Art. 12 
 
                  Disposizioni per il rafforzamento 
            del rispetto dell'(( obbligo di istruzione )) 
 
  ((  01.  L'articolo  114  del  testo   unico   delle   disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e' sostituito dal seguente: 
    «Art.    114 (Vigilanza    sull'adempimento    dell'obbligo    di
istruzione). - 1. Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo  di
istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27  dicembre
2006, n. 296, il sindaco,  mediante  accesso  all'Anagrafe  nazionale
dell'istruzione (ANIST) istituita ai  sensi  dell'articolo  62-quater
del  codice  dell'amministrazione  digitale,  di   cui   al   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individua i minori non in regola con
il  predetto  obbligo  e  ammonisce  senza  ritardo  il  responsabile
dell'adempimento dell'obbligo  medesimo  invitandolo  ad  ottemperare
alla legge. 
    2. Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, ai  medesimi  fini  di
cui al comma 1, i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco,  entro
il mese di ottobre, i dati relativi ai minori,  soggetti  all'obbligo
di istruzione di cui  all'articolo  1,  comma  622,  della  legge  27
dicembre 2006,  n.  296,  regolarmente  iscritti  presso  le  proprie
istituzioni scolastiche. 
    3.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare   del   Ministro
dell'istruzione e del merito, previa intesa  in  sede  di  Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e  sentito  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali, sono definiti, ai fini  del  comma  2,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
disposizione,  i  soggetti  cui  possono  essere  comunicati  i  dati
personali, le operazioni di  trattamento,  le  misure  appropriate  e
specifiche per tutelare  i  diritti  degli  interessati,  nonche'  le
misure  di  sicurezza  di  cui  al  regolamento  (UE)  2016/679   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 
    4. Il dirigente scolastico verifica  la  frequenza  degli  alunni
soggetti all'obbligo di  istruzione,  individuando  quelli  che  sono
assenti per piu' di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso
di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno  non
riprenda la frequenza  entro  sette  giorni  dalla  comunicazione  al
responsabile  dell'adempimento   dell'obbligo   di   istruzione,   il
dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il  sindaco  affinche'
questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo  invitandolo
ad  ottemperare  alla  legge.  In  ogni  caso,  costituisce  elusione
dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno  un  quarto
del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi. 
    5. In caso di violazione dell'obbligo di  istruzione  di  cui  al
comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice  di
procedura  penale  se  la   persona   responsabile   dell'adempimento
dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti
l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di  salute,
o con altri impedimenti  gravi,  la  mancata  iscrizione  del  minore
presso una scuola del sistema nazionale di istruzione  o  non  ve  lo
presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti  il  sindaco
procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale  in
caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4. 
    6. Si considerano giustificate le assenze  dalla  scuola  di  cui
all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre  1988,  n.  516,  e
all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101. 
    7. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano  a
tutti  i  soggetti  responsabili  della  vigilanza   sull'adempimento
dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1,  comma  622,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
    8. All'attuazione  del  presente  articolo  si  provvede  con  le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente ». )) 
  1. Dopo  l'articolo  570-bis  del  codice  penale  e'  inserito  il
seguente: 
    «Art.  570-ter  (Inosservanza  dell'obbligo  dell'istruzione  dei
minori).  -  Il  responsabile  dell'adempimento  dell'((  obbligo  di
istruzione )) che, ammonito ai sensi dell'articolo 114,  ((  comma  1
del testo unico di cui al decreto legislativo )) 16 aprile  1994,  n.
297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o  non
giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, (( la
mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale
di  istruzione,  ))  o  non  ve  lo  presenta  entro  una   settimana
dall'ammonizione, e' punito con la reclusione fino a due anni. 
    Il responsabile dell'adempimento dell' (( obbligo  di  istruzione
)) che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, (( comma  4,  del  testo
unico di cui al decreto legislativo )) 16 aprile  1994,  n.  297  per
assenze  ingiustificate  del  minore  durante  il   corso   dell'anno
scolastico tali da costituire elusione dell'(( obbligo di  istruzione
)), non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore  o  non
giustifica con motivi di  salute,  o  con  altri  impedimenti  gravi,
l'assenza del minore dalla scuola, o non ve  lo  presenta  entro  una
settimana dall'ammonizione, e' punito con la  reclusione  fino  a  un
anno.». 
