Art. 2 
 
         Misure in favore dell'orientamento universitario e 
          del supporto agli studenti del Comune di Caivano 
 
  1. Per promuovere e rafforzare i percorsi di sostegno agli studenti
del Comune di Caivano, il Ministero dell'universita' e della  ricerca
sottoscrive un accordo di programma ai sensi dell'articolo  5,  comma
6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 con una  o  piu'  Universita'
statali aventi sede in Campania ((, anche in collaborazione con  enti
e  altre  istituzioni  locali  )),  volto  alla  predisposizione   di
specifici  percorsi  di  orientamento  universitario  finalizzati  al
supporto sociale, culturale e psicologico degli  studenti  presso  le
scuole secondarie di secondo grado site nel  territorio  comunale  di
Caivano e nei comuni limitrofi. 
  2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a  1  milione
di euro per l'anno 2024, si provvede sui  bilanci  delle  universita'
interessate. Alla compensazione degli effetti finanziari  in  termini
di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1  milione  di  euro  per
l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del  fondo
per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti   a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 5,  comma  6,  della  legge  24
          dicembre 1993, n. 537  (Interventi  correttivi  di  finanza
          pubblica): 
                «Art. 5 (Universita'). - 1.- 5. (omissis) 
                6. Le universita' possono, altresi', stipulare con il
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, accordi di programma per l'attribuzione  delle
          risorse finanziarie di cui  ai  commi  3,  4  e  5  per  la
          gestione del complesso delle attivita' ovvero di iniziative
          e attivita' specifiche. 
                7. - 28. (omissis)». 
              - Si riporta l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
          ottobre  2008,  n.  154  (Disposizioni   urgenti   per   il
          contenimento  della  spesa  sanitaria  e  in   materia   di
          regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189: 
                «Art. 6 (Disposizioni finanziarie e  finali).  -  1.-
          1-quater. (omissis) 
                2.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.».