articolo, in deroga  all'articolo  106,  comma  1,
          lettera  a),  quarto  periodo,  del  codice  dei  contratti
          pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
          50, si applicano anche agli  appalti  pubblici  di  lavori,
          relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del
          codice  dei  contratti  pubblici,   di   cui   al   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati  sulla  base
          di offerte con termine finale di presentazione compreso tra
          il 1° gennaio 2022  e  il  30  giugno  2023,  nonche'  alle
          concessioni  di  lavori  in  cui  e'  parte  una   pubblica
          amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulate in un  termine
          compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023, e che
          non  abbiano  accesso  al  Fondo  di  cui   al   comma   7,
          relativamente alle lavorazioni  eseguite  o  contabilizzate
          dal  direttore  dei  lavori  ovvero  annotate,   sotto   la
          responsabilita' dello stesso, nel  libretto  delle  misure,
          dal 1° gennaio 2023 al  31  dicembre  2023.  Per  i  citati
          appalti, concessioni e accordi quadro, la soglia di cui  al
          comma 6-bis, secondo  periodo,  del  presente  articolo  e'
          rideterminata  nella  misura  dell'80  per  cento.  Per  le
          concessioni di lavori di cui al primo periodo, l'accesso al
          Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di  cui  al
          comma 6-quater e' ammesso fino al 10 per  cento  della  sua
          capienza complessiva e, nelle ipotesi di cui agli  articoli
          180 e 183 del codice  di  cui  al  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, resta ferma l'applicazione delle regole
          di Eurostat ai fini  dell'invarianza  degli  effetti  della
          concessione sui saldi di finanza pubblica. 
                6-quater. Per le finalita' di cui ai  commi  6-bis  e
          6-ter del  presente  articolo  sono  utilizzate,  anche  in
          termini  di  residui,  le  risorse   del   Fondo   per   la
          prosecuzione delle opere pubbliche di cui  all'articolo  7,
          comma  1,  del  decreto-legge  16  luglio  2020,   n.   76,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  settembre
          2020, n. 120, che e'  ulteriormente  incrementato  con  una
          dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500
          milioni per l'anno 2024, che costituisce limite massimo  di
          spesa. Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e  le
          risorse  sono  assegnate   e   trasferite   alle   stazioni
          appaltanti secondo l'ordine  cronologico  di  presentazione
          delle richieste, fino a concorrenza del  citato  limite  di
          spesa e su tali richieste il Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti svolge controlli, anche a campione. 
                6-quinquies.  Nelle   more   dell'aggiornamento   dei
          prezzari di cui al  comma  6-bis,  le  stazioni  appaltanti
          utilizzano l'ultimo prezzario adottato, ivi compreso quello
          infrannuale di cui al comma 2. All'eventuale conguaglio, in
          aumento o in diminuzione,  si  provvede  in  occasione  del
          pagamento degli stati di avanzamento dei  lavori  afferenti
          alle lavorazioni eseguite o  contabilizzate  dal  direttore
          dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita'  dello
          stesso,   nel   libretto    delle    misure    a    seguito
          dell'aggiornamento del prezzario. 
                6-sexies. Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis
          e  6-ter  del  presente  articolo  non  si   applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1,  lettera  b),
          2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del decreto-legge 27  gennaio  2022,
          n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  marzo
          2022, n. 25. 
                7. In caso di insufficienza delle risorse di  cui  al
          comma  6,  per  fronteggiare  i  maggiori  costi  derivanti
          dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei  prezzari
          utilizzati  nelle  procedure  di  affidamento  delle  opere
          pubbliche avviate successivamente alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022  che
          siano relativi ad opere finanziate, in tutto  o  in  parte,
          con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
          regolamento (UE) 2021/241,  e'  istituito  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  il
          «Fondo  per  l'avvio  di  opere  indifferibili»,  con   una
          dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno  2022,  1.700
          milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro  per
          ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
          l'anno 2026. Le risorse  del  Fondo  sono  trasferite,  nei
          limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in  apposita
          contabilita' del Fondo di rotazione di cui  all'articolo  5
          della legge 16 aprile 1987,  n.  183.  Fermi  restando  gli
          interventi prioritari  individuati  al  primo  periodo,  al
          Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le
          modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente
          alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto  e  fino  al  31  dicembre  2022,  gli   interventi
          integralmente finanziati, la cui  realizzazione,  anche  in
          considerazione  delle  risorse  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, deve  essere  ultimata  entro  il  31
          dicembre  2026,  relativi  al  Piano  nazionale   per   gli
          investimenti complementari al PNRR, di cui  all'articolo  1
          del  decreto-legge  n.  59  del   2021,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 101 del  2021,  e  quelli  in
          relazione ai quali siano nominati  Commissari  straordinari
          ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del  2019,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del  2019.
          Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di  cui  al
          terzo periodo: (100) 
                  a) il Commissario straordinario di cui all'articolo
          1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per  la
          realizzazione degli interventi inseriti  nel  programma  di
          cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234
          del 2021; 
                  b)  la  societa'  Infrastrutture   Milano   Cortina
          2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11
          marzo 2020, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 8 maggio 2020, n.  31,  per  la  realizzazione  delle
          opere di cui  al  comma  2  del  medesimo  articolo  3  del
          decreto-legge n. 16 del 2020; 
                  c) l'Agenzia per la coesione territoriale  per  gli
          interventi previsti dal  decreto  di  cui  all'articolo  9,
          comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del  2022,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. 
                7-bis. Con uno o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, da adottare entro 45  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto su  proposta
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il  Ministro  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'
          sostenibili, sono determinate le modalita'  di  accesso  al
          Fondo di  cui  al  comma  7,  di  assegnazione  e  gestione
          finanziaria  delle  relative  risorse  secondo  i  seguenti
          criteri: 
                  a) fissazione di un termine  per  la  presentazione
          delle istanze di assegnazione delle risorse da parte  delle
          Amministrazioni statali finanziatrici  degli  interventi  o
          titolari dei relativi  programmi  di  investimento  secondo
          modalita' telematiche e relativo corredo informativo; 
                  b) ai fini dell'assegnazione delle risorse, i  dati
          necessari,  compresi  quelli  di  cui  al  comma  6,   sono
          verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso
          sistemi  informativi  del  Dipartimento  della   Ragioneria
          generale dello Stato; 
                  c) l'assegnazione delle risorse avviene sulla  base
          del  cronoprogramma   procedurale   e   finanziario   degli
          interventi,  verificato  ai  sensi  della  lettera   b)   e
          costituisce  titolo  per   l'avvio   delle   procedure   di
          affidamento delle opere pubbliche; 
                  d)  effettuazione  dei  trasferimenti  secondo   le
          procedure stabilite dalla citata legge n. 183  del  1987  e
          dal regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 dicembre  1988,  n.  568,  sulla  base  delle
          richieste  presentate  dalle  amministrazioni,  nei  limiti
          delle disponibilita' di cassa;  per  le  risorse  destinate
          agli interventi del PNRR, i trasferimenti  sono  effettuati
          in favore dei conti di tesoreria Next Generation  UE-Italia
          gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla
          successiva  erogazione  in  favore  delle   Amministrazioni
          aventi diritto, con le procedure del PNRR; 
                  e) determinazione delle modalita'  di  restituzione
          delle economie derivanti dai ribassi d'asta non  utilizzate
          al completamento degli interventi ovvero  dall'applicazione
          delle clausole di revisione dei prezzi di cui  all'articolo
          29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4  del  2022,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del  2022.
          Le  eventuali  risorse  del  Fondo  gia'  trasferite   alle
          stazioni appaltanti devono essere versate  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo; 
                  f) fermo restando l'integrale soddisfacimento delle
          richieste di accesso al Fondo di cui al comma 7, previsione
          della possibilita' di far fronte alle maggiori esigenze dei
          Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13. 
                7-ter.  Per  gli   interventi   degli   enti   locali
          finanziati  con  risorse  previste  dal  regolamento   (UE)
          2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, con i decreti  di
          cui al comma 7-bis puo' essere assegnato  direttamente,  su
          proposta delle Amministrazioni  statali  finanziatrici,  un
          contributo per fronteggiare i  maggiori  costi  di  cui  al
          comma 7, tenendo conto  dei  cronoprogrammi  procedurali  e
          finanziari  degli  interventi  medesimi,  e  sono  altresi'
          stabilite   le   modalita'   di    verifica    dell'importo
          effettivamente spettante, anche  tenendo  conto  di  quanto
          previsto dal comma 6. 
                7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 e'  incrementato
          di complessivi 900 milioni di euro, di cui 180  milioni  di
          euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno  2023,
          125 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per
          l'anno 2025, 65 milioni di  euro  per  l'anno  2026  e  235
          milioni di euro per l'anno 2027, destinato agli  interventi
          del Piano nazionale per gli investimenti  complementari  al
          Piano  nazionale  di   ripresa   e   resilienza,   di   cui
          all'articolo 1 del decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,
          n. 101, secondo le modalita' definite ai  sensi  del  comma
          7-bis e relativamente  alle  procedure  di  affidamento  di
          lavori delle opere avviate  successivamente  alla  data  di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto  e  fino  al  31
          dicembre 2022 la cui  realizzazione  deve  essere  ultimata
          entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali  risorse  eccedenti
          l'importo finalizzato  agli  interventi  di  cui  al  primo
          periodo rimangono nella disponibilita' del Fondo per essere
          utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti. 
