Art. 13 
 
         Applicazioni di controllo parentale nei dispositivi 
                    di comunicazione elettronica 
 
  1. Ai fini del presente articolo (( e dell'articolo 14 )),  trovano
applicazione le seguenti definizioni: 
    a)  controllo  parentale:   la   possibilita'   di   limitare   e
controllare, da parte dei genitori o  di  coloro  che  esercitano  la
responsabilita' genitoriale, l'accesso ai contenuti e/o alla rete  da
parte dei minori, mediante la scelta degli spazi digitali e dei tempi
di utilizzo; 
    b)  dispositivi  di   comunicazione   elettronica,   di   seguito
«dispositivi»: (( smartphone, computer, tablet  e,  ove  compatibili,
consolle di videogiochi )), e altri possibili oggetti connessi (( che
consentano  l'accesso  ai  browser,  ))  come  televisioni,  orologi,
assistenti vocali, sistemi di domotica e di «Internet delle cose»; 
    c)  applicazioni  di  controllo  parentale:  elementi  esterni  a
dispositivi di comunicazione elettronica, soluzioni a livello di rete
o  applicazioni  o  software   per   dispositivi   di   comunicazione
elettronica, facilmente comprensibili e accessibili agli utenti,  che
consentano il controllo parentale. 
  2. Al fine di garantire un  ambiente  digitale  sicuro  ai  minori,
nelle more che i produttori assicurino, all'atto dell'immissione  sul
mercato dei dispositivi, entro un anno (( dalla data  di  entrata  in
vigore  ))  del  presente  decreto,  che  i  sistemi  operativi   ivi
installati consentano l'utilizzo e  includano  la  disponibilita'  di
applicazioni (( di controllo parentale )), i fornitori di servizi  di
comunicazione   elettronica   assicurano   la    disponibilita'    di
applicazioni di controllo  parentale  nell'ambito  dei  contratti  di
fornitura nei servizi di comunicazione elettronica  disciplinati  dal
codice (( delle comunicazioni elettroniche,  ))  di  cui  al  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259. 
  3.  I  produttori  di  dispositivi,  anche  per  il   tramite   dei
distributori   operanti   in   Italia,   informano   l'utente   sulla
possibilita' e  ((  sull'importanza  di  utilizzare  applicazioni  di
controllo parentale )). Tale adempimento puo' essere assicurato anche
tramite l'inserimento nelle confezioni di vendita  di  uno  specifico
foglio illustrativo o tramite l'apposizione sulla confezione  di  uno
specifico supporto adesivo che, con apposita evidenziazione  grafica,
segnali, con chiarezza e semplicita', l'esistenza delle  applicazioni
(( di controllo parentale  ))  suddette,  potenzialmente  attivabili,
rinviando  per  maggiori  informazioni  ai  ((  siti  internet  della
Presidenza )) del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  per  le
politiche per la famiglia e  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni. L'adempimento informativo di cui al presente comma  e'
assicurato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto. 
  4. Il servizio di attivazione delle applicazioni  ((  di  controllo
parentale )), qualora richiesto dall'utente, deve essere  consentito,
nell'ambito dei  contratti  di  fornitura  del  servizio  principale,
tramite un dispositivo  di  comunicazione  elettronica,  senza  alcun
costo aggiuntivo. In  sede  di  prima  applicazione,  ai  fini  della
definizione  dei  contenuti  da  filtrare  ovvero  bloccare  e  delle
modalita' di realizzazione tecnica del filtro o del  blocco,  trovano
applicazione le disposizioni adottate dall'Autorita' per le  garanzie
nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30
aprile 2020, n. 28, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  25
giugno 2020, n. 70. 
  5. Nei pacchetti di offerte di cui al comma 4, destinate ai minori,
si  applicano  le  disposizioni  di  cui   all'articolo   7-bis   del
decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2020, n. 70. 
  6. I dati personali raccolti o generati durante l'attivazione delle
applicazioni  ((  di  controllo  parentale  ))  non  possono   essere
utilizzati per scopi commerciali e di profilazione. 
  7. I fornitori di servizi  di  comunicazione  elettronica  inviano,
entro 30 giorni dalla data di  entrata  in  vigore  ((  del  presente
decreto  )),  una  comunicazione  ai  propri  clienti  riguardo  alla
possibilita'  e  all'importanza  di   installare,   o   comunque   di
richiederne l'attivazione, sui dispositivi di cui al comma 1, lettera
b), gia' in uso, le applicazioni (( di controllo parentale )). 
  8. L'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  vigila  sulla
corretta applicazione del presente  articolo  e,  previa  diffida  ai
soggetti obbligati, applica le disposizioni di  cui  all'articolo  1,
comma 31, (( della legge )) 31 luglio 1997, n. 249. 
  (( 8-bis. Al comma 2 dell'articolo  1  del  decreto  legislativo  7
dicembre 2017, n. 203, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
«Sono da intendere quali opere cinematografiche tutte le opere visive
e  audiovisive  in  qualsiasi  forma  e  modalita'  di  riproduzione,
comprese quelle digitali su piattaforme di streaming o social». )) 
  ((  8-ter.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   a   dare
attuazione alle disposizioni del presente articolo nei  limiti  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  decreto  legislativo  1°agosto  2003,  n.   259,
          recante:  «Codice  delle  comunicazioni  elettroniche»,  e'
          pubblicato nella G.U. 15 settembre 2003, n. 214, S.O. 
              - Si riporta  l'articolo  7-bis  del  decreto-legge  30
          aprile 2020, n. 28 (Misure urgenti per la funzionalita' dei
          sistemi   di    intercettazioni    di    conversazioni    e
          comunicazioni,  ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di
          ordinamento penitenziario, nonche' disposizioni integrative
          e  di  coordinamento  in  materia  di   giustizia   civile,
          amministrativa   e   contabile   e   misure   urgenti   per
          l'introduzione   del   sistema   di   allerta    Covid-19),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno  2020,
          n. 70: 
                «Art. 7-bis (Sistemi di  protezione  dei  minori  dai
          rischi del cyberspazio). - 1. I contratti di fornitura  nei
          servizi  di  comunicazione  elettronica  disciplinati   dal
          codice di cui al decreto legislativo  1°  agosto  2003,  n.
          259, devono prevedere tra i servizi preattivati sistemi  di
          controllo  parentale  ovvero   di   filtro   di   contenuti
          inappropriati  per  i  minori  e  di  blocco  di  contenuti
          riservati ad  un  pubblico  di  eta'  superiore  agli  anni
          diciotto. 
