(( Art. 15 - bis 
 
            Misure per il rafforzamento e l'operativita' 
            dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale 
 
  1. Ai fini dell'ottimale utilizzazione  delle  risorse  finanziarie
destinate a legislazione vigente alle  spese  di  personale,  di  cui
all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 14 giugno  2021,  n.  82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109,  al
medesimo decreto-legge sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis. A decorrere dal  1°  gennaio  2024,  nei  limiti  delle
risorse destinate al personale di cui al comma 1, le articolazioni di
livello dirigenziale generale sono rideterminate nel  numero  massimo
di dodici e, a decorrere dal  1°  gennaio  2025,  quelle  di  livello
dirigenziale non generale sono rideterminate nel  numero  massimo  di
quaranta. 
      1-ter. Nelle more dell'adeguamento del regolamento  di  cui  al
comma  l  e  nei  limiti  di  cui  al  comma  1-bis,  allo  scopo  di
corrispondere  alle  immediate  esigenze   di   accrescimento   della
capacita' operativa dell'Agenzia, il direttore generale  dell'Agenzia
e' autorizzato con proprio provvedimento ad attivare le articolazioni
dirigenziali di cui al comma 1-bis, definendone funzioni e compiti»; 
    b) all'articolo 12, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. Fermo restando l'adeguamento della  dotazione  organica  di
livello dirigenziale generale e non generale di cui  all'articolo  6,
comma  1-bis,  e  le  relative  decorrenze,  la  rimanente  dotazione
organica e' progressivamente rideterminata, in linea con il  processo
di crescita della capacita' operativa dell'Agenzia, con  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, nei limiti delle  risorse  finanziarie
destinate  al  personale  di  cui  all'articolo  18,  comma  1.   Dei
provvedimenti adottati in  materia  di  dotazione  organica  e'  data
tempestiva e motivata  comunicazione  alle  Commissioni  parlamentari
competenti e al COPASIR»; 
    c) all'articolo 17, dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente: 
      «4-ter.  Al  fine   di   consentire   la   piena   operativita'
dell'Agenzia, le disposizioni di cui all'articolo 15, commi  1  e  2,
del  decreto-legge  24  aprile   2014,   n.   66,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  non  si  applicano
alle autovetture utilizzate dall'Agenzia per i servizi  istituzionali
di tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale  nello
spazio cibernetico». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riportano  gli  articoli  6,   12   e   17   del
          decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82  (Disposizioni  urgenti
          in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura
          nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia  per
          la    cybersicurezza    nazionale),     convertito,     con
          modificazioni, dalla legge 4  agosto  2021,  n.  109,  come
          modificati dalla presente legge: 
                «Art.   6   (Organizzazione   dell'Agenzia   per   la
          cybersicurezza  nazionale).  -  1.  L'organizzazione  e  il
          funzionamento dell'Agenzia sono  definiti  da  un  apposito
          regolamento che ne prevede, in particolare, l'articolazione
          fino ad  un  numero  massimo  di  otto  uffici  di  livello
          dirigenziale generale, nonche' fino ad un numero massimo di
          trenta articolazioni di livello dirigenziale  non  generale
          nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia
          ai sensi dell'articolo 18, comma 1. 
                1-bis. A decorrere dal 1° gennaio  2024,  nei  limiti
          delle risorse destinate al personale di cui al comma 1,  le
          articolazioni  di  livello   dirigenziale   generale   sono
          rideterminate nel numero massimo di dodici e,  a  decorrere
          dal 1° gennaio 2025, quelle  di  livello  dirigenziale  non
          generale sono rideterminate nel numero massimo di quaranta. 
                1-ter. Nelle more dell'adeguamento del regolamento di
          cui al comma l e nei limiti di cui  al  comma  1-bis,  allo
          scopo  di  corrispondere   alle   immediate   esigenze   di
          accrescimento della capacita'  operativa  dell'Agenzia,  il
          direttore generale dell'Agenzia e' autorizzato con  proprio
          provvedimento ad attivare le articolazioni dirigenziali  di
          cui al comma 1-bis, definendone funzioni e compiti. 
                2. Sono organi dell'Agenzia il direttore  generale  e
          il Collegio dei revisori dei conti. Con il  regolamento  di
          cui al comma 1 sono disciplinati altresi': 
                  a) le funzioni del direttore generale  e  del  vice
          direttore generale dell'Agenzia; 
                  b) la composizione e il funzionamento del  Collegio
          dei revisori dei conti; 
                  c) l'istituzione di eventuali sedi secondarie. 
