(( Art. 15 - ter Ulteriori disposizioni urgenti in materia di prerogative dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 1. Alla legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2: 1) al comma 1, le parole: «puo' ordinare» sono sostituite dalla seguente: «ordina»; 2) al comma 2, le parole: «ove tecnicamente possibile» sono soppresse; 3) al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «L'Autorita', con proprio regolamento, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurandone la necessaria tempestivita' e garantendo strumenti di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento»; 4) al comma 4, terzo periodo, le parole: «dall'Autorita' ai soggetti destinatari del provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «tramite la piattaforma all'Autorita' e ai soggetti destinatari del provvedimento»; 5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 e' notificato immediatamente dall'Autorita' ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della societa' dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilita' del sito web o dei servizi illegali, nonche' alla European Union Internet Referral Unit dell'Europol e al soggetto che ha richiesto l'adozione del provvedimento medesimo. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della societa' dell'informazione, nel caso in cui siano coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilita' del sito web o dei servizi illegali, eseguono il provvedimento dell'Autorita' senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di trenta minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell'elenco di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente. I soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della societa' dell'informazione, nel caso in cui non siano coinvolti nell'accessibilita' del sito web o dei servizi illegali, provvedono comunque ad adottare tutte le misure tecniche utili ad ostacolare la visibilita' dei contenuti illeciti, tra le quali in ogni caso la deindicizzazione dai motori di ricerca di tutti i nomi di dominio oggetto degli ordini di blocco dell'Autorita' ivi inclusi i nomi di dominio oggetto delle segnalazioni effettuate per il tramite della piattaforma ai sensi del comma 4»; 6) al comma 6, secondo periodo, le parole: «in tempi ragionevoli» sono sostituite dalla seguente: «tempestivamente»; b) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «l'Autorita' applica» sono inserite le seguenti: «, per ogni violazione riscontrata,»; c) all'articolo 6, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita', in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete internet, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di media audiovisivi e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti utili a consentire una tempestiva ed efficace disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. La piattaforma e' realizzata e resa operativa entro il termine massimo di tre mesi dalla convocazione del tavolo tecnico. Nelle more della piena operativita' della piattaforma sono comunque applicabili tutte le disposizioni della presente legge e resta fermo quanto previsto dalla citata deliberazione dell'Autorita' n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013». ))
Riferimenti normativi - Si riportano gli articoli 2, 5 e 6 della legge 14 luglio 2023, n. 93 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica), come modificati dalla presente legge: «Art. 2 (Provvedimenti urgenti e cautelari dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per la disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente). - 1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorita'", con proprio provvedimento, ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attivita' illecite. 2. Con il provvedimento di cui al comma 1, l'Autorita' ordina anche il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio, o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione (cosiddetto top level domain), che consenta l'accesso ai medesimi contenuti diffusi abusivamente e a contenuti della stessa natura. 3. Nei casi di gravita' e urgenza, che riguardino la messa a disposizione di contenuti trasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche sportivi, o altre opere dell'ingegno assimilabili, eventi sportivi nonche' eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, con provvedimento cautelare adottato con procedimento abbreviato senza contraddittorio, l'Autorita' ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti diffusi abusivamente mediante blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il provvedimento e' adottato a seguito di istanza presentata ai sensi del comma 4 dal titolare o licenziatario del diritto o dall'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato o da un soggetto appartenente alla categoria dei segnalatori attendibili, come definiti dall'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali, quali enti che hanno dimostrato, tra l'altro, di disporre di capacita' e competenze particolari nella lotta alla diffusione abusiva di contenuti e di svolgere le propria attivita' in modo diligente, accurato e obiettivo. Nei casi di cui al primo periodo, qualora sia prevista la trasmissione in diretta, il provvedimento e' adottato ed eseguito prima dell'inizio o, al piu' tardi, nel corso della trasmissione medesima; qualora non si tratti di eventi trasmessi in diretta, il provvedimento e' adottato ed eseguito prima dell'inizio della prima trasmissione o, al