                2. I servizi preattivati  di  cui  al  comma  1  sono
          gratuiti e disattivabili solo su richiesta del consumatore,
          titolare del contratto. 
                3. Gli operatori di telefonia, di reti  televisive  e
          di comunicazioni elettroniche assicurano adeguate forme  di
          pubblicita' dei servizi preattivati di cui al  comma  1  in
          modo da  assicurare  che  i  consumatori  possano  compiere
          scelte informate. 
                4. In caso di violazione degli  obblighi  di  cui  al
          presente  articolo,  l'Autorita'  per  le  garanzie   nelle
          comunicazioni  ordina  all'operatore  la  cessazione  della
          condotta  e   la   restituzione   delle   eventuali   somme
          ingiustificatamente addebitate agli  utenti,  indicando  in
          ogni caso un termine non inferiore a sessanta giorni  entro
          cui adempiere.». 
              - Si riporta l'articolo 1 della legge 31  luglio  1997,
          n. 249 (Istituzione dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle
          comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
          radiotelevisivo), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.   1   (Autorita'   per   le   garanzie    nelle
          comunicazioni).  -  1.  E'  istituita  l'Autorita'  per  le
          garanzie  nelle  comunicazioni,   di   seguito   denominata
          "Autorita'", la  quale  opera  in  piena  autonomia  e  con
          indipendenza di giudizio e di valutazione. 
                2.  Ferme  restando  le  attribuzioni   di   cui   al
          decreto-legge 1° dicembre 1993,  n.  487,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  29  gennaio  1994,  n.  71,  il
          Ministero delle poste e delle telecomunicazioni  assume  la
          denominazione di "Ministero delle comunicazioni". 
                3.  Sono  organi  dell'Autorita'  il  presidente,  la
          commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione
          per i  servizi  e  i  prodotti  e  il  consiglio.  Ciascuna
          commissione e' organo collegiale costituito dal  presidente
          dell'Autorita'  e  da  due  commissari.  Il  consiglio   e'
          costituito dal presidente  e  da  tutti  i  commissari.  Il
          Senato della Repubblica e la Camera dei  deputati  eleggono
          due commissari  ciascuno,  i  quali  vengono  nominati  con
          decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e
          ciascun deputato esprime il voto  indicando  un  nominativo
          per il consiglio. In caso di  morte,  di  dimissioni  o  di
          impedimento di un commissario, la Camera competente procede
          all'elezione di un nuovo commissario che  resta  in  carica
          fino alla scadenza ordinaria  del  mandato  dei  componenti
          l'Autorita'. Al commissario  che  subentri  quando  mancano
          meno di tre anni alla predetta scadenza  ordinaria  non  si
          applica il divieto di conferma di cui all'articolo 2, comma
          8, della legge 14 novembre  1995,  n.  481.  Il  presidente
          dell'Autorita' e' nominato con decreto del Presidente della
          Repubblica su proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico.
          La   designazione    del    nominativo    del    presidente
          dell'Autorita' e' previamente sottoposta  al  parere  delle
          competenti Commissioni parlamentari ai sensi  dell'articolo
          2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. I commissari ed  il
          presidente  sono  scelti  sulla  base  del  merito,   delle
          competenze e dalla conoscenza del settore, tra  persone  di
          riconosciuta  levatura  ed  esperienza  professionale,  che
          abbiano manifestato  e  motivato  il  proprio  interesse  a
          ricoprire tali  ruoli  ed  inviato  il  proprio  curriculum
          professionale. Prima della elezione  dei  commissari  e  la
          designazione  del  presidente,  i  curricula  ricevuti  dal
          Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e  dalla
          Presidenza del Consiglio dei ministri, entro  i  termini  e
          secondo le modalita' da questi fissati, sono pubblicati sui
          rispettivi siti istituzionali. 
                4.  La  Commissione  parlamentare   per   l'indirizzo
          generale  e  la  vigilanza  dei   servizi   radiotelevisivi
          verifica il rispetto delle norme previste dagli articoli  1
          e 4 della legge 14 aprile 1975,  n.  103,  dalla  legge  25
          giugno 1993, n. 206, e dall'articolo 1 del decreto-legge 23
          ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 650. 
                5.  Ai  componenti  dell'Autorita'  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8, 9,  10  e  11,
          della legge 14 novembre 1995, n. 481. 
                6.   Le   competenze   dell'Autorita'   sono    cosi'
          individuate: 
                  a) la commissione per le infrastrutture e  le  reti
          esercita le seguenti funzioni: 
                    1)   esprime   parere    al    Ministero    delle
          comunicazioni  sullo  schema   del   piano   nazionale   di
          ripartizione delle frequenze da approvare con  decreto  del
          Ministro delle comunicazioni, sentiti gli organismi di  cui
          al comma 3 dell'articolo 3 della legge 6  agosto  1990,  n.
