(( Art. 15 - ter 
 
      Ulteriori disposizioni urgenti in materia di prerogative 
         dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 
 
  1. Alla legge 14 luglio 2023, n. 93,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
      1) al comma 1, le parole: «puo' ordinare» sono sostituite dalla
seguente: «ordina»; 
      2) al comma 2, le parole:  «ove  tecnicamente  possibile»  sono
soppresse; 
      3) al comma 3, l'ultimo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«L'Autorita', con  proprio  regolamento,  da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
disciplina il procedimento cautelare abbreviato di  cui  al  presente
comma,  assicurandone  la  necessaria  tempestivita'   e   garantendo
strumenti di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento»; 
      4) al comma 4, terzo periodo,  le  parole:  «dall'Autorita'  ai
soggetti  destinatari  del  provvedimento»  sono   sostituite   dalle
seguenti:  «tramite  la  piattaforma  all'Autorita'  e  ai   soggetti
destinatari del provvedimento»; 
      5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1  e'
notificato immediatamente dall'Autorita' ai prestatori di servizi  di
accesso alla rete, ai soggetti gestori di  motori  di  ricerca  e  ai
fornitori di servizi della  societa'  dell'informazione  coinvolti  a
qualsiasi titolo nell'accessibilita'  del  sito  web  o  dei  servizi
illegali,  nonche'  alla  European  Union  Internet   Referral   Unit
dell'Europol  e  al  soggetto  che  ha   richiesto   l'adozione   del
provvedimento medesimo. I prestatori di servizi di accesso alla rete,
i soggetti gestori di motori di ricerca  e  i  fornitori  di  servizi
della societa' dell'informazione, nel caso in cui siano  coinvolti  a
qualsiasi titolo nell'accessibilita'  del  sito  web  o  dei  servizi
illegali,  eseguono  il  provvedimento  dell'Autorita'  senza   alcun
indugio e, comunque, entro il termine massimo di trenta minuti  dalla
notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e
l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP  indicati
nell'elenco di  cui  al  comma  4  o  comunque  adottando  le  misure
tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non  fruibili  da
parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi  abusivamente.  I
soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi  della
societa' dell'informazione, nel  caso  in  cui  non  siano  coinvolti
nell'accessibilita' del sito web o dei servizi  illegali,  provvedono
comunque ad adottare tutte le misure tecniche utili ad ostacolare  la
visibilita' dei contenuti illeciti, tra le  quali  in  ogni  caso  la
deindicizzazione dai motori di ricerca di tutti  i  nomi  di  dominio
oggetto degli ordini di blocco dell'Autorita' ivi inclusi i  nomi  di
dominio oggetto delle segnalazioni effettuate per  il  tramite  della
piattaforma ai sensi del comma 4»; 
      6)  al  comma  6,  secondo  periodo,  le  parole:   «in   tempi
ragionevoli» sono sostituite dalla seguente: «tempestivamente»; 
    b) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «l'Autorita' applica»
sono inserite le seguenti: «, per ogni violazione riscontrata,»; 
    c) all'articolo 6, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, l'Autorita', in collaborazione con l'Agenzia  per  la
cybersicurezza  nazionale,  convoca  un   tavolo   tecnico   con   la
partecipazione dei prestatori di servizi, dei  fornitori  di  accesso
alla rete internet,  dei  detentori  di  diritti,  dei  fornitori  di
contenuti, dei fornitori di servizi  di  media  audiovisivi  e  delle
associazioni maggiormente rappresentative preposte  alla  tutela  del
diritto d'autore e dei  diritti  connessi,  al  fine  di  definire  i
requisiti tecnici e operativi degli strumenti utili a consentire  una
tempestiva ed efficace disabilitazione dei nomi di  dominio  o  degli
indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della  presente
legge, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica
con  funzionamento  automatizzato  per  tutti   i   destinatari   dei
provvedimenti di disabilitazione. La piattaforma e' realizzata e resa
operativa entro il termine massimo di tre mesi dalla convocazione del