    2. (( Quando acquisisce la notizia dei reati di cui  all'articolo
570-ter del codice  penale,  introdotto  dal  comma  1  del  presente
articolo )), il pubblico ministero ne informa (( senza ritardo ))  il
procuratore della Repubblica presso il (( tribunale per  i  minorenni
)), per le eventuali iniziative di competenza ai sensi  dell'articolo
336 del codice civile. 
    3. L'articolo 731 del codice penale e' abrogato. 
    4. Al  decreto-legge  4  maggio  2023,  n.  48,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 2, comma 2, lettera d), le  parole:  «comma  3»
sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 3-bis»; 
      (( b) all'articolo 2, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis. Non ha altresi' diritto al trasferimento dell'Assegno
di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni  non
sia documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione  nell'ambito
del patto per l'inclusione»; )) 
      c) all'articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        1) dopo il comma 3, e' inserito  il  seguente:  «3-bis.  Alla
condanna in via definitiva del  beneficiario  per  il  reato  di  cui
all'articolo  570-ter  del  codice  penale,  nonche'  alla   sentenza
definitiva adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice
di procedura penale, in deroga  alle  previsioni  dell'articolo  445,
comma  1-bis,  del  medesimo  codice,  consegue  la  sospensione  del
beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza  scolastica  del
minore  documentata  con  certificazione  rilasciata  dal   dirigente
scolastico, ovvero,  in  mancanza  di  tale  certificazione,  per  un
periodo di due anni.»; 
        2) al comma 4, le parole: «al comma 3» sono sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 3 e 3-bis »; 
        3) al comma 5, le parole: «(( dal comma 3 ))» sono sostituite
dalle seguenti: « (( dai commi 3 e 3-bis ))». 
  (( 4-bis. All'attuazione delle previsioni di  cui  al  comma  3-bis
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 48 del  2023,  introdotto  dalla
lettera b) del comma 4 del presente articolo, si provvede con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'istruzione e del  merito,  da  adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per l'articolo  336  del  codice  civilesi  veda  nei
          riferimenti normativi all'articolo 7. 
              - Si riportano gli articoli 2 e 8 del  decreto-legge  4
          maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale
          e  l'accesso  al  mondo  del   lavoro),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  3  luglio  2023,  n.  85,  come
          modificati dalla presente legge: 
                «Art. 2 (Beneficiari). - 1. L'Assegno  di  inclusione
          e' riconosciuto, a richiesta  di  uno  dei  componenti  del
          nucleo familiare, a garanzia delle necessita' di inclusione
          dei componenti di nuclei familiari  con  disabilita',  come
          definita ai sensi del regolamento di  cui  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.
          159,  nonche'  dei  componenti  minorenni  o   con   almeno
          sessant'anni di eta' ovvero dei componenti in condizione di
          svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei
          servizi  socio-sanitari  territoriali   certificati   dalla
          pubblica amministrazione. 
                2. I nuclei  familiari  di  cui  al  comma  1  devono
          risultare, al momento della presentazione della richiesta e
          per tutta  la  durata  dell'erogazione  del  beneficio,  in
          possesso dei seguenti requisiti: 
                  a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di
          residenza  e  di  soggiorno,  il  richiedente  deve  essere
          cumulativamente: 
                    1) cittadino dell'Unione europea o suo  familiare
          che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto  di
          soggiorno permanente, ovvero cittadino di  paesi  terzi  in
          possesso del permesso di soggiorno UE per  soggiornanti  di
          lungo periodo, ovvero titolare dello status  di  protezione
          internazionale, di cui al decreto legislativo  19  novembre
          2007, n. 251; 
                    2) al momento della presentazione della  domanda,
          residente in Italia per almeno  cinque  anni,  di  cui  gli
          ultimi due anni in modo continuativo; 
                    3) residente in Italia. Tale requisito e'  esteso
          ai  componenti  del  nucleo  familiare  che  rientrano  nel
          parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4; 
                  b) con riferimento alla  condizione  economica,  il
          nucleo familiare del richiedente deve  essere  in  possesso
          congiuntamente di: 
                    1)  un  valore  dell'indicatore   di   situazione
          economica  equivalente,  di  seguito  ISEE,  in  corso   di
          validita', non superiore a euro 9.360; nel caso  di  nuclei
          familiari con  minorenni,  l'ISEE  e'  calcolato  ai  sensi
          dell'articolo 7 del citato regolamento di  cui  al  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 
                    2) un valore del reddito familiare  inferiore  ad