          223,  indicando  le  frequenze  destinate  al  servizio  di
          protezione civile, in particolare per  quanto  riguarda  le
          organizzazioni di volontariato e  il  Corpo  nazionale  del
          soccorso alpino; 
                    2) elabora, avvalendosi anche  degli  organi  del
          Ministero delle comunicazioni e sentite  la  concessionaria
          pubblica  e  le  associazioni  a  carattere  nazionale  dei
          titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano
          nazionale di  ripartizione  delle  frequenze,  i  piani  di
          assegnazione delle frequenze, comprese quelle da  assegnare
          alle strutture di protezione civile ai sensi  dell'articolo
          11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per
          quanto riguarda le  organizzazioni  di  volontariato  e  il
          Corpo nazionale del soccorso  alpino,  e  li  approva,  con
          esclusione delle  bande  attribuite  in  uso  esclusivo  al
          Ministero  della  difesa   che   provvede   alle   relative
          assegnazioni.   Per   quanto   concerne   le    bande    in
          compartecipazione   con   il   Ministero   della    difesa,
          l'Autorita'  provvede  al  previo  coordinamento   con   il
          medesimo; 
                    3)  definisce,  fermo  restando  quanto  previsto
          dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n.  675,  le
          misure  di  sicurezza  delle   comunicazioni   e   promuove
          l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni
          per l'eliminazione  delle  interferenze  elettromagnetiche,
          anche attraverso la modificazione di  impianti,  sempreche'
          conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione; 
                    4)  sentito  il  parere   del   Ministero   delle
          comunicazioni e nel rispetto della  normativa  comunitaria,
          determina gli standard per  i  decodificatori  in  modo  da
          favorire la fruibilita' del servizio; 
                    4-bis) sentito  il  parere  del  Ministero  delle
          imprese e del made in Italy e nel rispetto della  normativa
          europea e internazionale, individua, per i  cavi  in  fibra
          ottica, gli standard tecnici a  cui  devono  attenersi  gli
          aggiudicatari    dei    bandi    per    la    realizzazione
          dell'infrastruttura di rete, in modo da assicurare adeguati
          livelli qualitativi e prestazioni elevate di connettivita'; 
                    5) cura la tenuta del registro degli operatori di
          comunicazione e postali al quale  si  devono  iscrivere  in
          virtu' della  presente  legge  i  soggetti  destinatari  di
          concessione ovvero di autorizzazione in base  alla  vigente
          normativa da parte dell'Autorita' o  delle  amministrazioni
          competenti, i fornitori  di  servizi  postali,  compresi  i
          fornitori di servizi di consegna  dei  pacchi,  le  imprese
          concessionarie  di  pubblicita'  da  trasmettere   mediante
          impianti  radiofonici  o  televisivi  o  da  diffondere  su
          giornali  quotidiani  o  periodici,   sul   web   e   altre
          piattaforme  digitali  fisse  o  mobili,  le   imprese   di
          produzione e  distribuzione  dei  programmi  radiofonici  e
          televisivi, i fornitori di servizi  di  intermediazione  on
          line e i motori di ricerca on line, anche se non stabiliti,
          che offrono servizi in Italia, i fornitori  di  servizi  di
          piattaforma per  la  condivisione  di  video  di  cui  alle
          disposizioni  attuative  della  direttiva  (UE)1808/2018  i
          prestatori di  servizi  della  societa'  dell'informazione,
          comprese le imprese di media monitoring e rassegne  stampa,
          nonche' quelle operanti nel settore del  video  on  demand,
          nonche' le imprese  editrici  di  giornali  quotidiani,  di
          periodici o riviste e le agenzie  di  stampa  di  carattere
          nazionale,  nonche'  le  imprese  fornitrici   di   servizi
          telematici e di telecomunicazioni ivi  compresa  l'editoria
          elettronica e digitale; nel registro sono altresi'  censite
          le infrastrutture di  diffusione  operanti  nel  territorio
          nazionale.  L'Autorita'  adotta  apposito  regolamento  per
          l'organizzazione  e  la  tenuta  del  registro  e  per   la
          definizione dei  criteri  di  individuazione  dei  soggetti
          tenuti all'iscrizione diversi da quelli  gia'  iscritti  al
          registro alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge; 
                    6)  dalla  data  di   entrata   in   vigore   del
          regolamento di cui al numero  5)  sono  abrogate  tutte  le
          disposizioni concernenti la tenuta e  l'organizzazione  del
          Registro nazionale della stampa e  del  Registro  nazionale
          delle  imprese  radiotelevisive  contenute  nella  legge  5
          agosto 1981, n. 416, e successive  modificazioni,  e  nella
          legge 6 agosto 1990, n. 223, nonche' nei regolamenti di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile  1982,
          n. 268, al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
          febbraio 1983, n. 49, e al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 27 marzo 1992, n.  255.  Gli  atti  relativi  ai
          registri  di  cui  al  presente  numero  esistenti   presso
          l'ufficio del Garante per la radiodiffusione  e  l'editoria
          sono trasferiti all'Autorita' ai fini  di  quanto  previsto
          dal numero 5); 
                    7) definisce  criteri  obiettivi  e  trasparenti,
          anche   con   riferimento   alle   tariffe   massime,   per
          l'interconnessione e per l'accesso alle  infrastrutture  di
          telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione; 
                    8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori
          delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che  i
          gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano
          i  diritti  di   interconnessione   e   di   accesso   alle
          infrastrutture  ai  soggetti  che  gestiscono  reti  ovvero
          offrono  servizi  di  telecomunicazione;  promuove  accordi
          tecnologici tra gli operatori del settore  per  evitare  la
          proliferazione di  impianti  tecnici  di  trasmissione  sul
          territorio. 
                    9)  sentite  le  parti  interessate,  dirime   le
          controversie in tema di  interconnessione  e  accesso  alle
          infrastrutture di telecomunicazione  entro  novanta  giorni
          dalla notifica della controversia; 
                    10)  riceve  periodicamente  un'informativa   dai
          gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi
          di  interruzione  del  servizio  agli  utenti,   formulando
          eventuali indirizzi sulle modalita'  di  interruzione.  Gli
          utenti interessati possono proporre  ricorso  all'Autorita'
          avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti  da
          un apposito regolamento definito dalla stessa Autorita'; 
                    11)  individua,  in  conformita'  alla  normativa
          comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare  a
          quanto  previsto  nell'articolo  5,   comma   5,   l'ambito
          oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio
          universale e le modalita' di determinazione e  ripartizione
          del   relativo   costo,   e   ne   propone   le   eventuali
          modificazioni; 
                    12)  promuove  l'interconnessione   dei   sistemi
          nazionali di telecomunicazione con quelli di altri Paesi; 
                    13) determina, sentiti i soggetti interessati che
          ne facciano richiesta, i criteri di definizione  dei  piani
          di numerazione  nazionale  delle  reti  e  dei  servizi  di
          telecomunicazione,  basati  su  criteri  di   obiettivita',
          trasparenza, non discriminazione, equita' e tempestivita'; 
                    14)  interviene  nelle  controversie  tra  l'ente
          gestore del servizio  di  telecomunicazioni  e  gli  utenti
          privati; 
                    15)   vigila   sui   tetti   di    radiofrequenze
          compatibili con la salute umana e verifica che tali  tetti,
          anche   per   effetto   congiunto   di    piu'    emissioni
          elettromagnetiche, non vengano superati, anche  avvalendosi
          degli organi periferici del Ministero delle  comunicazioni.