tavolo tecnico. Nelle more della piena operativita' della piattaforma
sono comunque applicabili tutte le disposizioni della presente  legge
e  resta   fermo   quanto   previsto   dalla   citata   deliberazione
dell'Autorita' n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano gli articoli 2, 5 e  6  della  legge  14
          luglio 2023, n. 93 (Disposizioni per la  prevenzione  e  la
          repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati
          dal diritto d'autore  mediante  le  reti  di  comunicazione
          elettronica), come modificati dalla presente legge: 
                «Art.   2   (Provvedimenti   urgenti   e    cautelari
          dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  per  la
          disabilitazione   dell'accesso    a    contenuti    diffusi
          abusivamente). -  1.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
          comunicazioni,  di  seguito  denominata  "Autorita'",   con
          proprio provvedimento, ordina  ai  prestatori  di  servizi,
          compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare
          l'accesso a  contenuti  diffusi  abusivamente  mediante  il
          blocco della risoluzione DNS  dei  nomi  di  dominio  e  il
          blocco dell'instradamento del traffico di  rete  verso  gli
          indirizzi IP univocamente destinati ad attivita' illecite. 
                2.  Con  il  provvedimento  di  cui   al   comma   1,
          l'Autorita' ordina anche il blocco  di  ogni  altro  futuro
          nome di dominio, sottodominio, o indirizzo IP,  a  chiunque
          riconducibili, comprese le  variazioni  del  nome  o  della
          semplice declinazione o estensione  (cosiddetto  top  level
          domain),  che  consenta  l'accesso  ai  medesimi  contenuti
          diffusi abusivamente e a contenuti della stessa natura. 
                3. Nei casi di gravita' e urgenza, che riguardino  la
          messa a disposizione di  contenuti  trasmessi  in  diretta,
          prime visioni di opere  cinematografiche  e  audiovisive  o
          programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi,  anche
          sportivi, o altre opere dell'ingegno  assimilabili,  eventi
          sportivi nonche' eventi di interesse sociale  o  di  grande
          interesse pubblico ai sensi dell'articolo 33, comma 3,  del
          decreto  legislativo  8  novembre   2021,   n.   208,   con
          provvedimento   cautelare   adottato    con    procedimento
          abbreviato senza  contraddittorio,  l'Autorita'  ordina  ai
          prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi  di
          accesso alla rete, di disabilitare l'accesso  ai  contenuti
          diffusi abusivamente mediante blocco dei nomi di dominio  e
          degli indirizzi IP ai sensi dei commi 1 e  2  del  presente
          articolo. Il provvedimento e' adottato a seguito di istanza
          presentata  ai  sensi  del   comma   4   dal   titolare   o
          licenziatario del diritto o dall'associazione  di  gestione
          collettiva  o  di  categoria  alla  quale  il  titolare   o
          licenziatario del diritto abbia conferito mandato o  da  un
          soggetto  appartenente  alla  categoria   dei   segnalatori
          attendibili, come definiti dall'articolo 22,  paragrafo  2,
          del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico
          dei servizi digitali, quali enti che hanno dimostrato,  tra
          l'altro, di disporre di capacita' e competenze  particolari
          nella lotta alla  diffusione  abusiva  di  contenuti  e  di
          svolgere le propria attivita' in modo diligente, accurato e
          obiettivo. Nei casi di cui al primo  periodo,  qualora  sia
          prevista la trasmissione in diretta,  il  provvedimento  e'
          adottato ed eseguito prima dell'inizio o,  al  piu'  tardi,
          nel corso  della  trasmissione  medesima;  qualora  non  si
          tratti di eventi trasmessi in diretta, il provvedimento  e'
          adottato  ed  eseguito  prima   dell'inizio   della   prima
          trasmissione o, al piu' tardi, nel  corso  della  medesima.