          una  soglia  di  euro  6.000  annui  moltiplicata  per   il
          corrispondente parametro della scala di equivalenza di  cui
          al comma 4. Se il nucleo familiare e' composto  da  persone
          tutte di eta' pari o superiore a 67 anni ovvero da  persone
          di eta' pari o superiore a 67 anni  e  da  altri  familiari
          tutti  in  condizioni  di  disabilita'  grave  o   di   non
          autosufficienza, la soglia di reddito familiare e'  fissata
          in euro 7.560 annui, moltiplicata secondo la medesima scala
          di equivalenza. Il predetto requisito anagrafico di 67 anni
          e' adeguato agli incrementi della speranza di vita ai sensi
          dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, ed e' da intendersi come tale ovunque  ricorra  nel
          presente Capo. Dal reddito familiare, determinato ai  sensi
          dell'articolo 4, comma 2, del decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri n. 159 del  2013,  sono  detratti  i
          trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE e  al  medesimo
          reddito familiare sono sommati tutti  quelli  in  corso  di
          godimento, che saranno rilevati nell'ISEE, da  parte  degli
          stessi componenti, fatta eccezione per le  prestazioni  non
          sottoposte alla prova dei mezzi. Nel reddito  familiare  di
          cui al presente articolo sono, inoltre, incluse le pensioni
          dirette e indirette, in corso di  godimento  da  parte  dei
          componenti il nucleo familiare, con  decorrenza  successiva
          al periodo di riferimento dell'ISEE in corso di  validita',
          fermo restando quanto previsto dal decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013  in  materia  di
          ISEE corrente. Nel calcolo del reddito familiare di cui  al
          presente articolo non si computa quanto percepito a  titolo
          di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza ovvero
          di altre misure nazionali o  regionali  di  contrasto  alla
          poverta'. I  compensi  di  lavoro  sportivo  nell'area  del
          dilettantismo che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6,  del
          decreto  legislativo  28  febbraio   2021,   n.   36,   non
          costituiscono  base  imponibile  ai   fini   fiscali   fino
          all'importo complessivo annuo di euro 15.000, sono  inclusi
          nel  valore  del  reddito  familiare  di  cui  al  presente
          articolo  ai  fini  della  valutazione   della   condizione
          economica del nucleo familiare; 
                    3) un valore  del  patrimonio  immobiliare,  come
          definito  ai  fini  dell'ISEE,  diverso   dalla   casa   di
          abitazione  di  valore  ai  fini  dell'imposta   municipale
          propria (IMU) non superiore a euro 150.000,  non  superiore
          ad euro 30.000; 
                    4)  un  valore  del  patrimonio  mobiliare,  come
          definito ai fini dell'ISEE, non superiore a una  soglia  di
          euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per  ogni  componente
          il nucleo familiare successivo al primo, fino a un  massimo
          di euro 10.000, incrementato di ulteriori  euro  1.000  per
          ogni minorenne successivo al secondo; i predetti  massimali
          sono ulteriormente incrementati  di  euro  5.000  per  ogni
          componente in condizione di disabilita' e di euro 7.500 per
          ogni componente in condizione di disabilita' grave o di non
          autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE,  presente
          nel nucleo; 
                  c) con riferimento al godimento di beni durevoli  e
          ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare
          deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni: 
                    1) nessun componente  il  nucleo  familiare  deve
          essere  intestatario  a  qualunque  titolo  o  avere  piena
          disponibilita' di autoveicoli  di  cilindrata  superiore  a
          1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a  250  cc.,
          immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti
          la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i  motoveicoli  per
          cui e' prevista una agevolazione fiscale  in  favore  delle
          persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente; 
                    2) nessun componente deve essere  intestatario  a
          qualunque titolo o avere piena  disponibilita'  di  navi  e
          imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del
          codice  della  nautica  da  diporto,  di  cui  al   decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonche'  di  aeromobili
          di ogni genere come definiti dal codice della navigazione; 
                  d) per il beneficiario dell'Assegno di  inclusione,
          la mancata sottoposizione a misura cautelare personale o  a
          misura di prevenzione,  nonche'  la  mancanza  di  sentenze
          definitive di condanna o adottate ai sensi  degli  articoli
          444 e seguenti del codice di procedura  penale  intervenute
          nei dieci  anni  precedenti  la  richiesta,  come  indicate
          nell'articolo 8, commi 3 e 3-bis. 