          Il  rispetto  di   tali   indici   rappresenta   condizione
          obbligatoria   per   le   licenze    o    le    concessioni
          all'installazione     di     apparati     con     emissioni
          elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con
          il  Ministero  della  sanita'  e  con  il  Ministero  delle
          comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore  di  sanita'  e
          l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),
          fissa entro sessanta giorni i  tetti  di  cui  al  presente
          numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie; 
                  b) la commissione per i servizi e i prodotti: 
                    1) vigila  sulla  conformita'  alle  prescrizioni
          della legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti  da
          ciascun operatore destinatario  di  concessione  ovvero  di
          autorizzazione in base alla vigente  normativa  promuovendo
          l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta  di  servizi
          di telecomunicazioni; 
                    2) emana direttive concernenti i livelli generali
          di qualita' dei servizi  e  per  l'adozione,  da  parte  di
          ciascun  gestore,  di  una  carta  del   servizio   recante
          l'indicazione di  standard  minimi  per  ogni  comparto  di
          attivita'; 
                    3) vigila sulle modalita'  di  distribuzione  dei
          servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicita' in qualunque
          forma diffusa, fatte salve le competenze  attribuite  dalla
          legge a diverse autorita', e puo' emanare regolamenti,  nel
          rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina
          delle relazioni tra  gestori  di  reti  fisse  e  mobili  e
          operatori che svolgono attivita' di rivendita di servizi di
          telecomunicazioni; 
                    4) assicura il rispetto dei  periodi  minimi  che
          debbono  trascorrere  per   l'utilizzazione   delle   opere
          audiovisive da parte dei diversi servizi  a  partire  dalla
          data di edizione di ciascuna  opera,  in  osservanza  della
          normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali  diversi
          accordi tra produttori; 
                    4-bis) svolge i compiti attribuiti  dall'articolo
          182-bis della legge 22 aprile 1941, n.  633,  e  successive
          modificazioni; 
                    5) in  materia  di  pubblicita'  sotto  qualsiasi
          forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle
          disposizioni di legge e  regola  l'interazione  organizzata
          tra il fornitore del prodotto o servizio o  il  gestore  di
          rete e l'utente, che comporti acquisizione di  informazioni
          dall'utente,  nonche'  l'utilizzazione  delle  informazioni
          relative agli utenti; 
                    6)   verifica    il    rispetto    nel    settore
          radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori
          anche tenendo  conto  dei  codici  di  autoregolamentazione
          relativi al rapporto  tra  televisione  e  minori  e  degli
          indirizzi della Commissione  parlamentare  per  l'indirizzo
          generale e la vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi.  In
          caso di inosservanza delle norme in materia di  tutela  dei
          minori,  ivi  comprese  quelle  previste  dal   Codice   di
          autoregolamentazione TV e minori approvato il  29  novembre
          2002, e successive  modificazioni,  la  Commissione  per  i
          servizi e i prodotti dell'Autorita' delibera  l'irrogazione
          delle sanzioni previste  dall'articolo  31  della  legge  6
          agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche  se  il
          fatto costituisce  reato  e  indipendentemente  dall'azione
          penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita'  che  dal
          Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione
          TV e minori viene data adeguata pubblicita' e la  emittente
          sanzionata ne deve dare notizia nei  notiziari  diffusi  in
          ore di massimo o di buon ascolto; 
                    7)  vigila  sul  rispetto  della   tutela   delle
          minoranze linguistiche riconosciute nell'ambito del settore
          delle comunicazioni di massa; 
                    8)   verifica    il    rispetto    nel    settore
          radiotelevisivo  delle  norme  in  materia  di  diritto  di
          rettifica; 
                    9) garantisce l'applicazione  delle  disposizioni
          vigenti   sulla    propaganda,    sulla    pubblicita'    e
          sull'informazione politica nonche' l'osservanza delle norme
          in materia di  equita'  di  trattamento  e  di  parita'  di
          accesso  nelle  pubblicazioni  e  nella   trasmissione   di
          informazioni e di propaganda elettorale ed emana  le  forme
          di attuazione; 
                    10) propone al Ministero delle  comunicazioni  lo
          schema  della  convenzione  annessa  alla  concessione  del
          servizio pubblico radiotelevisivo e  verifica  l'attuazione
          degli obblighi previsti nella  suddetta  convenzione  e  in
          tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del
          servizio   pubblico   e   amministrazioni   pubbliche.   La
          Commissione parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la
          vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi   esprime   parere
          obbligatorio  entro   trenta   giorni   sullo   schema   di
          convenzione  e   sul   contratto   di   servizio   con   la
          concessionaria del servizio pubblico;  inoltre,  vigila  in
          ordine all'attuazione delle finalita' del predetto servizio
          pubblico; 
                    11) garantisce, anche alla luce dei  processi  di
          convergenza multimediale, che le rilevazioni  degli  indici
          di ascolto e di lettura dei diversi mezzi di comunicazione,
          su qualsiasi piattaforma di distribuzione e di  diffusione,
          si  conformino  a  criteri  di  correttezza   metodologica,
          trasparenza, verificabilita' e certificazione da  parte  di
          soggetti  indipendenti  e  siano  realizzate  da  organismi
          dotati della massima rappresentativita' dell'intero settore
          di riferimento. L'Autorita' emana le  direttive  necessarie
          ad assicurare il rispetto dei citati criteri e  principi  e
          vigila sulla loro attuazione. Qualora  l'Autorita'  accerti
          il mancato rispetto delle disposizioni di cui  al  presente
          numero,  previa  diffida,   puo'   irrogare   al   soggetto
          inadempiente  una  sanzione  fino  all'1  per   cento   del
          fatturato  dell'anno  precedente  a  quello   in   cui   e'
          effettuata la  contestazione.  La  manipolazione  dei  dati
          tramite metodologie consapevolmente errate  ovvero  tramite
          la consapevole utilizzazione di dati  falsi  e'  punita  ai
          sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale; 
                    12) verifica che la pubblicazione e la diffusione
          dei sondaggi sui mezzi  di  comunicazione  di  massa  siano
          effettuate rispettando i  criteri  contenuti  nell'apposito
          regolamento che essa stessa provvede ad emanare; 
                    13) effettua il monitoraggio  delle  trasmissioni
          televisive, anche avvalendosi degli ispettori  territoriali
          del Ministero delle comunicazioni; 
                    14) applica le sanzioni previste dall'articolo 31
          della legge 6 agosto 1990, n. 223; 
                    15) favorisce l'integrazione delle  tecnologie  e
          dell'offerta di servizi di comunicazioni; 
                  c) il consiglio: 
                    1)   segnala   al   Governo   l'opportunita'   di
          interventi,   anche   legislativi,   in   relazione    alle
          innovazioni  tecnologiche  ed  all'evoluzione,  sul   piano
          interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni; 
                    2)   garantisce   l'applicazione   delle    norme
          legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture  di
          comunicazione,  anche  attraverso  la  predisposizione   di
          specifici regolamenti; 
                    3)  promuove  ricerche  e  studi  in  materia  di
          innovazione tecnologica e di  sviluppo  nel  settore  delle
          comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi
          dell'Istituto    superiore    delle    poste    e     delle
          telecomunicazioni,  che  viene  riordinato   in   "Istituto
          superiore   delle   comunicazioni   e   delle    tecnologie
          dell'informazione", ai sensi  dell'articolo  12,  comma  1,
          lettera b), del decreto-legge  1  dicembre  1993,  n.  487,
          convertito, con modificazioni, della legge 29 gennaio 1994,
          n. 71; 
                    4) adotta i regolamenti di cui al  comma  9  e  i
          provvedimenti di cui ai commi 11 e 12; 
                    5)   adotta   le   disposizioni   attuative   del
          regolamento  di  cui   all'articolo   1,   comma   2,   del
          decreto-legge 23 ottobre  1996,  n.  545,  convertito,  con
          modificazioni, della legge 23 dicembre 1996,  n.  650,  sui
          criteri e sulle modalita' per il rilascio delle  licenze  e
          delle autorizzazioni e per la determinazione  dei  relativi
          contributi, nonche' il  regolamento  sui  criteri  e  sulle
          modalita'   di   rilascio   delle   concessioni   e   delle
          autorizzazioni  in  materia  radiotelevisiva   e   per   la
          determinazione dei relativi canoni e contributi; 
                    6) propone al  Ministero  delle  comunicazioni  i
          disciplinari per il  rilascio  delle  concessioni  e  delle
          autorizzazioni in materia radiotelevisiva  sulla  base  dei
          regolamenti approvati dallo stesso consiglio; 
                    7) verifica i bilanci ed  i  dati  relativi  alle
          attivita' ed alla proprieta'  dei  soggetti  autorizzati  o
          concessionari   del   servizio   radiotelevisivo,   secondo
          modalita' stabilite con regolamento; 
                    8) accerta la effettiva sussistenza di  posizioni
          dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai
          sensi  della  presente  legge  e   adotta   i   conseguenti
          provvedimenti; 
                    9) assume le funzioni e le  competenze  assegnate
          al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse  le
          funzioni in precedenza assegnate al Garante  ai  sensi  del
          comma 1 dell'articolo 20 della legge 10  ottobre  1990,  n.