                3. Il regolamento di cui  al  comma  1  e'  adottato,
          entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  previo  parere  delle  Commissioni   parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari e, per  i
          profili di competenza, del COPASIR, sentito il CIC." 
                «Art. 12 (Personale). - 1. Con  apposito  regolamento
          e'   dettata,   nel   rispetto   dei   principi    generali
          dell'ordinamento giuridico, anche in  deroga  alle  vigenti
          disposizioni di legge, ivi incluso il  decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto dei criteri di cui al
          presente  decreto,  la  disciplina   del   contingente   di
          personale addetto all'Agenzia, tenuto conto delle  funzioni
          volte alla tutela della sicurezza  nazionale  nello  spazio
          cibernetico   attribuite   all'Agenzia.   Il    regolamento
          definisce l'ordinamento e il reclutamento del personale,  e
          il  relativo   trattamento   economico   e   previdenziale,
          prevedendo, in particolare, per il  personale  dell'Agenzia
          di cui al comma 2, lettera  a),  un  trattamento  economico
          pari a quello in godimento da parte  dei  dipendenti  della
          Banca d'Italia, sulla scorta  della  equiparabilita'  delle
          funzioni svolte e del livello di responsabilita' rivestito.
          La  predetta  equiparazione,   con   riferimento   sia   al
          trattamento  economico  in  servizio  che  al   trattamento
          previdenziale,  produce  effetti   avendo   riguardo   alle
          anzianita'    di    servizio     maturate     a     seguito
          dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia. 
                2.  Il  regolamento  determina,   nell'ambito   delle
          risorse  finanziarie   destinate   all'Agenzia   ai   sensi
          dell'articolo 18, comma 1, in particolare: 
                  a) l'istituzione di un ruolo  del  personale  e  la
          disciplina generale del rapporto d'impiego alle  dipendenze
          dell'Agenzia; 
                  b) la  possibilita'  di  procedere,  oltre  che  ad
          assunzioni  a  tempo  indeterminato  attraverso   modalita'
          concorsuali,  ad  assunzioni  a  tempo   determinato,   con
          contratti di diritto privato, di soggetti  in  possesso  di
          alta    e    particolare    specializzazione    debitamente
          documentata,  individuati  attraverso  adeguate   modalita'
          selettive, per lo svolgimento  di  attivita'  assolutamente
          necessarie all'operativita' dell'Agenzia o  per  specifiche
          progettualita' da portare a termine in  un  arco  di  tempo
          prefissato; 
                  c) la possibilita' di avvalersi di  un  contingente
          di esperti, non superiore a cinquanta unita',  composto  da
          personale, collocato fuori ruolo o in posizione di  comando
          o altra analoga posizione  prevista  dagli  ordinamenti  di
          appartenenza, proveniente da pubbliche  amministrazioni  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, con esclusione del  personale  docente,
          educativo,  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario   delle
          istituzioni   scolastiche,   ovvero   da   personale    non
          appartenente alla pubblica amministrazione, in possesso  di
          specifica   ed   elevata   competenza   in    materia    di
          cybersicurezza e di tecnologie digitali  innovative,  nello
          sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione
          tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e
          disseminazione,  nonche'  di  significativa  esperienza  in
          progetti  di  trasformazione  digitale,  ivi  compreso   lo
          sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione
          su larga scala. Il regolamento, a tali fini, disciplina  la
          composizione del contingente e il  compenso  spettante  per
          ciascuna professionalita'; 
                  d) la determinazione della percentuale massima  dei
          dipendenti che e' possibile assumere a tempo determinato; 
                  e)  la  possibilita'  di  impiegare  personale  del
          Ministero della difesa,  secondo  termini  e  modalita'  da
          definire con apposito decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri; 
                  f) le ipotesi di incompatibilita'; 
                  g)  le  modalita'  di  progressione   di   carriera
          all'interno dell'Agenzia; 
                  h)  la  disciplina  e  il   procedimento   per   la
          definizione degli aspetti  giuridici  e,  limitatamente  ad
          eventuali compensi accessori,  economici  del  rapporto  di
          impiego  del  personale  oggetto  di  negoziazione  con  le
          rappresentanze del personale; 
                  i) le modalita' applicative delle disposizioni  del
          decreto legislativo 10 febbraio 2005,  n.  30,  recante  il
          Codice   della   proprieta'   industriale,   ai    prodotti
          dell'ingegno   ed   alle    invenzioni    dei    dipendenti
          dell'Agenzia; 
                  l) i casi di cessazione dal servizio del  personale
          assunto a tempo  indeterminato  ed  i  casi  di  anticipata
          risoluzione dei rapporti a tempo determinato; 
                  m) quali delle disposizioni possono essere  oggetto
          di  revisione  per  effetto  della  negoziazione   con   le
          rappresentanze del personale. 