                3. Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo
          familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi di
          cui all'articolo 6, comma 4, risulta disoccupato a  seguito
          di dimissioni volontarie, nei dodici mesi  successivi  alla
          data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta
          causa nonche' la risoluzione consensuale  del  rapporto  di
          lavoro  intervenuta  nell'ambito  della  procedura  di  cui
          all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604. 
                3-bis.  Non  ha  altresi'  diritto  al  trasferimento
          dell'Assegno di inclusione il nucleo familiare  per  i  cui
          componenti  minorenni  non  sia  documentato  l'adempimento
          dell'obbligo  di  istruzione  nell'ambito  del  patto   per
          l'inclusione. 
                4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al
          comma 2, lettera b), numero 2), corrispondente a  una  base
          di  garanzia  di   inclusione   per   le   fragilita'   che
          caratterizzano il nucleo, e' pari a 1 ed  e'  incrementato,
          fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato
          a  2,3  in  presenza  di  componenti   in   condizione   di
          disabilita' grave o non autosufficienza: 
                  a)  di  0,50  per  ciascun  altro  componente   con
          disabilita' o non autosufficiente, secondo quanto  previsto
          dall'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri n. 159 del 2013; 
                  b) di 0,40 per ciascun altro  componente  con  eta'
          pari o superiore a 60 anni; 
                  c)  di  0,40  per  un  componente  maggiorenne  con
          carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5; 
                  d) di 0,30 per ciascun altro componente  adulto  in
          condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in
          programmi  di  cura  e  di  assistenza  certificati   dalla
          pubblica amministrazione; 
                  e) di 0,15 per ciascun minore di eta', fino a due; 
                  f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di eta'  oltre
          il secondo. (8) 
                5. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza  i
          componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui
          risiedono in strutture a totale carico pubblico.  Non  sono
          conteggiati nella scala di  equivalenza  i  componenti  del
          nucleo  familiare  nei  periodi   di   interruzione   della
          residenza in Italia ai sensi del comma 10. 
                6.  Ai  fini  del  riconoscimento   dell'Assegno   di
          inclusione,  il  nucleo  familiare  e'  definito  ai  sensi
          dell'articolo 3 del decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri n. 159 del 2013, e si  applicano  le  seguenti
          disposizioni: 
                  a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a
          seguito di separazione o divorzio,  qualora  autorizzati  a
          risiedere nella stessa abitazione; 
                  b) i componenti gia' facenti  parte  di  un  nucleo
          familiare, come definito ai fini dell'ISEE, o del  medesimo
          nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne
          parte anche a seguito di  variazioni  anagrafiche,  qualora
          continuino a risiedere nella medesima abitazione; 
                  b-bis)  i  soggetti  inseriti   nei   percorsi   di
          protezione relativi alla violenza di  genere  costituiscono
          sempre un nucleo familiare a se', anche ai fini dell'ISEE. 
                7. Nel valore dei trattamenti assistenziali,  di  cui
          al comma 2, lettera b), numero 2), non rilevano: 
                  a)  le  erogazioni  relative  all'assegno  unico  e
          universale; 
                  b)  le  erogazioni   riferite   al   pagamento   di
          arretrati; 
                  c) le specifiche  e  motivate  misure  di  sostegno
          economico  di  carattere   straordinario,   aggiuntive   al
          beneficio economico dell'Assegno di inclusione, individuate
          nell'ambito del progetto personalizzato a valere su risorse
          del comune o dell'ambito territoriale; 
                  d) le maggiorazioni compensative definite a livello
          regionale  per   le   componenti   espressamente   definite
          aggiuntive   al   beneficio   economico   dell'Assegno   di
          inclusione; 
                  e) le riduzioni nella  compartecipazione  al  costo
          dei servizi, nonche' eventuali esenzioni e agevolazioni per
          il pagamento di tributi; 
                  f) le erogazioni a  fronte  di  rendicontazione  di
          spese sostenute ovvero le  erogazioni  in  forma  di  buoni
          servizio  o  altri  titoli  che  svolgono  la  funzione  di
          sostituzione di servizi. 