          287, che e' abrogato; 
                    10) accerta la mancata osservanza, da parte della
          societa'  concessionaria   del   servizio   radiotelevisivo
          pubblico,  degli  indirizzi  formulati  dalla   Commissione
          parlamentare per l'indirizzo generale e  la  vigilanza  dei
          servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della
          legge  14  aprile   1975,   n.   103,   e   richiede   alla
          concessionaria  stessa   l'attivazione   dei   procedimenti
          disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti
          dei dirigenti responsabili; 
                    11) esprime, entro trenta giorni dal  ricevimento
          della  relativa  documentazione,  parere  obbligatorio  sui
          provvedimenti,  riguardanti  operatori  del  settore  delle
          comunicazioni   e   del   settore   postale,    predisposti
          dall'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato  in
          applicazione degli articoli 2, 3, 4  e  6  della  legge  10
          ottobre 1990, n. 287; decorso tale termine i  provvedimenti
          sono adottati anche in mancanza di detto parere; 
                    12) entro il 30 giugno di ogni anno  presenta  al
          Presidente del Consiglio dei ministri per  la  trasmissione
          al   Parlamento   una   relazione   sull'attivita'   svolta
          dall'Autorita' e sui  programmi  di  lavoro;  la  relazione
          contiene,  fra  l'altro,  dati  e  rendiconti  relativi  ai
          settori di competenza, in particolare  per  quanto  attiene
          allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai  redditi  e  ai
          capitali, alla diffusione  potenziale  ed  effettiva,  agli
          ascolti e alle  letture  rilevate,  alla  pluralita'  delle
          opinioni   presenti   nel   sistema    informativo,    alle
          partecipazioni incrociate tra  radio,  televisione,  stampa
          quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione
          a livello nazionale e comunitario; 
                    13) autorizza i trasferimenti di proprieta' delle
          societa'   che   esercitano   l'attivita'   radiotelevisiva
          previsti dalla legge; 
                    14) esercita tutte le  altre  funzioni  e  poteri
          previsti nella legge 14  novembre  1995,  n.  481,  nonche'
          tutte le altre funzioni  dell'Autorita'  non  espressamente
          attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti
          e alla commissione per i servizi e i prodotti; 
                    14-bis)   garantisce   l'adeguata   ed   efficace
          applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019,  che  promuove
          equita' e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi
          di intermediazione on line, anche  mediante  l'adozione  di
          linee guida, la promozione  di  codici  di  condotta  e  la
          raccolta di informazioni pertinenti; 
              14-ter)  esercita  la  funzione  di  Coordinatore   dei
          Servizi  Digitali  e  i  relativi   poteri   previsti   dal
          Regolamento (UE) 2022/2065 del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un  mercato  unico
          dei servizi digitali. 
                7. Le competenze indicate al comma 6  possono  essere
          ridistribuite  con   il   regolamento   di   organizzazione
          dell'Autorita' di cui al comma 9. 
                7-bis.  Per   l'esecuzione   del   regolamento   (UE)
          2017/1128 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  14
          giugno 2017, relativo alla portabilita' transfrontaliera di
          servizi  di   contenuti   online   nel   mercato   interno,
          l'Autorita'  per  le  garanzie   nelle   comunicazioni   e'
          designata quale autorita' competente ai sensi dell'articolo
          5 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 12 dicembre  2017.  L'Autorita'  per  le
          garanzie nelle comunicazioni svolge le  relative  funzioni,
          ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del citato regolamento
          (UE) 2017/2394, con i poteri di indagine e di esecuzione di
          cui all'articolo 9  dello  stesso  regolamento,  esercitati
          conformemente all'articolo  10  del  medesimo  regolamento,
          nonche' con  i  poteri  previsti  dalla  presente  legge  e
          dall'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n.
          481. 
                8. La separazione  contabile  e  amministrativa,  cui
          sono tenute le imprese operanti nel settore destinatarie di
          concessioni    o    autorizzazioni,     deve     consentire
          l'evidenziazione  dei   corrispettivi   per   l'accesso   e
          l'interconnessione       alle       infrastrutture       di
          telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al
          servizio   universale   e    quella    dell'attivita'    di
          installazione e gestione delle infrastrutture  separata  da
          quella  di   fornitura   del   servizio   e   la   verifica
          dell'insussistenza di  sussidi  incrociati  e  di  pratiche
          discriminatorie.  La  separazione  contabile  deve   essere
          attuata  nel  termine  previsto  dal  regolamento  di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996,
          n. 545,  convertito,  con  modificazioni,  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 650.  Le  imprese  operanti  nel  settore
          delle   telecomunicazioni   pubblicano   entro   due   mesi
          dall'approvazione del bilancio un documento riassuntivo dei
          dati di bilancio, con l'evidenziazione  degli  elementi  di
          cui al presente comma. 
