Art. 14 
 
      Alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori 
                       e campagne informative 
 
  1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  per  le
politiche della  famiglia  promuove  studi  ed  elabora  linee  guida
rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e  di
applicazioni di controllo parentale, con particolare attenzione  agli
educatori, alle famiglie e ai minori stessi. 
  2. I Centri per la famiglia di  cui  all'articolo  1,  comma  1250,
lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, offrono  consulenza
e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica  e  digitale  dei
minori,  con  particolare  attenzione  alla  loro   tutela   rispetto
all'esposizione a contenuti pornografici e violenti. A tal  fine,  il
Ministro per  la  famiglia,  la  natalita'  e  le  pari  opportunita'
realizza un'intesa in sede di Conferenza Unificata, avente ad oggetto
i criteri e le  modalita'  di  attuazione  ((  dei  servizi  e  delle
prestazioni erogabili dai Centri per la famiglia, inclusi  quelli  di
cui al presente comma ))3. 
  3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  per  le
politiche della famiglia e il Ministero (( delle  imprese  e  del  ))
made in Italy avviano annualmente campagne di  informazione  sull'uso
consapevole della rete e sui rischi connessi, in particolar modo  sui
mezzi di prevenzione dall'accesso a contenuti  potenzialmente  nocivi
per lo sviluppo armonioso dei minori. 
  4. L'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  predispone,
entro il 31 gennaio di ciascun anno, una  relazione  per  l'Autorita'
politica (( con delega alle politiche per la famiglia )) sull'impatto
dell'attuazione dell'articolo 13, con particolare riferimento all' ((
uso  delle  applicazioni  di  controllo  ))  parentale  ((,   nonche'
dell'articolo  13-bis,  con  particolare  riferimento  all'attuazione
della misura di verifica della maggiore eta'  per  l'accesso  a  siti
pornografici )). 
  5. Entro il 31 maggio di ciascun  anno,  l'Autorita'  politica  con
delega alle politiche per la famiglia presenta una relazione  annuale
al Parlamento (( sull'attuazione degli articoli 13  e  13-bis  e  del
presente articolo )), sulla base della relazione di cui al comma 4  e
degli ulteriori elementi acquisiti nell'ambito dell'Osservatorio  per
il  contrasto  della  pedofilia   e   della   pornografia   minorile,
dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza,  operanti
presso  il  Dipartimento  per  le  politiche  della  famiglia   della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  e  dell'Osservatorio  sul
fenomeno della violenza (( nei  confronti  delle  donne  ))  e  sulla
violenza domestica, operante  presso  il  Dipartimento  per  le  pari
opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  (( 5-bis. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione
delle disposizioni del presente articolo  nei  limiti  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il comma 1250, lettera e) dell'articolo  1
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007)): 
                «1250. Il Fondo per le politiche  della  famiglia  di
          cui all'articolo 19, comma 1, del  decreto-legge  4  luglio
          2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          agosto 2006, n. 248, e' destinato a  finanziare  interventi
          in materia  di  politiche  per  la  famiglia  e  misure  di
          sostegno alla famiglia, alla natalita', alla  maternita'  e
          alla paternita', al fine prioritario  del  contrasto  della
          crisi  demografica,  nonche'  misure   di   sostegno   alla
          componente anziana dei nuclei familiari. In particolare, il
          Fondo e' utilizzato per finanziare: 
                  a) - d) (omissis); 
                  e) interventi volti  a  valorizzare  il  ruolo  dei
          consultori familiari e dei centri per la  famiglia;  a  tal
          fine  il  Ministro  per  la  famiglia  e  le   disabilita',
          unitamente al Ministro della salute, realizza un'intesa  in
          sede di Conferenza  unificata  ai  sensi  dell'articolo  8,
          comma 6, della legge 5  giugno  2003,  n.  131,  avente  ad
          oggetto i criteri e le modalita'  per  la  riorganizzazione
          dei consultori familiari,  finalizzata  a  potenziarne  gli
          interventi sociali in favore delle famiglie; 
                  f) - r) (omissis)».