                8. I redditi e i beni patrimoniali eventualmente  non
          compresi nell'ISEE sono dichiarati all'atto della richiesta
          del beneficio e valutati a tal fine. 
                9. L'Assegno di  inclusione  e'  compatibile  con  il
          godimento di ogni strumento di sostegno al reddito  per  la
          disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni  di
          cui al presente articolo. Ai fini del diritto al  beneficio
          e  della  definizione  dell'ammontare  del  medesimo,   gli
          emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla
          disciplina dell'ISEE. 
                10. Ai soli fini del presente decreto, la continuita'
          della residenza si  intende  interrotta  nella  ipotesi  di
          assenza dal territorio  italiano  per  un  periodo  pari  o
          superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi  di
          assenza dal territorio  italiano  per  un  periodo  pari  o
          superiore a quattro mesi anche non  continuativi  nell'arco
          di diciotto  mesi.  Non  interrompono  la  continuita'  del
          periodo, anche se superiori a due  mesi  continuativi  o  a
          quattro mesi complessivi nell'arco  di  diciotto  mesi,  le
          assenze per gravi e documentati motivi di salute.» 
                «Art. 8 (Sanzioni e responsabilita' penale, contabile
          e disciplinare). - 1. Salvo che il fatto  costituisca  piu'
          grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il
          beneficio  economico  di  cui  all'articolo  3,  ovvero  il
          beneficio  economico  di  cui  all'articolo  12,  rende   o
          utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti  cose
          non vere, ovvero omette informazioni dovute, e' punito  con
          la reclusione da due a sei anni. 
                2.  L'omessa  comunicazione  delle   variazioni   del
          reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attivita'
          irregolari,  nonche'  di  altre   informazioni   dovute   e
          rilevanti ai fini del mantenimento del  beneficio  indicato
          al comma 1 e' punita con la reclusione da uno a tre anni. 
                3. Alla condanna in via definitiva  del  beneficiario
          per i reati di cui ai commi 1 e 2  o  per  un  delitto  non
          colposo  che  comporti  l'applicazione  di  una  pena   non
          inferiore a un anno di reclusione, anche se  sostituita  da
          una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo  comma,
          numeri  1),  2)  e   3),   del   codice   penale,   nonche'
          all'applicazione con provvedimento definitivo di una misura
          di  prevenzione  da   parte   dell'autorita'   giudiziaria,
          consegue, di diritto, l'immediata decadenza dal beneficio e
          il beneficiario  e'  tenuto  alla  restituzione  di  quanto
          indebitamente percepito. La disposizione di  cui  al  primo
          periodo si applica anche in caso di  sentenza  adottata  ai
          sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura
          penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445,  comma
          1-bis, del medesimo codice. La decadenza e'  comunicata  al
          beneficiario  dall'INPS.  Il  beneficio  non  puo'   essere
          nuovamente richiesto prima che  siano  decorsi  dieci  anni
          dalla definitivita' della sentenza oppure dalla revoca,  o,
          comunque, dalla perdita  o  cessazione  degli  effetti  del
          decreto di applicazione della misura di prevenzione. 
                3-bis.  Alla   condanna   in   via   definitiva   del
          beneficiario per il reato di cui all'articolo  570-ter  del
          codice penale, nonche' alla sentenza definitiva adottata ai
          sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura
          penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445,  comma
          1-bis, del medesimo codice,  consegue  la  sospensione  del
          beneficio  fino  alla  ripresa  della  regolare   frequenza
          scolastica  del  minore  documentata   con   certificazione
          rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di
          tale certificazione, per un periodo di due anni. 
                4. Nei casi di cui ai commi 3  e  3-bis,  qualora  il
          condannato abbia reso la dichiarazione di cui al comma  16,
          e comunque quando risulta dagli atti  che  il  destinatario
          del  provvedimento  giudiziale  gode  del   beneficio,   le
          decisioni sono comunicate  dalla  cancelleria  del  giudice
          all'INPS entro quindici giorni dal passaggio  in  giudicato
          della  sentenza  o  dall'applicazione   della   misura   di
          prevenzione con provvedimento definitivo. 