                3. Qualora le assunzioni di cui al comma  2,  lettera
          b),  riguardino  professori   universitari   di   ruolo   o
          ricercatori  universitari  confermati   si   applicano   le
          disposizioni  di  cui  all'articolo  12  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.  382,  anche
          per quanto riguarda il collocamento in aspettativa. 
                3-bis.   Nell'ambito   delle   assunzioni   a   tempo
          indeterminato attraverso modalita'  concorsuali,  l'Agenzia
          puo' riservare una quota non superiore al 50 per cento  dei
          posti messi a concorso per l'assunzione  di  personale  non
          dirigenziale in favore dei titolari di rapporto di lavoro a
          tempo determinato di cui al comma 2,  lettera  b),  nonche'
          del  personale  proveniente  dalle  societa'  a   controllo
          pubblico ai sensi dell'articolo 17, comma 8.1, in  possesso
          dei requisiti necessari per l'inquadramento nel  ruolo  del
          personale dell'Agenzia di cui al comma  2,  lettera  a),  e
          che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano prestato
          servizio  continuativo  per  almeno  due  anni  presso   la
          medesima Agenzia. 
                4. In sede di prima applicazione  delle  disposizioni
          di cui al presente decreto, il  numero  di  posti  previsti
          dalla dotazione organica dell'Agenzia e' individuato  nella
          misura complessiva di trecento unita', di  cui  fino  a  un
          massimo di otto di livello dirigenziale generale, fino a un
          massimo di 24 di livello dirigenziale non generale e fino a
          un massimo di 268 unita' di personale non dirigenziale. 
                5.  Fermo  restando  l'adeguamento  della   dotazione
          organica di livello dirigenziale generale e non generale di
          cui all'articolo 6, comma 1-bis, e le relative  decorrenze,
          la  rimanente  dotazione   organica   e'   progressivamente
          rideterminata, in linea con il processo di  crescita  della
          capacita'   operativa   dell'Agenzia,   con   decreti   del
          Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  nei  limiti  delle
          risorse  finanziarie  destinate   al   personale   di   cui
          all'articolo 18, comma 1.  Dei  provvedimenti  adottati  in
          materia di dotazione organica e' data tempestiva e motivata
          comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e al
          COPASIR. 
                6.  Le  assunzioni  effettuate  in  violazione  delle
          disposizioni del presente decreto o del regolamento di  cui
          al  presente  articolo  sono  nulle,  ferma   restando   la
          responsabilita' personale, patrimoniale e  disciplinare  di
          chi le ha disposte. 
                7. Il personale che presta comunque la propria  opera
          alle dipendenze o in favore dell'Agenzia e'  tenuto,  anche
          dopo la cessazione  di  tale  attivita',  al  rispetto  del
          segreto  su  cio'  di   cui   sia   venuto   a   conoscenza
          nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni. 
                8. Il regolamento di cui  al  comma  1  e'  adottato,
          entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in
          deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per
          materia e per i profili finanziari  e,  per  i  profili  di
          competenza, del COPASIR e sentito il CIC. 
                8-bis.  In  relazione   alle   assunzioni   a   tempo
          determinato di cui al  comma  2,  lettera  b),  i  relativi
          contratti per lo  svolgimento  delle  funzioni  volte  alla
          tutela della sicurezza nazionale nello  spazio  cibernetico
          attribuite all'Agenzia possono prevedere una durata massima
          di quattro anni, rinnovabile per periodi non  superiori  ad
          ulteriori complessivi quattro anni. Delle assunzioni e  dei
          rinnovi disposti  ai  sensi  del  presente  comma  e'  data
          comunicazione al COPASIR nell'ambito della relazione di cui
          all'articolo 14, comma 2." 