                9.  L'Autorita',  entro  novanta  giorni  dal   primo
          insediamento,    adotta    un    regolamento    concernente
          l'organizzazione  e  il   funzionamento,   i   bilanci,   i
          rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga  alle
          disposizioni  sulla  contabilita'  generale  dello   Stato,
          nonche' il trattamento giuridico ed economico del personale
          addetto, sulla base della disciplina contenuta nella  legge
          14 novembre  1995,  n.  481,  prevedendo  le  modalita'  di
          svolgimento dei concorsi e le  procedure  per  l'immissione
          nel ruolo del  personale  assunto  con  contratto  a  tempo
          determinato ai sensi del  comma  18.  L'Autorita'  provvede
          all'autonoma  gestione   delle   spese   per   il   proprio
          funzionamento nei limiti del fondo stanziato a  tale  scopo
          nel bilancio dello Stato ed iscritto in  apposito  capitolo
          dello stato di previsione della  spesa  del  Ministero  del
          tesoro.  L'Autorita'  adotta  regolamenti  sulle  modalita'
          operative e comportamentali del personale, dei dirigenti  e
          dei componenti della Autorita' attraverso  l'emanazione  di
          un documento denominato Codice etico dell'Autorita' per  le
          garanzie  nelle  comunicazioni.  Tutte  le  delibere  ed  i
          regolamenti  di  cui  al  presente  comma   sono   adottati
          dall'Autorita' con il  voto  favorevole  della  maggioranza
          assoluta dei suoi componenti. 
                10.  Qualunque  soggetto,  portatore   di   interessi
          pubblici  o  privati,  nonche'  i  portatori  di  interessi
          diffusi costituiti in associazioni o  comitati,  cui  possa
          derivare un pregiudizio dal provvedimento,  hanno  facolta'
          di   denunziare   violazioni   di   norme   di   competenza
          dell'Autorita' e di intervenire nei procedimenti. 
                11. L'Autorita' disciplina con  propri  provvedimenti
          le modalita' per la  soluzione  non  giurisdizionale  delle
          controversie che possono insorgere fra utenti  o  categorie
          di utenti ed un  soggetto  autorizzato  o  destinatario  di
          licenze oppure tra soggetti autorizzati  o  destinatari  di
          licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate
          con provvedimenti dell'Autorita', non puo' proporsi ricorso
          in sede giurisdizionale fino a che non sia  stato  esperito
          un tentativo  obbligatorio  di  conciliazione  da  ultimare
          entro  trenta  giorni   dalla   proposizione   dell'istanza
          all'Autorita'. A tal fine, i  termini  per  agire  in  sede
          giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine
          per la conclusione del procedimento di conciliazione. 
                12. I  provvedimenti  dell'Autorita'  definiscono  le
          procedure  relative  ai  criteri  minimi   adottati   dalle
          istituzioni dell'Unione  europea  per  la  regolamentazione
          delle  procedure   non   giurisdizionali   a   tutela   dei
          consumatori  e  degli   utenti.   I   criteri   individuati
          dall'Autorita' nella definizione delle  predette  procedure
          costituiscono   principi   per   la    definizione    delle
          controversie  che  le  parti  concordino  di  deferire   ad
          arbitri. 
                13. L'Autorita' si avvale degli organi del  Ministero
          delle  comunicazioni   e   degli   organi   del   Ministero
          dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei  servizi
          di  telecomunicazioni  nonche'   degli   organi   e   delle
          istituzioni di cui puo' attualmente avvalersi,  secondo  le
          norme  vigenti,  il  Garante  per  la   radiodiffusione   e
          l'editoria. Riconoscendo le esigenze di  decentramento  sul
          territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni  di
          governo,  di  garanzia  e   di   controllo   in   tema   di
          comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorita'  i
          comitati  regionali  per  le  comunicazioni,  che   possono
          istituirsi   con   leggi   regionali   entro    sei    mesi
          dall'insediamento, ai quali  sono  altresi'  attribuite  le
          competenze  attualmente  svolte  dai   comitati   regionali
          radiotelevisivi. L'Autorita', d'intesa  con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e  di  Bolzano,  individua  gli
          indirizzi  generali  relativi  ai  requisiti  richiesti  ai
          componenti, ai criteri di incompatibilita' degli stessi, ai
          modi organizzativi e di finanziamento dei  comitati.  Entro
          il  termine  di  cui  al  secondo  periodo  e  in  caso  di
          inadempienza le funzioni  dei  comitati  regionali  per  le
          comunicazioni  sono  assicurate  dai   comitati   regionali
          radiotelevisivi  operanti.  L'Autorita'  d'intesa  con   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          adotta un  regolamento  per  definire  le  materie  di  sua
          competenza  che  possono  essere   delegate   ai   comitati
          regionali per  le  comunicazioni.  Nell'esplicazione  delle
          funzioni  l'Autorita'  puo'  richiedere  la  consulenza  di
          soggetti  o  organismi  di  riconosciuta   indipendenza   e
          competenza. Le  comunicazioni  dirette  all'Autorita'  sono
          esenti da bollo. L'Autorita' si  coordina  con  i  preposti
          organi dei Ministeri della difesa e  dell'interno  per  gli
          aspetti di comune interesse. 
                14.  Il  reclutamento  del  personale  di  ruolo  dei
          comitati   regionali   per   le    comunicazioni    avviene
          prioritariamente  mediante  le   procedure   di   mobilita'
          previste dall'articolo 4, comma  2,  del  decreto-legge  12
          maggio 1995, n. 163, convertito, con  modificazioni,  della
          legge 11 luglio 1995, n. 273, per il personale in ruolo del
          Ministero delle poste e delle telecomunicazioni  che,  alla
          data di entrata in vigore  della  presente  legge,  risulti
          applicato al  relativo  ispettorato  territoriale.  Analoga
          priorita' e' riconosciuta  al  personale  in  posizione  di
          comando  dall'Ente  poste  italiane   presso   gli   stessi
          ispettorati  territoriali,  nei  limiti   della   dotazione
          organica del  Ministero,  stabilita  dal  decreto-legge  23
          ottobre 1996, n. 540, i cui effetti sono stati fatti  salvi
          della legge 23 dicembre 1996, n. 650. 