                5. Fermo restando  quanto  previsto  dai  commi  3  e
          3-bis, quando l'amministrazione  erogante  accerta  la  non
          corrispondenza  al  vero  delle   dichiarazioni   e   delle
          informazioni  poste  a   fondamento   dell'istanza   ovvero
          l'omessa o mendace successiva  comunicazione  di  qualsiasi
          intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e  della
          composizione del nucleo familiare dell'istante,  la  stessa
          amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio. A
          seguito  della  revoca,  il  beneficiario  e'  tenuto  alla
          restituzione di quanto indebitamente percepito. 
                6. Il nucleo familiare che  percepisce  l'Assegno  di
          inclusione  decade  dal  beneficio  se  un  componente  del
          nucleo, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6: 
                  a) non si presenta presso i servizi  sociali  o  il
          servizio per il  lavoro  competente  nel  termine  fissato,
          senza un giustificato motivo; 
                  b) non sottoscrive il patto per l'inclusione  o  il
          patto di servizio personalizzato, di  cui  all'articolo  4,
          salvi i casi di esonero; 
                  c)  non  partecipa,  in  assenza  di   giustificato
          motivo,  alle  iniziative  di  carattere  formativo  o   di
          riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o
          di  attivazione,  comunque  denominate,  nelle   quali   e'
          inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto
          dal patto di servizio personalizzato, ovvero  non  rispetta
          gli impegni concordati con i  servizi  sociali  nell'ambito
          del   percorso   personalizzato,   ovvero   non   frequenta
          regolarmente un percorso  di  istruzione  degli  adulti  di
          primo livello, previsto dall'articolo 4, comma  1,  lettera
          a), del regolamento di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o  comunque  funzionale
          all'adempimento dell'obbligo di istruzione; 
                  d) non  accetta,  senza  giustificato  motivo,  una
          offerta di lavoro ai sensi dell'articolo  9,  relativamente
          ai componenti del nucleo attivabili al lavoro; 
                  e) non rispetta le previsioni di  cui  all'articolo
          3, commi 7,  8,  10  e  11  ovvero  effettua  comunicazioni
          mendaci in  modo  da  determinare  un  beneficio  economico
          maggiore; 
                  f) non presenta  una  DSU  aggiornata  in  caso  di
          variazione del nucleo familiare; 
                  g)  viene  trovato,  nel  corso   delle   attivita'
          ispettive svolte  dalle  competenti  autorita',  intento  a
          svolgere attivita' di lavoro, senza  aver  provveduto  alle
          prescritte comunicazioni di cui all'articolo 3. 
                7. Gli importi di cui all'articolo 38, comma  3,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto
          delle  spese  di   recupero,   sono   riversati   dall'INPS
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati
          al Fondo per il sostegno alla poverta' e  per  l'inclusione
          attiva di cui all'articolo 1, comma  321,  della  legge  29
          dicembre 2022, n. 197. 
                8. In tutti i casi  di  revoca  o  di  decadenza  dal
          beneficio, l'INPS dispone l'immediata disattivazione  della
          Carta di inclusione di cui all'articolo 4, comma 8. 
                9. Nei casi diversi da quelli di cui al comma  3,  il
          beneficio puo' essere richiesto da un componente il  nucleo
          familiare  solo   decorsi   sei   mesi   dalla   data   del
          provvedimento di revoca o decadenza. 
                10.  Tutti  i  soggetti,  che  accedono  al   sistema
          informativo di cui all'articolo 5, mettono a  disposizione,
          immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data
          dalla quale ne sono  venuti  a  conoscenza,  attraverso  il
          medesimo sistema informativo,  le  informazioni  sui  fatti
          suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al  presente
          articolo. L'INPS, per il tramite del sistema informativo di
          cui all'articolo 5, mette a  disposizione  dei  centri  per
          l'impiego  e   dei   comuni   gli   eventuali   conseguenti
          provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio. Nei casi
          di  dichiarazioni  mendaci  e  di   conseguente   accertato
          illegittimo godimento del beneficio, i soggetti preposti ai
          controlli  e  alle  verifiche   trasmettono   all'autorita'
          giudiziaria,  entro  dieci  giorni  dall'accertamento,   la
          documentazione completa relativa alla verifica. 
                11. I comuni sono responsabili delle verifiche e  dei
          controlli   anagrafici,   attraverso    l'incrocio    delle
          informazioni  dichiarate  ai  fini  dell'ISEE  con   quelle
          disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle  raccolte
          dai servizi sociali e ogni  altra  informazione  utile  per
          individuare omissioni nelle dichiarazioni  o  dichiarazioni
          mendaci al fine del riconoscimento del beneficio. I  comuni
          provvedono alle attivita' di cui al presente  articolo  con
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente. 