                «Art. 17 (Disposizioni transitorie e  finali).  -  1.
          Per   lo   svolgimento   delle   funzioni   ispettive,   di
          accertamento  delle  violazioni  e  di  irrogazione   delle
          sanzioni, di cui all'articolo 7, l'Agenzia puo' provvedere,
          oltre che con proprio personale, con l'ausilio  dell'organo
          centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e  per
          la regolarita' dei  servizi  di  telecomunicazione  di  cui
          all'articolo 7-bis del decreto-legge  27  luglio  2005,  n.
          144, convertito, con modificazioni, dalla legge  31  luglio
          2005, n. 155. 
                2.  Per  lo  svolgimento  delle   funzioni   relative
          all'attuazione   e   al   controllo   dell'esecuzione   dei
          provvedimenti assunti da parte del Presidente del Consiglio
          dei ministri ai sensi  dell'articolo  5  del  decreto-legge
          perimetro, l'Agenzia  provvede  con  l'ausilio  dell'organo
          centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e  per
          la regolarita' dei  servizi  di  telecomunicazione  di  cui
          all'articolo 7-bis del decreto-legge  27  luglio  2005,  n.
          144, convertito, con modificazioni, dalla legge  31  luglio
          2005, n. 155. 
                3. Il personale dell'Agenzia, nello svolgimento delle
          funzioni ispettive, di accertamento delle violazioni  e  di
          irrogazione delle sanzioni, di cui all'articolo 7,  nonche'
          delle  funzioni  relative  all'attuazione  e  al  controllo
          dell'esecuzione dei  provvedimenti  assunti  da  parte  del
          Presidente   del   Consiglio   dei   ministri   ai    sensi
          dell'articolo 5 del  decreto-legge  perimetro,  riveste  la
          qualifica di pubblico ufficiale. 
                4. Il personale dell'Agenzia addetto al CSIRT Italia,
          nello  svolgimento  delle  proprie  funzioni,  riveste   la
          qualifica di  pubblico  ufficiale.  La  trasmissione  delle
          notifiche di incidente ricevute dal CSIRT Italia all'organo
          centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e  per
          la regolarita' dei  servizi  di  telecomunicazione  di  cui
          all'articolo 7-bis del decreto-legge  27  luglio  2005,  n.
          144, convertito, con modificazioni, dalla legge  31  luglio
          2005, n. 155, costituisce adempimento dell'obbligo  di  cui
          all'articolo 331 del codice di procedura penale. 
                4-bis. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  4,
          l'Agenzia trasmette al procuratore  nazionale  antimafia  e
          antiterrorismo  i  dati,  le  notizie  e  le   informazioni
          rilevanti   per   l'esercizio   delle   funzioni   di   cui
          all'articolo 371-bis del codice di procedura penale. 
                4-ter. Al fine di consentire  la  piena  operativita'
          dell'Agenzia, le disposizioni di cui all'articolo 15, commi
          1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,  non
          si applicano alle autovetture utilizzate dall'Agenzia per i
          servizi istituzionali di tutela della sicurezza nazionale e
          dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico. 
                5.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia  e   delle   finanze,   da   adottare   entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, sono definiti  i
          termini e le modalita': 
                  a)   per   assicurare   la    prima    operativita'
          dell'Agenzia, mediante l'individuazione di appositi  spazi,
          in via transitoria e per un massimo di  ventiquattro  mesi,
          secondo   opportune   intese   con    le    amministrazioni
          interessate,  per  l'attuazione  delle   disposizioni   del
          presente decreto; 
                  b) mediante opportune intese con le amministrazioni
          interessate,   nel   rispetto   delle   specifiche    norme
          riguardanti l'organizzazione e  il  funzionamento,  per  il
          trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 7, nonche'
          per  il  trasferimento  dei  beni   strumentali   e   della
          documentazione,   anche   di   natura   classificata,   per
          l'attuazione delle disposizioni del presente decreto  e  la
          corrispondente riduzione di risorse finanziarie ed umane da
          parte delle amministrazioni cedenti. 
