(( Art. 13 - bis 
 
          Disposizione per la verifica della maggiore eta' 
                  per l'accesso a siti pornografici 
 
  1.  E'  vietato  l'accesso  dei  minori  a  contenuti  a  carattere
pornografico, in quanto mina il rispetto della  loro  dignita'  e  ne
compromette il benessere fisico e mentale, costituendo un problema di
salute pubblica. 
  2. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  42  del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 208,  i  gestori  di  siti  web  e  i
fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono  in
Italia immagini e video  a  carattere  pornografico,  sono  tenuti  a
verificare  la  maggiore  eta'  degli  utenti,  al  fine  di  evitare
l'accesso a contenuti pornografici da  parte  di  minori  degli  anni
diciotto. 
  3. L'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  stabilisce,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, con proprio provvedimento,  sentito
il Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  le  modalita'
tecniche e di processo che i soggetti di cui al comma 2  sono  tenuti
ad adottare per l'accertamento  della  maggiore  eta'  degli  utenti,
assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto
della minimizzazione dei dati personali  raccolti  in  ragione  dello
scopo. 
  4. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento  di
cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 2 si  dotano  di  efficaci
sistemi di verifica della maggiore eta'  conformi  alle  prescrizioni
impartite nel predetto provvedimento. 
  5. L'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  vigila  sulla
corretta  applicazione  del  presente  articolo   e,   in   caso   di
inadempimento,  contesta  ai  soggetti  di  cui  al  comma  2,  anche
d'ufficio,  la  violazione,  applicando  le   disposizioni   di   cui
all'articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997,  n.
249, e li diffida  ad  adeguarsi  entro  venti  giorni.  In  caso  di
inottemperanza  alla  diffida,  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni adotta ogni provvedimento utile per il blocco del  sito
o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di  cui
al comma 2, di condizioni di fornitura conformi  ai  contenuti  della
diffida dell'Autorita'. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 42 del  decreto  legislativo  8
          novembre 2021, n.  208  (Attuazione  della  direttiva  (UE)
          2018/1808 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  14
          novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE,
          relativa  al  coordinamento  di  determinate   disposizioni
          legislative, regolamentari  e  amministrative  degli  Stati
          membri, concernente il testo  unico  per  la  fornitura  di
          servizi   di   media    audiovisivi    in    considerazione
          dell'evoluzione delle realta' del mercato): 
                «Art. 42 (Misure di tutela). -  1.  Fatti  salvi  gli
          articoli da 14 a 17 del decreto legislativo 9 aprile  2003,
          n. 70, i fornitori di piattaforme per  la  condivisione  di
          video soggetti alla giurisdizione italiana devono  adottare
          misure adeguate a tutelare: 
                  a) i minori  da  programmi,  video  generati  dagli
          utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che  possano
          nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale  a  norma
          dell'articolo 38, comma 3; 
                  b) il grande pubblico da programmi, video  generati
          dagli utenti e comunicazioni  commerciali  audiovisive  che
          istighino alla violenza o  all'odio  nei  confronti  di  un
          gruppo di persone o un membro di un gruppo  sulla  base  di
          uno dei motivi di  cui  all'articolo  21  della  Carta  dei
          diritti fondamentali dell'Unione europea; 
                  c) il grande pubblico da programmi, video  generati
          dagli utenti e comunicazioni  commerciali  audiovisive  che
          includano contenuti la cui diffusione costituisce reato  ai
          sensi del diritto vigente negli  Stati  membri  dell'Unione
          europea,  con   particolare   riferimento   alla   pubblica
          provocazione a commettere  reati  di  terrorismo  ai  sensi
          dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541, ai reati  di
          pedopornografia ai  sensi  dell'articolo  5,  paragrafo  4,
          della direttiva 2011/93/UE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio e ai reati di stampo razzista o xenofobo ai sensi
          dell'articolo 1 della decisione quadro 2008/913/GAI. 
                2. I fornitori di piattaforme per la condivisione  di
          video soggetti alla giurisdizione italiana  sono  tenuti  a
          conformarsi  ai   requisiti   di   cui   all'articolo   43,
          relativamente alle  comunicazioni  commerciali  audiovisive
          promosse   commercialmente,    vendute    o    organizzate.
