Art. 15 
 
Designazione del coordinatore dei servizi digitali in attuazione  del
  Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali 
 
  1. Al fine di garantire l'effettivita' dei  diritti  e  l'efficacia
degli  obblighi  stabiliti  dal  Regolamento   (UE)   2022/2065   del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a  un
mercato unico dei servizi digitali, nonche' la relativa  vigilanza  e
il conseguimento degli obiettivi previsti, anche  con  riguardo  alla
protezione  dei  minori  in  relazione  ai   contenuti   pornografici
disponibili on line, nonche' agli altri contenuti illegali o comunque
vietati, veicolati da piattaforme on line o altri gestori di  servizi
intermediari, e contribuire alla definizione di un ambiente  digitale
sicuro, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e'  designata
quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi  dell'articolo  49,
(( paragrafo 2 )), del Regolamento (UE) 2022/2065. 
  2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, il  Garante
per la protezione dei dati personali e ogni altra Autorita' nazionale
competente, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano  ogni
necessaria   collaborazione   ai   fini   dell'esercizio   da   parte
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni delle funzioni  di
Coordinatore dei Servizi Digitali. Le Autorita' possono  disciplinare
con protocolli di intesa gli  aspetti  applicativi  e  procedimentali
della reciproca collaborazione. 
  3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  definisce,  con
proprio provvedimento, le condizioni, le  procedure  e  le  modalita'
operative per l'esercizio dei poteri  e  delle  funzioni  di  cui  e'
titolare, quale Coordinatore  dei  Servizi  Digitali,  ai  sensi  del
Regolamento (UE) 2022/2065  e  svolge  i  relativi  compiti  in  modo
imparziale, trasparente e tempestivo. 
  4. All'articolo  1  della  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6, lettera c), dopo il numero 14-bis) e' aggiunto  il
seguente: «14-ter) esercita la funzione di Coordinatore  dei  Servizi
Digitali e i relativi poteri previsti dal Regolamento (UE)  2022/2065
del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a
un mercato unico dei servizi digitali.»; 
    b) dopo il comma 32, e' aggiunto il seguente: 
      «32-bis. In caso di violazione degli obblighi previsti agli  ((
articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22,  23,  24,
26, 27, 28, 30 e 45 del Regolamento (UE) 2022/2065 )) del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022  relativo  a  un  mercato
unico dei servizi digitali, l'Autorita', nell'esercizio dei poteri di
cui al combinato disposto degli (( articoli 51 e 52 ))  del  medesimo
Regolamento  (UE)  2022/2065,  applica,  in  base   a   principi   di
proporzionalita', adeguatezza e rispetto del contraddittorio, secondo
le   procedure   stabilite   con   proprio   regolamento,    sanzioni
amministrative pecuniarie fino ad un massimo  del  6%  del  fatturato
annuo   mondiale   nell'esercizio   finanziario    precedente    alla
comunicazione di avvio del procedimento al prestatore di un  servizio
intermediario rientrante nella propria  sfera  di  competenza,  anche
nella sua qualita' di Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del
diritto ((  nazionale  e  dell'Unione  europea  ))  applicabile  alla
fattispecie di illecito. In caso  di  comunicazione  di  informazioni
inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata risposta o rettifica di
informazioni inesatte, incomplete  o  fuorvianti  e  di  inosservanza
dell'obbligo   di    sottoporsi    a    un'ispezione,    l'Autorita',
nell'esercizio dei poteri di  cui  al  combinato  disposto  degli  ((
articoli 51 e 52 )) del medesimo Regolamento (UE) 2022/2065,  applica
una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'1% del
fatturato mondiale realizzato nell'esercizio  finanziario  precedente
dal  fornitore  di  un  servizio  intermediario   o   dalla   persona
interessata rientranti nella propria sfera di competenza, anche nella
sua qualita' di Coordinatore  dei  Servizi  Digitali,  ai  sensi  del
diritto ((  nazionale  e  dell'Unione  europea  ))  applicabile  alla
fattispecie  di  illecito.  L'importo   massimo   giornaliero   delle
penalita' di mora che l'Autorita' puo' applicare e' pari  al  5%  del
fatturato giornaliero medio mondiale del  fornitore  di  un  servizio
intermediario  interessato  realizzato   nell'esercizio   finanziario
precedente,  calcolato  a  decorrere  dalla  data  specificata  nella
decisione in questione. Nell'applicazione della sanzione  l'Autorita'
tiene conto,  in  particolare,  della  gravita'  del  fatto  e  delle
conseguenze  che  ne  sono  derivate,  nonche'  della  durata  ((   e
dell'eventuale )) reiterazione  delle  violazioni.  Per  le  sanzioni
amministrative (( previste  dal  presente  comma  ))  e'  escluso  il
beneficio del pagamento in misura ridotta previsto  dall'articolo  16
della legge 24 novembre 1981, n. 689.». 