                15.  Con  decreto  del  Ministro   dell'interno,   di
          concerto con il  Ministro  delle  comunicazioni  e  con  il
          Ministro del tesoro,  sono  determinati  le  strutture,  il
          personale ed i mezzi  di  cui  si  avvale  il  servizio  di
          polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni
          organiche del personale del Ministero dell'interno e  degli
          stanziamenti  iscritti  nello  stato  di  previsione  dello
          stesso Ministero, rubrica sicurezza pubblica.  Con  decreto
          del Ministro delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'interno, con il Ministro delle comunicazioni e con  il
          Ministro del tesoro,  sono  determinati  le  strutture,  il
          personale e i mezzi della Guardia di finanza per i  compiti
          d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione  e
          dell'editoria. 
                16. 
                17. E' istituito  il  ruolo  organico  del  personale
          dipendente dell'Autorita' nel  limite  di  duecentosessanta
          unita'.  Alla  definitiva   determinazione   della   pianta
          organica  si  procede  con  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio dei  ministri  su  proposta  del  Ministro  delle
          comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro e  con
          il Ministro per la funzione pubblica,  su  parere  conforme
          dell'Autorita', in base alla  rilevazione  dei  carichi  di
          lavoro,  anche  mediante  il  ricorso  alle  procedure   di
          mobilita'    previste    dalla    normativa    vigente    e
          compatibilmente con gli stanziamenti ordinari  di  bilancio
          previsti per il funzionamento dell'Autorita'. 
                18. L'Autorita', in aggiunta al personale  di  ruolo,
          puo' assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo
          determinato, disciplinato dalle norme di  diritto  privato,
          in numero non superiore a sessanta unita', con le modalita'
          previste dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre
          1995, n. 481. (40) 
                19.  L'Autorita'   puo'   avvalersi,   per   motivate
          esigenze,  di   dipendenti   dello   Stato   o   di   altre
          amministrazioni pubbliche o di enti pubblici  collocati  in
          posizione  di  fuori  ruolo  nelle   forme   previste   dai
          rispettivi ordinamenti,  ovvero  in  aspettativa  ai  sensi
          dell'articolo  13  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  11  luglio   1980,   n.   382,   e   successive
          modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a
          trenta unita' e  per  non  oltre  il  20  per  cento  delle
          qualifiche   dirigenziali,   lasciando   non   coperto   un
          corrispondente numero di posti di ruolo.  Al  personale  di
          cui al presente comma e' corrisposta l'indennita'  prevista
          dall'articolo  41  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 10 luglio 1991, n. 231. 
                20. In sede di prima attuazione della presente  legge
          l'Autorita' puo' provvedere al reclutamento  del  personale
          di ruolo, nella misura massima del 50 per cento  dei  posti
          disponibili  nella  pianta  organica,   mediante   apposita
          selezione   proporzionalmente   alle   funzioni   ed   alle
          competenze trasferite nell'ambito del personale  dipendente
          dal  Ministero  delle  comunicazioni  e  dall'Ufficio   del
          Garante per la  radiodiffusione  e  l'editoria  purche'  in
          possesso   delle   competenze   e    dei    requisiti    di
          professionalita' ed esperienza richiesti per l'espletamento
          delle singole funzioni. 
                21. All'Autorita' si applicano le disposizioni di cui
          all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995,  n.  481,  non
          derogate  dalle  disposizioni  della  presente  legge.   Le
          disposizioni del comma 9, limitatamente  alla  deroga  alle
          norme sulla contabilita' generale dello Stato, nonche'  dei
          commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle
          altre Autorita' istituite della legge 14 novembre 1995,  n.
          481, senza oneri a carico dello Stato. 
                22. Con effetto dalla data di entrata in  vigore  del
          regolamento di organizzazione  previsto  dal  comma  9  del
          presente articolo, sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5,  12
          e 13 dell'articolo 6 della legge 6  agosto  1990,  n.  223,
          nonche' il secondo comma  dell'articolo  8  della  legge  5
          agosto 1981, n. 416. Con effetto dalla data di  entrata  in
          vigore delle norme di cui ai commi 11  e  12  del  presente
          articolo sono abrogati i commi 7 e 8 dell'articolo 6  della
          legge 6 agosto 1990, n.  223.  E'  abrogata  altresi'  ogni
          norma incompatibile  con  le  disposizioni  della  presente
          legge. Dalla data del suo insediamento l'Autorita' subentra
          nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali  e  nella
          titolarita' dei rapporti attivi e passivi facenti  capo  al
          Garante per la radiodiffusione e l'editoria. 
                23. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle
          comunicazioni, sono emanati  uno  o  piu'  regolamenti,  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  2,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, per  individuare  le  competenze  trasferite,
          coordinare le  funzioni  dell'Autorita'  con  quelle  delle
          pubbliche amministrazioni interessate dal trasferimento  di
          competenze, riorganizzare o sopprimere gli uffici di  dette
          amministrazioni e rivedere le relative piante organiche.  A
          decorrere dalla data di entrata in vigore  dei  regolamenti
          sono abrogate le disposizioni legislative  e  regolamentari
          che disciplinano  gli  uffici  soppressi  o  riorganizzati,
          indicate nei regolamenti stessi. 
                24. 
                25. Fino all'entrata in  funzione  dell'Autorita'  il
          Ministero delle comunicazioni svolge le funzioni attribuite
          all'Autorita' dalla presente legge, salvo quelle attribuite
          al Garante per la radiodiffusione e  l'editoria,  anche  ai
          fini   di   quanto   previsto   dall'articolo   1-bis   del
          decreto-legge 31  maggio  1994,  n.  332,  convertito,  con
          modificazioni, della legge 30 luglio 1994, n. 474. 
                26. La  tutela  giurisdizionale  davanti  al  giudice
          amministrativo e'  disciplinata  dal  codice  del  processo
          amministrativo. 
                27. 
                28. E'  istituito  presso  l'Autorita'  un  Consiglio
          nazionale degli utenti, composto da esperti designati dalle
          associazioni rappresentative delle  varie  categorie  degli
          utenti dei servizi di telecomunicazioni  e  radiotelevisivi
          fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico,
          sociologico,   psicologico,   pedagogico,    educativo    e
          mass-mediale, che si sono distinte nella  affermazione  dei
          diritti e della dignita' della persona o delle  particolari
          esigenze di tutela dei minori. Il Consiglio nazionale degli
          utenti esprime pareri e formula proposte all'Autorita',  al
          Parlamento e al Governo e a tutti gli organismi pubblici  e
          privati, che hanno  competenza  in  materia  audiovisiva  o
          svolgono attivita' in questi settori su tutte le  questioni
          concernenti la salvaguardia  dei  diritti  e  le  legittime
          esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del  processo
          comunicativo, promuovendo altresi' iniziative di  confronto
          e di dibattito  su  detti  temi.  Con  proprio  regolamento
          l'Autorita'  detta   i   criteri   per   la   designazione,
          l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale
          degli utenti e fissa il  numero  dei  suoi  componenti,  il
          quale non deve essere superiore a undici.  I  pareri  e  le
          proposte che attengono  alla  tutela  dei  diritti  di  cui
          all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre  1996,  n.