          L'Autorita', con proprio  regolamento,  da  adottare  entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, disciplina il procedimento cautelare
          abbreviato di  cui  al  presente  comma,  assicurandone  la
          necessaria tempestivita' e garantendo strumenti di  reclamo
          al soggetto destinatario del provvedimento. 
                4.  Il  titolare  o  licenziatario  del   diritto   o
          l'associazione di gestione collettiva o di  categoria  alla
          quale  il  titolare  o  licenziatario  del  diritto   abbia
          conferito mandato o un soggetto appartenente alla categoria
          dei segnalatori attendibili di cui al  comma  3,  sotto  la
          propria   responsabilita',   presenta   all'Autorita'    la
          richiesta di immediato blocco  della  risoluzione  DNS  dei
          nomi di dominio e dell'instradamento del traffico  di  rete
          agli  indirizzi  IP,  anche  congiuntamente.  Il   soggetto
          legittimato  ai  sensi  del  primo  periodo   allega   alla
          richiesta la documentazione necessaria,  tra  cui  l'elenco
          dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali
          sono resi disponibili  i  contenuti  diffusi  abusivamente.
          Tale elenco puo' essere aggiornato da  parte  del  titolare
          dei  diritti  o  dei  suoi  aventi   causa   e   comunicato
          direttamente  e  simultaneamente  tramite  la   piattaforma
          all'Autorita' e ai soggetti destinatari del  provvedimento,
          che devono provvedere tempestivamente alla rimozione o alla
          disabilitazione, comunque entro il termine  massimo  di  30
          minuti dalla comunicazione. 
                5. Il provvedimento  di  disabilitazione  di  cui  al
          comma 1  e'  notificato  immediatamente  dall'Autorita'  ai
          prestatori di servizi di accesso  alla  rete,  ai  soggetti
          gestori di motori di ricerca  e  ai  fornitori  di  servizi
          della  societa'  dell'informazione  coinvolti  a  qualsiasi
          titolo nell'accessibilita'  del  sito  web  o  dei  servizi
          illegali, nonche' alla  European  Union  Internet  Referral
          Unit dell'Europol e al soggetto che ha richiesto l'adozione
          del provvedimento medesimo.  I  prestatori  di  servizi  di
          accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di  ricerca
          e i fornitori di servizi della societa'  dell'informazione,
          nel  caso  in  cui  siano  coinvolti  a  qualsiasi   titolo
          nell'accessibilita' del sito web o  dei  servizi  illegali,
          eseguono  il  provvedimento  dell'Autorita'   senza   alcun
          indugio e, comunque, entro il  termine  massimo  di  trenta
          minuti dalla notificazione,  disabilitando  la  risoluzione
          DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del  traffico  di
          rete verso gli indirizzi IP indicati nell'elenco di cui  al
          comma 4 o  comunque  adottando  le  misure  tecnologiche  e
          organizzative necessarie per rendere non fruibili da  parte
          degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente.
          I soggetti gestori di motori di ricerca e  i  fornitori  di
          servizi della societa' dell'informazione, nel caso  in  cui
          non siano coinvolti nell'accessibilita' del sito web o  dei
          servizi illegali, provvedono comunque ad adottare tutte  le
          misure tecniche utili  ad  ostacolare  la  visibilita'  dei
          contenuti  illeciti,  tra  le  quali  in   ogni   caso   la
          deindicizzazione dai motori di ricerca di tutti i  nomi  di
          dominio oggetto degli ordini di blocco  dell'Autorita'  ivi
          inclusi  i  nomi  di  dominio  oggetto  delle  segnalazioni
          effettuate per il tramite della piattaforma  ai  sensi  del
          comma 4. 