          L'Autorita' vigila affinche' i fornitori di piattaforme per
          la  condivisione  di  video  adottino  misure  adeguate   a
          conformarsi   ai   requisiti   di   cui   all'articolo   43
          relativamente alle  comunicazioni  commerciali  audiovisive
          non promosse commercialmente, vendute o  organizzate  dagli
          stessi. I fornitori di piattaforme per la  condivisione  di
          video  soggetti  alla  giurisdizione   italiana   informano
          chiaramente gli utenti nel caso in  cui  i  programmi  e  i
          video  generati  dagli  utenti   contengano   comunicazioni
          commerciali   audiovisive,   a    condizione    che    tali
          comunicazioni siano dichiarate a norma del comma 7, lettera
          c), o il fornitore sia comunque a conoscenza di tale fatto. 
                3. L'Autorita', sentito il Comitato  di  applicazione
          del Codice di autoregolamentazione media e minori, promuove
          forme  di  co-regolamentazione  e  di  autoregolamentazione
          tramite codici di condotta, nel rispetto di quanto previsto
          dagli articoli 4-bis e 28-ter  della  direttiva  2010/13/UE
          del Parlamento europeo e del Consiglio del 10  marzo  2010,
          come da ultimo modificata dalla direttiva 2018/1808/UE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018.  I
          codici sono comunicati senza indugio all'Autorita', che  ne
          verifica  la  conformita'  alla  legge  e  ai  propri  atti
          regolatori  e  attribuisce  loro  efficacia   con   propria
          delibera di approvazione,  vigilando  altresi'  sulla  loro
          attuazione. 
                4. I codici di condotta di cui al comma 3 individuano
          altresi' misure finalizzate a ridurre in  maniera  efficace
          l'esposizione dei minori di anni dodici alle  comunicazioni
          commerciali audiovisive  relative  a  prodotti  alimentari,
          inclusi gli integratori, o bevande che contengono  sostanze
          nutritive  e  sostanze  con  un  effetto   nutrizionale   o
          fisiologico, quali  in  particolare  i  grassi,  gli  acidi
          grassi trans, gli zuccheri, il sodio  e  il  sale,  la  cui
          assunzione  eccessiva   nella   dieta   generale   non   e'
          raccomandata.  I  codici  garantiscono   inoltre   che   le
          comunicazioni audiovisive  commerciali  non  accentuino  la
          qualita'  positiva  degli  aspetti  nutrizionali  di   tali
          alimenti e bevande. 
                5.  L'Autorita',  sentiti  l'Autorita'  garante   per
          l'infanzia e l'adolescenza e il  Comitato  di  applicazione
          del Codice di  autoregolamentazione  media  e  minori,  con
          proprio provvedimento, adotta apposite linee guida con  cui
          indica  i  criteri  specifici  informatori  dei  codici  di
          condotta di cui al comma 3, alla luce della  natura  e  del
          contenuto del servizio offerto, del danno che  questo  puo'
          causare, delle caratteristiche della categoria  di  persone
          da tutelare nonche' di tutti  i  diritti  e  gli  interessi
          legittimi, compresi quelli dei fornitori della  piattaforma
          per la condivisione di  video  e  degli  utenti  che  hanno
          creato  o  caricato   contenuti,   nonche'   dell'interesse
          pubblico generale. Le misure, n. 70 non mirano al controllo
          - preventivo e al filtraggio dei contenuti nel  momento  in
          cui vengono caricati, sono praticabili  e  proporzionate  e
          tengono conto delle dimensioni  della  piattaforma  per  la
          condivisione di video e della natura del servizio  offerto.
          L'Autorita' stabilisce, inoltre, la procedura di  vigilanza
          concernente il monitoraggio e la valutazione  periodica  di
          conformita', nel rispetto dei principi di trasparenza,  non
          discriminazione e proporzionalita'. 
                6. Ai fini della tutela dei minori di cui al comma 1,
          lettera a), i contenuti maggiormente nocivi  sono  soggetti
          alle piu' rigorose misure di controllo dell'accesso. 