                12.  Il  mancato  o  non  corretto  espletamento  dei
          controlli e  delle  verifiche  di  cui  al  presente  capo,
          nonche'  la  mancata  comunicazione  dell'accertamento  dei
          fatti  suscettibili  di  dar  luogo  alla  revoca  o   alla
          decadenza dal  beneficio,  determinano  la  responsabilita'
          amministrativo-contabile      del      personale      delle
          amministrazioni   interessate,   degli    altri    soggetti
          incaricati e, comunque,  preposti  allo  svolgimento  delle
          citate funzioni, ai sensi dell'articolo 1  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20. Le condotte di cui al  presente  comma
          sono altresi'  valutate  ai  fini  dell'accertamento  della
          responsabilita' disciplinare dell'autore. 
                13. All'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge
          22 febbraio 2002, n.  12,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in  fine,
          le  seguenti  parole:  "ovvero  di  lavoratori  beneficiari
          dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione
          e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48". 
                14. Nei confronti del beneficiario o del  richiedente
          cui e' applicata una misura cautelare personale  o  che  e'
          destinatario di uno dei provvedimenti di  cui  al  comma  3
          prima che diventino definitivi, l'erogazione del  beneficio
          e' sospesa. La medesima sospensione si  applica  anche  nei
          confronti del beneficiario  o  del  richiedente  dichiarato
          latitante  ai  sensi  dell'articolo  296  del   codice   di
          procedura penale o  che  si  e'  sottratto  volontariamente
          all'esecuzione della pena. In tali casi, il soggetto non e'
          calcolato nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2,
          comma 4. 
                15. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 14
          sono adottati con effetto non retroattivo, rispettivamente,
          dal giudice  che  ha  disposto  la  misura  cautelare,  dal
          giudice  che  ha  emesso  la  sentenza  di   condanna   non
          definitiva, dal giudice che ha dichiarato la latitanza, dal
          giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero
          che ha emesso l'ordine di esecuzione  di  cui  all'articolo
          656 del codice di procedura penale al quale  il  condannato
          si e' volontariamente sottratto ovvero dal giudice  che  ha
          disposto la misura di  prevenzione  con  provvedimento  non
          definitivo. 
                16. Nel primo atto del procedimento cui  e'  presente
          l'indagato o l'imputato l'autorita' giudiziaria lo invita a
          dichiarare se gode del beneficio. 
                17.  Ai  fini  della  loro  immediata  esecuzione,  i
          provvedimenti di sospensione di cui ai commi 14 e  15  sono
          comunicati dall'autorita' giudiziaria procedente, entro  il
          termine di quindici giorni dalla  loro  adozione,  all'INPS
          per l'inserimento nelle piattaforme di cui  all'articolo  5
          che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o
          condannato. 
                18. La sospensione del beneficio puo' essere revocata
          dall'autorita'  giudiziaria  che  l'ha   disposta,   quando
          risultano  mancare,  anche  per  motivi  sopravvenuti,   le
          condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del  ripristino
          dell'erogazione degli importi  dovuti,  l'interessato  deve
          presentare  domanda  al   competente   ente   previdenziale
          allegando la copia del provvedimento giudiziario di  revoca
          della sospensione della prestazione. 
                19.  Le  risorse  derivanti  dai   provvedimenti   di
          sospensione di cui al comma 14 sono  accantonate  dall'INPS
          fino al momento in  cui  viene  accertata  la  quota  delle
          stesse  comunque  spettante  ai  soggetti  interessati  dal
          provvedimento di revoca. La restante parte delle risorse di
          cui al primo periodo e' versata  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato per essere riassegnata  ai  capitoli  di  spesa
          corrispondenti al Fondo di rotazione  per  la  solidarieta'
          alle vittime dei reati di  tipo  mafioso,  delle  richieste
          estorsive, dell'usura e dei  reati  intenzionali  violenti,
          nonche'  agli  orfani  dei  crimini   domestici,   e   agli
          interventi in favore delle vittime del terrorismo  e  della
          criminalita' organizzata, di cui alla legge 3 agosto  2004,
          n. 206. 
                20. Per le finalita' di cui  ai  commi  7  e  19,  il
          Ministero dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio.».