                6. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto  a  blocco
          della risoluzione DNS  dei  nomi  di  dominio  o  a  blocco
          dell'instradamento del traffico di rete  su  richiesta  dei
          soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi all'interno
          dell'Unione    europea,    l'Autorita'    puo'    prevedere
          partenariati con i propri omologhi su base  volontaria  per
          contrastare  piu'   efficacemente   la   distribuzione   di
          contenuti diffusi abusivamente nel  territorio  dell'Unione
          europea. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto  a  blocco
          della risoluzione DNS  dei  nomi  di  dominio  e  a  blocco
          dell'instradamento del traffico di rete  su  richiesta  dei
          soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi al di fuori
          del territorio dell'Unione europea, l'Autorita' e' tenuta a
          farlo inserire tempestivamente nella Counterfeit and Piracy
          Watch List compilata annualmente dalla Commissione europea. 
                7.   L'Autorita'   trasmette   alla   procura   della
          Repubblica  presso  il  tribunale  di  Roma  l'elenco   dei
          provvedimenti di  disabilitazione  adottati  ai  sensi  del
          presente articolo,  con  l'indicazione  dei  prestatori  di
          servizi e degli altri soggetti  a  cui  tali  provvedimenti
          sono stati notificati. Su richiesta della stessa Autorita',
          i destinatari dei provvedimenti informano senza indugio  la
          medesima procura della Repubblica  di  tutte  le  attivita'
          svolte  in  adempimento  dei   predetti   provvedimenti   e
          comunicano ogni dato o informazione  esistente  nella  loro
          disponibilita' che possa consentire  l'identificazione  dei
          fornitori dei contenuti diffusi abusivamente.» 
                «Art. 5 (Sanzioni  amministrative).  1.  In  caso  di
          inottemperanza agli obblighi prescritti con i provvedimenti
          di cui all'articolo 2  della  presente  legge,  l'Autorita'
          applica , per ogni violazione riscontrata, la  sanzione  di
          cui all'articolo 1, comma 31, terzo periodo, della legge 31
          luglio 1997, n. 249.» 
                «Art. 6 (Regolamento). -  1.  Entro  sessanta  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          l'Autorita' provvede, nel rispetto delle disposizioni della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, a modificare il regolamento in
          materia di  tutela  del  diritto  d'autore  sulle  reti  di
          comunicazione elettronica, di cui alla deliberazione  della
          tata di 10 unita', di cui 1 unita' di  livello  di-medesima
          Autorita' n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, al  fine  di
          adeguarlo alle disposizioni di cui alla presente legge. 
              2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della presente legge, l'Autorita',  in  collaborazione  con
          l'Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale,  convoca  un
          tavolo tecnico con  la  partecipazione  dei  prestatori  di
          servizi, dei fornitori di accesso alla rete  internet,  dei
          detentori di  diritti,  dei  fornitori  di  contenuti,  dei
          fornitori  di  servizi  di  media   audiovisivi   e   delle
          associazioni  maggiormente  rappresentative  preposte  alla
          tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine
          di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti
          utili   a   consentire   una   tempestiva    ed    efficace
          disabilitazione dei nomi di dominio o degli  indirizzi  IP,
          secondo quanto  previsto  dall'articolo  2  della  presente
          legge,  attraverso  la  definizione  di   una   piattaforma
          tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti
          i destinatari  dei  provvedimenti  di  disabilitazione.  La
          piattaforma e' realizzata e resa operativa entro il termine
          massimo di tre mesi dalla convocazione del tavolo  tecnico.
          Nelle more della piena operativita' della piattaforma  sono
          comunque applicabili tutte le disposizioni  della  presente
          legge  e  resta  fermo   quanto   previsto   dalla   citata
          deliberazione dell'Autorita' n. 680/13/CONS del 12 dicembre
          2013. 
                3. Al funzionamento del  tavolo  tecnico  di  cui  al
          comma  2  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente. Per la partecipazione ai lavori del tavolo tecnico
          non spettano compensi,  indennita',  gettoni  di  presenza,
          rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».