                7. I fornitori di piattaforma per la condivisione  di
          video sono in ogni caso tenuti a: 
                  a) includere i requisiti di cui  al  comma  1,  nei
          termini e nelle condizioni dei servizi di  piattaforma  per
          la condivisione di video,  la  cui  accettazione  da  parte
          degli utenti costituisce condizione di accesso al servizio; 
                  b) includere  e  applicare,  nei  termini  e  nelle
          condizioni dei servizi di piattaforme per  la  condivisione
          di video, i requisiti di cui all'articolo 9,  paragrafo  1,
          della  direttiva   (UE)2018/1808   per   le   comunicazioni
          commerciali  audiovisive  non   promosse   commercialmente,
          vendute o organizzate dai fornitori di piattaforme  per  la
          condivisione di video; 
                  c) avere una funzionalita' che consente agli utenti
          che caricano video generati dagli utenti di  dichiarare  se
          tali video contengono comunicazioni commerciali audiovisive
          di  cui  sono  a  conoscenza  o  si  possa  ragionevolmente
          presumere che sono a conoscenza; 
                  d) predisporre meccanismi trasparenti e  di  facile
          uso  affinche'  gli  utenti  delle   piattaforme   per   la
          condivisione di  video  possano  segnalare  o  indicare  al
          fornitore di piattaforme interessato i contenuti di cui  al
          comma 1 caricati sulla sua piattaforma; 
                  e) predisporre sistemi mediante i quali i fornitori
          di piattaforme per la condivisione di video  spiegano  agli
          utenti di tali piattaforme quale  seguito  sia  stato  dato
          alla segnalazione e all'indicazione di cui alla lettera d); 
                  f) predisporre sistemi per verificare, nel rispetto
          della  normativa  in  materia  di   protezione   dei   dati
          personali,  l'eta'  degli  utenti  delle   piattaforme   di
          condivisione di video per quanto attiene ai  contenuti  che
          possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale  dei
          minori; 
                  g) predisporre sistemi di facile uso che consentano
          agli utenti delle piattaforme per la condivisone  di  video
          di valutare i contenuti di cui al comma 1; 
                  h) dotarsi di sistemi di controllo parentale  sotto
          la vigilanza  dell'utente  finale  per  quanto  attiene  ai
          contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale
          o morale dei minori; 
                  i) predisporre procedure trasparenti, di facile uso
          ed efficaci per la gestione e la  risoluzione  dei  reclami
          degli utenti nei confronti dei fornitori di piattaforme per
          la condivisione di video in relazione all'attuazione  delle
          misure di cui alle lettere da d) a h); 
                  l)  predisporre  misure  e  strumenti  efficaci  di
          alfabetizzazione mediatica e sensibilizzare gli  utenti  in
          merito a tali misure e strumenti. 
                8. I dati personali dei minori raccolti o  altrimenti
          generati dai fornitori di piattaforme per  la  condivisione
          di video a norma del comma 7, lettere f) ed  h),  non  sono
          trattati a fini commerciali. 
                9.  Ferma  restando  la  possibilita'  di   ricorrere
          all'Autorita'  giudiziaria,  per   la   risoluzione   delle
          controversie  derivanti  dall'applicazione   del   presente
          articolo, e' ammesso il ricorso alle procedure  alternative
          e stragiudiziali  di  risoluzione  delle  controversie  fra
          utenti e fornitori di piattaforme per  la  condivisione  di
          video dettate, nel rispetto del decreto legislativo 4 marzo
          2010,  n.   28,   da   un   apposito   regolamento   emesso
          dall'Autorita' entro  centottanta  giorni  dall'entrata  in
          vigore del presente testo unico. 
                10. In caso di violazione, ad opera del fornitore  di
          servizi di piattaforma per la condivisione di video,  delle
          disposizioni contenute nel presente articolo, si  applicano
          le sanzioni amministrative di cui  all'articolo  67,  comma
          9.». 
              - Per l'articolo 1 del citato  decreto  legislativo  31
          luglio 1997, n. 249,  si  veda  nei  riferimenti  normativi
          all'articolo 13.