piu' tardi, nel corso della medesima. L'Autorita', con proprio regolamento, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurandone la necessaria tempestivita' e garantendo strumenti di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento. 4. Il titolare o licenziatario del diritto o l'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato o un soggetto appartenente alla categoria dei segnalatori attendibili di cui al comma 3, sotto la propria responsabilita', presenta all'Autorita' la richiesta di immediato blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e dell'instradamento del traffico di rete agli indirizzi IP, anche congiuntamente. Il soggetto legittimato ai sensi del primo periodo allega alla richiesta la documentazione necessaria, tra cui l'elenco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali sono resi disponibili i contenuti diffusi abusivamente. Tale elenco puo' essere aggiornato da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa e comunicato direttamente e simultaneamente tramite la piattaforma all'Autorita' e ai soggetti destinatari del provvedimento, che devono provvedere tempestivamente alla rimozione o alla disabilitazione, comunque entro il termine massimo di 30 minuti dalla comunicazione. 5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 e' notificato immediatamente dall'Autorita' ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della societa' dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilita' del sito web o dei servizi illegali, nonche' alla European Union Internet Referral Unit dell'Europol e al soggetto che ha richiesto l'adozione del provvedimento medesimo. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della societa' dell'informazione, nel caso in cui siano coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilita' del sito web o dei servizi illegali, eseguono il provvedimento dell'Autorita' senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di trenta minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell'elenco di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente. I soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della societa' dell'informazione, nel caso in cui non siano coinvolti nell'accessibilita' del sito web o dei servizi illegali, provvedono comunque ad adottare tutte le misure tecniche utili ad ostacolare la visibilita' dei contenuti illeciti, tra le quali in ogni caso la deindicizzazione dai motori di ricerca di tutti i nomi di dominio oggetto degli ordini di blocco dell'Autorita' ivi inclusi i nomi di dominio oggetto delle segnalazioni effettuate per il tramite della piattaforma ai sensi del comma 4. 6. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio o a blocco dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi all'interno dell'Unione europea, l'Autorita' puo' prevedere partenariati con i propri omologhi su base volontaria per contrastare piu' efficacemente la distribuzione di contenuti diffusi abusivamente nel territorio dell'Unione europea. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e a blocco dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi al di fuori del territorio dell'Unione europea, l'Autorita' e' tenuta a farlo inserire tempestivamente nella Counterfeit and Piracy Watch List compilata annualmente dalla Commissione europea. 7. L'Autorita' trasmette alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati ai sensi del presente articolo, con l'indicazione dei prestatori di servizi e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. Su richiesta della stessa Autorita', i destinatari dei provvedimenti informano senza indugio la medesima procura della Repubblica di tutte le attivita' svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione esistente nella loro disponibilita' che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti diffusi abusivamente.» «Art. 5 (Sanzioni amministrative). 1. In caso di inottemperanza agli obblighi prescritti con i provvedimenti di cui all'articolo 2 della presente legge, l'Autorita' applica , per ogni violazione riscontrata, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 31, terzo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249.» «Art. 6 (Regolamento). - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' provvede, nel rispetto delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, a modificare il regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla deliberazione della tata di 10 unita', di cui 1 unita' di livello di-medesima Autorita' n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla presente legge. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita', in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete internet, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di media audiovisivi e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti utili a consentire una tempestiva ed efficace disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. La piattaforma e' realizzata e resa operativa entro il termine massimo di tre mesi dalla convocazione del tavolo tecnico. Nelle more della piena operativita' della piattaforma sono comunque applicabili tutte le disposizioni della presente legge e resta fermo quanto previsto dalla citata deliberazione dell'Autorita' n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013. 3. Al funzionamento del tavolo tecnico di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la partecipazione ai lavori del tavolo tecnico non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».