  5.  La  pianta  organica  dell'Autorita'  per  le  garanzie   nelle
comunicazioni e' incrementata in misura di 23 unita' con le  seguenti
qualifiche: n. 1 dirigente, n. 20 funzionari,  n.  2  operativi.  Gli
oneri derivanti dal presente articolo sono determinati  in  4.005.457
euro (( per l'anno 2024 )), 4.125.590 euro ((  per  l'anno  2025  )),
3.903.136 euro (( per l'anno 2026 )), 4.081.636 euro  ((  per  l'anno
2027 )), 4.267.375 euro (( per l'anno 2028 )), 4.527.751 euro ((  per
l'anno 2029 )), 4.737.357 euro (( per l'anno 2030 )), 4.971.989  euro
(( per l'anno 2031 )),  5.434.808  euro  ((  per  l'anno  2032  ))  e
5.694.052 euro a decorrere (( dall'anno 2033 )). Ad essi si  provvede
mediante un contributo di importo  pari  allo  0,135  per  mille  del
fatturato risultante dall'ultimo bilancio  approvato  dai  prestatori
dei servizi intermediari stabiliti in Italia, cosi' come definiti dal
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del
19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei  servizi  digitali  e
che  modifica  la  Direttiva  2000/31/CE  (Regolamento  sui   servizi
digitali). Ferme restando tutte le attuali forme di  finanziamento  e
nel rispetto delle esenzioni previste dal  Regolamento  medesimo,  in
sede di prima applicazione, per l'anno 2024, il contributo e' versato
direttamente all'Autorita' entro il 1° marzo 2024 nella misura  dello
0,135 per mille del fatturato  realizzato  nell'anno  contabile  2022
secondo le modalita' determinate dall'Autorita' medesima con  propria
deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalita' di
contribuzione, per gli anni successivi, possono essere  motivatamente
adottate  dall'Autorita',  con  propria  deliberazione,  nel   limite
massimo dello 0,5 per  mille  del  fatturato  risultante  dall'ultimo
bilancio approvato. L'Autorita' individua, con la  collaborazione  ((
dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)  e  dell'Agenzia  delle
entrate  )),  l'elenco  dei  soggetti  tenuti   al   versamento   del
contributo. 
  6. A decorrere dal 2024, nelle more delle procedure concorsuali per
l'assunzione del personale di cui al comma 5 e fino al termine  delle
procedure di reclutamento,  l'Autorita'  provvede  all'esercizio  dei
compiti derivanti dalla designazione  di  cui  al  presente  articolo
mediante l'utilizzazione di  personale,  nel  limite  massimo  di  10
unita', posto in posizione di comando, distacco,  ((  fuori  ruolo  o
aspettativa  ))  o  in  analoghe  posizioni  secondo   i   rispettivi
ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17,  comma  14,  della  legge  15
maggio 1997, n. 127. Per la durata del collocamento  fuori  ruolo  e'
reso indisponibile  un  numero  di  posti  nella  dotazione  organica
dell'amministrazione di provenienza equivalente dal  punto  di  vista
finanziario. ((  Il  personale  di  cui  al  primo  periodo  )),  non
rientrante nella pianta organica  dell'Autorita',  e'  individuato  a
seguito di apposito interpello, in cui  sono  specificati  i  profili
professionali   richiesti,   cui   possono   aderire   i   dipendenti
appartenenti  ai  ruoli  delle  amministrazioni  pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo,
tecnico e ausiliario delle istituzioni  scolastiche,  e  mantiene  il
trattamento   economico   fondamentale   delle   amministrazioni   di
appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione, i  cui  oneri
restano a carico delle stesse. L'Autorita' provvede  agli  oneri  del
trattamento economico accessorio mediante i  contributi  previsti  al
comma 5. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato
          unico dei servizi digitali  e  che  modifica  la  direttiva
          2000/31/CE   (regolamento   sui   servizi   digitali),   e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 27 ottobre 2022, n. L 277. 
              - Per l'articolo 1 della citata legge 31  luglio  1997,
          n. 249, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 13. 
              - Per l'articolo 17 della citata legge 15 maggio  1997,
          n. 127, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1. 
              - Per l'articolo 1 del citato  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n.  165,  si  veda  nei  riferimenti  normativi
          all'articolo 1-bis.