(( Art. 15 - quater 
 
            Semplificazioni in materia di sperimentazione 
                   di nuove tecnologie televisive 
 
  1. All'articolo 1, comma 1031-bis, ultimo periodo, della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, le parole: «e a favorire la sperimentazione di
nuove tecnologie  televisive,»  sono  soppresse  e  dopo  le  parole:
«Ministro dell'economia e delle finanze» sono aggiunte  le  seguenti:
«, e a favorire la sperimentazione  di  nuove  tecnologie  televisive
anche con riferimento alla tecnologia 5G secondo modalita'  stabilite
con decreto del Ministro delle  imprese  e  del  made  in  Italy,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il comma 1031-bis  dell'articolo  1  della
          legge 27 dicembre 2017,  n.  205  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2018-2020),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «1031-bis.  L'assegnazione  dell'ulteriore  capacita'
          trasmissiva  disponibile  in  ambito  nazionale   e   delle
          frequenze terrestri, aggiuntive rispetto a quelle destinate
          alla conversione dei diritti d'uso di cui al comma  1031  e
          pianificate   dall'Autorita'   per   le   garanzie    nelle
          comunicazioni nel PNAF, da destinare al servizio televisivo
          digitale terrestre per gli operatori di rete nazionali e la
          concessionaria  del  servizio  pubblico  radiotelevisivo  e
          multimediale,  avviene  mediante  procedura  onerosa  senza
          rilanci competitivi, indetta entro il 30 novembre 2019  dal
          Ministero dello sviluppo  economico,  in  attuazione  delle
          procedure   stabilite   entro   il   30   settembre    2019
          dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi
          dell'articolo   29   del   codice    delle    comunicazioni
          elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
          n. 259, sulla base dei  seguenti  principi  e  criteri:  a)
          assegnare la capacita' trasmissiva  e  le  frequenze  sulla
          base  di  lotti  con  dimensione  pari  alla  meta'  di  un
          multiplex; b) determinare un valore  minimo  delle  offerte
          sulla base dei valori di mercato individuati dall'Autorita'
          per le garanzie  nelle  comunicazioni;  c)  considerare  il
          valore delle offerte economiche presentate; d) garantire la
          continuita' del servizio, la  celerita'  della  transizione
          tecnologica  nonche'  la  qualita'   delle   infrastrutture
          tecnologiche messe a disposizione dagli operatori  di  rete
          nazionali   operanti   nel   settore,   ivi   inclusa    la
          concessionaria  del  servizio  pubblico  radiotelevisivo  e
          multimediale; e) valorizzare le esperienze  maturate  dagli
          operatori di rete nazionali nel  settore,  con  particolare
          riferimento alla realizzazione di reti  di  radiodiffusione
          digitale;  f)  valorizzare  la  capacita'  strutturale   di
          assicurare l'efficienza spettrale, le professionalita' e le
          competenze maturate nel settore, l'innovazione  tecnologica
          e l'ottimale, effettivo  e  tempestivo  sfruttamento  della
          capacita' trasmissiva  e  delle  frequenze  aggiuntive;  g)
          assicurare la miglior valorizzazione dello spettro, tenendo
          conto  dell'attuale  diffusione  di  contenuti   di   buona
          qualita' in tecnologia televisiva digitale  terrestre  alla
          piu'  vasta  maggioranza  della  popolazione  italiana.  Il
          Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  a
          provvedere, con propri decreti, alla  riassegnazione  degli
          introiti, versati  su  apposito  capitolo  di  entrata  del
          bilancio dello Stato, ad appositi capitoli di  spesa  dello
          stato di previsione del Ministero dello sviluppo  economico
          per interventi  finalizzati  a  incentivare  l'acquisto  di
          apparecchiature di ricezione televisiva di cui alla lettera
          c)  del  comma  1039,  nel  rispetto   del   principio   di
          neutralita'  tecnologica,  secondo  modalita'  operative  e
          procedure di erogazione stabilite con decreto del  Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  ,   e   a   favorire   la
          sperimentazione di nuove tecnologie  televisive  anche  con
          riferimento alla tecnologia 5G secondo modalita'  stabilite
          con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy,
          di  concerto  con  il  Ministro   dell'economia   e   delle
          finanze.».