          675, sono trasmessi al Garante per la protezione  dei  dati
          personali. 
                29. I  soggetti  che  nelle  comunicazioni  richieste
          dall'Autorita' espongono dati contabili o fatti concernenti
          l'esercizio della  propria  attivita'  non  rispondenti  al
          vero, sono puniti con le pene previste  dall'articolo  2621
          del codice civile. 
                30. I soggetti che non provvedono, nei termini e  con
          le modalita' prescritti, alla comunicazione dei  documenti,
          dei dati e  delle  notizie  richiesti  dall'Autorita'  sono
          puniti con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          516  (lire  un  milione)  a  euro  103.291  (lire  duecento
          milioni) irrogata dalla stessa Autorita'. 
                31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle
          diffide dell'Autorita', impartiti ai sensi  della  presente
          legge,  sono  puniti   con   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da euro  10.329  (lire  venti  milioni)  a  euro
          258.228 (lire  cinquecento  milioni).  Se  l'inottemperanza
          riguarda provvedimenti adottati in ordine  alla  violazione
          delle norme sulle posizioni dominanti o in applicazione del
          regolamento (UE) 2019/1150 del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del  20  giugno  2019,  si  applica  a  ciascun
          soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria
          non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento
          del fatturato realizzato dallo stesso soggetto  nell'ultimo
          esercizio chiuso  anteriormente  alla  notificazione  della
          contestazione.   Se   l'inottemperanza   riguarda    ordini
          impartiti dall'Autorita' nell'esercizio delle sue  funzioni
          di tutela del diritto d'autore e dei diritti  connessi,  si
          applica  a  ciascun  soggetto  interessato   una   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al  2  per
          cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso
          anteriormente  alla  notifica   della   contestazione.   Le
          sanzioni amministrative pecuniarie  previste  dal  presente
          comma sono irrogate dall'Autorita'. 
                32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e  31,  se  la
          violazione e' di particolare  gravita'  o  reiterata,  puo'
          essere disposta nei confronti del  titolare  di  licenza  o
          autorizzazione   o   concessione   anche   la   sospensione
          dell'attivita', per un periodo non superiore ai  sei  mesi,
          ovvero la revoca. 
              32-bis. In caso di violazione degli  obblighi  previsti
          agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,  17,  18,  20,
          21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 e 45  del  Regolamento  (UE)
          2022/2065 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  19
          ottobre 2022  relativo  a  un  mercato  unico  dei  servizi
          digitali, l'Autorita', nell'esercizio dei poteri di cui  al
          combinato disposto degli articoli  51  e  52  del  medesimo
          Regolamento (UE) 2022/2065, applica, in base a principi  di
          proporzionalita',    adeguatezza     e     rispetto     del
          contraddittorio, secondo le procedure stabilite con proprio
          regolamento, sanzioni amministrative pecuniarie fino ad  un
          massimo del 6% del fatturato annuo mondiale  nell'esercizio
          finanziario precedente  alla  comunicazione  di  avvio  del
          procedimento al prestatore  di  un  servizio  intermediario
          rientrante nella propria sfera di competenza,  anche  nella
          sua qualita' di Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi
          del diritto nazionale  e  dell'Unione  europea  applicabile
          alla fattispecie di illecito. In caso di  comunicazione  di
          informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, di  mancata
          risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o
          fuorvianti e di inosservanza dell'obbligo di  sottoporsi  a
          un'ispezione, l'Autorita', nell'esercizio dei poteri di cui
          al combinato disposto degli articoli 51 e 52  del  medesimo
          Regolamento   (UE)   2022/2065,   applica   una    sanzione
          amministrativa pecuniaria fino ad un  massimo  dell'1%  del
          fatturato mondiale  realizzato  nell'esercizio  finanziario
          precedente dal fornitore di  un  servizio  intermediario  o
          dalla persona interessata rientranti nella propria sfera di
          competenza, anche nella sua qualita'  di  Coordinatore  dei
          Servizi  Digitali,  ai  sensi  del  diritto   nazionale   e
          dell'Unione  europea  applicabile   alla   fattispecie   di
          illecito. L'importo massimo giornaliero delle penalita'  di
          mora che l'Autorita' puo'  applicare  e'  pari  al  5%  del
          fatturato giornaliero medio mondiale del  fornitore  di  un
          servizio     intermediario      interessato      realizzato
          nell'esercizio   finanziario   precedente,   calcolato    a
          decorrere  dalla  data  specificata  nella   decisione   in
          questione.  Nell'applicazione  della  sanzione  l'Autorita'
          tiene conto, in particolare, della  gravita'  del  fatto  e
          delle conseguenze  che  ne  sono  derivate,  nonche'  della
          durata e dell'eventuale reiterazione delle violazioni.  Per
          le sanzioni amministrative previste dal presente  comma  e'
          escluso  il  beneficio  del  pagamento  in  misura  ridotta
          previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981,  n.
          689.». 
              - Si riporta l'articolo 1  del  decreto  legislativo  7
          dicembre  2017,  n.   203   (Riforma   delle   disposizioni
          legislative in materia di tutela  dei  minori  nel  settore
          cinematografico e audiovisivo,  a  norma  dell'articolo  33
          della legge 14 novembre  2016,  n.  220),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Oggetto  e  finalita').  -  1.  Il  presente
          decreto  provvede  alla  riforma,  al  riassetto   e   alla
          razionalizzazione delle disposizioni legislative in materia
          di   tutela   dei   minori   nella   visione    di    opere
          cinematografiche e audiovisive, ispirandosi ai principi  di
          liberta'  e  di  responsabilita'  degli  imprenditori   del
          settore cinematografico  e  audiovisivo  e  dei  principali
          agenti educativi, tra i quali in primo luogo la famiglia. 
                2.  Il  presente  decreto,  in   particolare,   detta
          disposizioni in  materia  di  classificazione  delle  opere
          cinematografiche, con riguardo  ai  profili  organizzativi,
          procedimentali e  sanzionatori.  Sono  da  intendere  quali
          opere cinematografiche tutte le opere visive e  audiovisive
          in qualsiasi forma e modalita'  di  riproduzione,  comprese
          quelle digitali su piattaforme di streaming o social.».