                5-bis. Fino alla scadenza dei  termini  indicati  nel
          decreto o nei decreti di cui al comma  5,  lettera  b),  la
          gestione delle risorse finanziarie relative  alle  funzioni
          trasferite, compresa la  gestione  dei  residui  passivi  e
          perenti, e' esercitata  dalle  amministrazioni  cedenti.  A
          decorrere dalla  medesima  data  sono  trasferiti  in  capo
          all'Agenzia i rapporti giuridici attivi e passivi  relativi
          alle funzioni trasferite. (42) 
                6. In relazione al trasferimento  delle  funzioni  di
          cui  all'articolo  7,  comma  1,  lettera   m),   dall'AgID
          all'Agenzia, i decreti  di  cui  al  comma  5  definiscono,
          altresi', i raccordi tra le  due  amministrazioni,  per  le
          funzioni che restano di competenza  dell'AgID.  Nelle  more
          dell'adozione dei decreti di cui al comma 5, il regolamento
          di cui all'articolo 33-septies, comma 4, del  decreto-legge
          18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   e'   adottato
          dall'AgID,  d'intesa  con  la  competente  struttura  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri. 
                7.  Al  fine  di  assicurare  la  prima  operativita'
          dell'Agenzia,  il  direttore  generale  dell'Agenzia,  fino
          all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 11,  commi
          3 e 4, identifica, assume e liquida gli  impegni  di  spesa
          che saranno  pagati  a  cura  del  DIS,  nell'ambito  delle
          risorse destinate all'Agenzia. A tale fine e' istituito  un
          apposito capitolo nel bilancio del  DIS.  Entro  90  giorni
          dall'approvazione dei regolamenti di cui  all'articolo  11,
          commi 3 e 4, il Presidente del Consiglio dei  ministri  da'
          informazione al COPASIR delle spese effettuate ai sensi del
          presente comma. 
                8.  Al  fine  di  assicurare  la  prima  operativita'
          dell'Agenzia,  dalla  data  della  nomina   del   direttore
          generale dell'Agenzia e nel limite del 30 per  cento  della
          dotazione organica complessiva iniziale di cui all'articolo
          12, comma 4: 
                  a)  il  DIS  mette  a  disposizione  il   personale
          impiegato  nell'ambito  delle   attivita'   relative   allo
          svolgimento delle funzioni oggetto  di  trasferimento,  con
          modalita'  da  definire  mediante  intese  con  lo   stesso
          Dipartimento; 
                  b) l'Agenzia si  avvale,  altresi',  di  unita'  di
          personale  appartenenti   al   Ministero   dello   sviluppo
          economico, all'Agenzia  per  l'Italia  digitale,  ad  altre
          pubbliche amministrazioni e ad autorita' indipendenti,  per
          un periodo massimo di sei mesi, prorogabile una sola  volta
          per un massimo di ulteriori sei mesi, messo a  disposizione
          dell'Agenzia  stessa  su  specifica  richiesta  e   secondo
          modalita' individuate mediante  intese  con  le  rispettive
          amministrazioni di appartenenza. 
                8.1. Ai fini di cui al comma 8, l'Agenzia  si  avvale
          altresi', sino al 31 dicembre 2023, di  un  contingente  di
          personale, nel limite  di  cinquanta  unita',  appartenente
          alle pubbliche amministrazioni, alle autorita' indipendenti
          e alle societa' a controllo pubblico, messo a  disposizione
          dell'Agenzia  stessa  su  specifica  richiesta  e   secondo
          modalita' individuate d'intesa con i  soggetti  pubblici  e
          privati di appartenenza. I relativi  oneri  sono  a  carico
          dell'Agenzia e  ai  fini  del  trattamento  retributivo  si
          applicano  le   disposizioni   del   regolamento   di   cui
          all'articolo 12, comma 1. Il  personale  di  cui  al  primo
          periodo, fatta eccezione per il personale proveniente dalle
          societa' a controllo pubblico, puo' essere inquadrato,  con
          provvedimento dell'Agenzia adottato ai sensi  dell'articolo
          5,  comma  3,  del  regolamento  di  cui  al  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre  2021,  n.