                8. Fino  al  31  dicembre  2023,  in  relazione  agli
          accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del  codice
          dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.  50
          del 2016, con termine finale di presentazione  dell'offerta
          entro il 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti, ai  fini
          della esecuzione di  detti  accordi  secondo  le  modalita'
          previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo  54
          del  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 50 del  2016  e  nei  limiti  delle  risorse
          complessivamente stanziate per il finanziamento dei  lavori
          previsti  dall'accordo  quadro,   utilizzano   i   prezzari
          aggiornati secondo le modalita' di cui al comma 2 ovvero di
          cui al comma 3 del presente  articolo,  fermo  restando  il
          ribasso  formulato  in   sede   di   offerta   dall'impresa
          aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo.  In  relazione
          all'esecuzione  degli  accordi  quadro  di  cui  al   primo
          periodo, si  applicano,  altresi',  le  previsioni  di  cui
          all'articolo  29  del  decreto-legge   n.   4   del   2022,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del  2022.
          Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e  4  si  applicano
          anche  alle  lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate   dal
          direttore   dei   lavori,   ovvero   annotate,   sotto   la
          responsabilita' del  direttore  dei  lavori,  nel  libretto
          delle misure dal 1° gennaio 2022  e  fino  al  31  dicembre
          2022, relativamente ad appalti di lavori basati su  accordi
          quadro gia' in esecuzione alla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto. 
                9. All'articolo 29 del decreto-legge n. 4  del  2022,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del  2022,
          il comma 11- bis e' abrogato. 
                10. All'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo  2022,
          n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
          2022, n. 34, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati. 
                11. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma  1,
          del decreto-legge 21 marzo 2022,  n.  21,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  20  maggio  2022,  n.  51,  si
          applicano  anche  alle   istanze   di   riconoscimento   di
          contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma
          4, lettera a) del presente articolo. 
                12.  Le  disposizioni  del  presente   articolo,   ad
          esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e  3,  si
          applicano anche agli appalti pubblici  di  lavori,  nonche'
          agli accordi quadro di lavori di cui  all'articolo  54  del
          decreto legislativo n.  50  del  2016  delle  societa'  del
          gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.A. e degli altri
          soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II  del
          medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016,  limitatamente
          alle attivita' previste nel citato capo  I  e  qualora  non
          applichino i prezzari regionali, con riguardo  ai  prezzari
          dagli stessi utilizzati e aggiornati entro  il  termine  di
          cui al primo  periodo  del  citato  comma  2  del  presente
          articolo. In relazione ai contratti affidati  a  contraente
          generale dalle societa' del gruppo Ferrovie dello  Stato  e
          dall'ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata  in  vigore
          del presente  decreto  le  cui  opere  siano  in  corso  di
          esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento  agli
          importi delle lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate  dal
          direttore dei  lavori  dal  1°  gennaio  2022  fino  al  31
          dicembre 2023. 
                12-bis. Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano,  per  quanto  compatibili,  anche  ai  contratti
          pubblici stipulati ai  sensi  del  decreto  legislativo  15
          novembre 2011, n. 208. 
                13. In  considerazione  delle  istanze  presentate  e
          dell'utilizzo  effettivo  delle   risorse,   al   fine   di
          assicurare  la  tempestiva  assegnazione  delle  necessarie
          disponibilita'  per  le  finalita'  di  cui   al   presente
          articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei
          fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle
          finanze e'  autorizzato  ad  apportare  tra  gli  stati  di
          previsione interessati, anche mediante apposito  versamento
          all'entrata  del  bilancio   dello   Stato   e   successiva
          riassegnazione alla spesa, per ciascun  anno  del  triennio
          2022-2024  e  limitatamente  alle  sole  risorse   iscritte
          nell'anno    interessato,    le    occorrenti    variazioni
          compensative annuali tra le dotazioni finanziarie  previste
          a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi  di  finanza
          pubblica. 
                14.  Agli  oneri  derivanti  dai   commi   5   e   7,
          quantificati in 3.000 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,
          2.750 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1.500 milioni di
          euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di
          euro per l'anno 2026, si provvede  ai  sensi  dell'articolo
          58.». 
              - Si riporta l'articolo 24, comma 5, del  decreto-legge
          24  febbraio  2023,  n.  13   (Disposizioni   urgenti   per
          l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza
          (PNRR)   e   del   Piano   nazionale   degli   investimenti
          complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle
          politiche di coesione e della  politica  agricola  comune),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile  2023,
          n. 41: 
                «Art.  24  (Disposizioni  di  semplificazione   degli
          interventi di edilizia scolastica  a  sostegno  degli  enti
          locali). - 1.- 4. (omissis) 
                5. Al fine di garantire il raggiungimento del  target
          connesso alla Missione 2 - Componente 3 - Investimento  1.1
          del PNRR e' autorizzata la spesa di 8 milioni di  euro  per
          l'anno 2023 finalizzata alla locazione di immobili o per il
          noleggio di strutture  modulari  ad  uso  scolastico.  Agli
          oneri di cui al presente comma, pari a 8  milioni  di  euro
          per  l'anno  2023,  si  provvede  mediante  utilizzo  delle
          risorse  di  cui  all'articolo  3,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n.  65  ,  che  sono  assegnate
          tutte in anticipazione, salvo successivo monitoraggio, agli
          enti locali  individuati  per  le  esigenze  relative  alla
          continuita' didattica nell'anno scolastico 2023/2024. 
                6.- 6-bis. (omissis)».