          223, nel ruolo del personale di cui all'articolo 12,  comma
          2, lettera a), non oltre il termine  indicato  al  medesimo
          primo periodo del presente comma. Al relativo inquadramento
          si provvede, mediante apposite selezioni, con le  modalita'
          e le procedure  definite  con  provvedimento  dell'Agenzia,
          adottato ai sensi del medesimo articolo  5,  comma  3,  del
          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri n. 223 del 2021,  sulla  base  di  criteri  di
          valorizzazione delle pregresse esperienze e  anzianita'  di
          servizio, delle  competenze  acquisite,  dei  requisiti  di
          professionalita' posseduti e dell'impiego nell'Agenzia.  Al
          personale inquadrato ai sensi dei periodi  terzo  e  quarto
          del  presente  comma  si  applicano  le  disposizioni   del
          regolamento di cui  all'articolo  12,  comma  1,  anche  in
          materia di opzione per  il  trattamento  previdenziale.  Il
          personale di cui al comma 8, lettera b), gia' inserito  nel
          ruolo del personale dell'Agenzia, puo' essere  reinquadrato
          secondo i medesimi criteri di cui  al  quarto  periodo  del
          presente comma con provvedimento dell'Agenzia adottato,  ai
          sensi del citato articolo 5, comma 3,  del  regolamento  di
          cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
          223 del 2021, entro il  31  dicembre  2023,  senza  effetti
          retroattivi. Il personale  di  cui  al  terzo  periodo  del
          presente comma e' computato nel numero dei  posti  previsti
          per la prima operativita' dell'Agenzia, di cui all'articolo
          12, comma 4. 
                8-bis. Gli oneri derivanti dall'attuazione del  comma
          8 restano a carico dell'amministrazione di appartenenza. 
                9. Il regolamento di cui all'articolo  12,  comma  1,
          prevede apposite modalita' selettive  per  l'inquadramento,
          nella misura massima  del  50  per  cento  della  dotazione
          organica complessiva, del personale di cui al comma  8  del
          presente articolo e del personale di cui  all'articolo  12,
          comma 2, lettera b), ove gia'  appartenente  alla  pubblica
          amministrazione,  nel  contingente  di  personale   addetto
          all'Agenzia di cui al medesimo  articolo  12,  che  tengano
          conto delle mansioni svolte  e  degli  incarichi  ricoperti
          durante il periodo di servizio  presso  l'Agenzia,  nonche'
          delle   competenze   possedute   e   dei    requisiti    di
          professionalita' ed esperienza richiesti per le  specifiche
          posizioni. Il personale di cui al comma 8, lettera  a),  e'
          inquadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nel  ruolo  di
          cui all'articolo  12,  comma  2,  lettera  a),  secondo  le
          modalita' definite dal regolamento di cui all'articolo  12,
          comma  1.  Gli  inquadramenti  conseguenti  alle  procedure
          selettive di cui al presente comma, relative  al  personale
          di cui al comma 8, lettera b), decorrono allo  scadere  dei
          sei mesi o della relativa proroga e, comunque, non oltre il
          30 giugno 2022. 
                10.    L'Agenzia    si    avvale    del    patrocinio
          dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo  1  del
          testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n.
          1611. 
                10-bis. In sede di prima  applicazione  del  presente
          decreto: 
                  a) la prima relazione di cui all'articolo 14, comma
          1, e' trasmessa entro il 30 novembre 2022; 
                  b) entro il 31  ottobre  2022,  il  Presidente  del
          Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una  relazione
          che da' conto dello stato di attuazione,  al  30  settembre
          2022, delle disposizioni di cui al presente decreto,  anche
          al fine di formulare eventuali proposte in materia. 
                10-ter.  I  pareri  delle  Commissioni   parlamentari
          competenti per materia e per i  profili  finanziari  e  del
          COPASIR previsti dal presente decreto sono  resi  entro  il
          termine di trenta giorni dalla  trasmissione  dei  relativi
          schemi di decreto,  decorso  il  quale  il  Presidente  del
          Consiglio dei ministri puo' comunque procedere all'adozione
          dei relativi provvedimenti.". 
              -  Si  riporta  l'articolo  18,  comma  1,  del  citato
          decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82: 
                «Art.  18  (Disposizioni  finanziarie).  -   1.   Per
          l'attuazione degli articoli da 5 a 7  e'  istituito,  nello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze,  un  apposito  capitolo  con  una   dotazione   di
          2.000.000 di euro per l'anno 2021, 41.000.000 di  euro  per
          l'anno 2022, 70.000.000 di euro per l'anno 2023, 84.000.000
          di euro per l'anno 2024, 100.000.000  di  euro  per  l'anno
          2025, 110.000.000 di euro per l'anno 2026 e 122.000.000  di
          euro annui a decorrere dall'anno 2027. 
                2.- 5. Omissis.».