Art. 3 
 
      Disposizioni in materia di misure di prevenzione a tutela 
       della sicurezza pubblica e della sicurezza delle citta' 
 
  1. Al decreto-legge  20  febbraio  2017,  n.  14,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 10, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.  I
divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere  disposti  anche  nei
confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno  compiuto  il
quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro
che esercitano la responsabilita'  genitoriale  e  comunicato  al  ((
procuratore della Repubblica presso  il  tribunale  per  i  minorenni
competente per il luogo )) di residenza del minore.»; 
    b) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, le parole da: «per la vendita»  a  «decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per (( i delitti di cui all'articolo 73 )) del testo
unico di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  9  ottobre
1990, n. 309» e le parole: «vicinanze degli stessi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «vicinanze degli stessi  locali  od  esercizi  o  dei
predetti scuole, plessi scolastici e sedi universitarie.»; 
      2) al comma 3, (( alinea, ))  le  parole:  «nei  confronti  dei
soggetti  gia'  condannati  negli  ultimi  tre  anni   con   sentenza
definitiva»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «quando   ricorrano
specifiche ragioni di pericolosita'»; 
      3) al comma 6, le parole: «da sei mesi a  due  anni  e  con  la
multa da 8.000 a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da uno
a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro»; 
      (( 3-bis) al comma 7, le parole: «puo' essere» sono  sostituite
dalle seguenti: «e' sempre»; )) 
    c) all'articolo 13-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, dopo  le  parole:  «ovvero  aggravati  ai  sensi
dell'articolo 604-ter del codice penale,» sono inserite le  seguenti:
«oppure per i reati di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975,
n. 110, o per i reati di cui agli  articoli  336  e  337  del  codice
penale,»; 
      2) al comma 1-bis, dopo le parole: «convalidato  dall'autorita'
giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o  sottoposte  a  una  delle
misure cautelari di cui  agli  articoli  284  e  285  del  codice  di
procedura penale,»; 
      3) al comma 2, le parole: «non puo' avere una durata  inferiore
a sei mesi ne' superiore a due anni» sono sostituite dalle  seguenti:
«non puo' avere una durata inferiore a un anno ne'  superiore  a  tre
anni»; 
      4) al comma 4, dopo le parole «il  questore  puo'  prescrivere»
sono aggiunte le seguenti: «, per la durata massima di due anni,»; 
      5) al comma 6, le parole: «da sei mesi a  due  anni  e  con  la
multa da 8.000 a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da uno
a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro». 
  2. Al codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,
di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, il comma 1 e'  sostituito  dal  seguente:  «1.
Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose  per  la
sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso  dai  luoghi  di
residenza o  di  dimora  abituale,  il  questore,  con  provvedimento
motivato, puo' ordinare loro di lasciare il territorio  del  medesimo
comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo  di
farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per  un  periodo  non
inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il provvedimento
e' efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel
comune, nel caso in cui, al  momento  della  notifica,  l'interessato
abbia gia' lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha
disposto l'allontanamento»; 
    b) all'articolo 76, comma 3, (( al primo periodo )),  le  parole:
«l'arresto da uno a sei mesi» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la
reclusione da sei a diciotto mesi e con la multa fino a 10.000 euro»,
e il secondo periodo e' soppresso. 
  (( 2-bis. Le guardie particolari giurate di cui  all'articolo  133,
primo comma, del testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza,  di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nell'ambito dei rapporti
di lavoro dipendente  di  cui  all'articolo  138,  terzo  comma,  del
medesimo  testo  unico,  comunicano  senza  ritardo  ai  servizi   di
emergenza sanitaria le segnalazioni ricevute,  attraverso  l'utilizzo
di appositi strumenti digitali di sicurezza, relative a situazioni di
pericolo per la salute di una persona all'interno o all'esterno della
propria abitazione. Nella comunicazione di cui al primo periodo  sono
indicati la posizione e, ove disponibile, lo stato  di  salute  della
persona in pericolo. L'attivita' di comunicazione delle  informazioni
di cui al  presente  comma  non  comporta  l'esercizio  di  pubbliche
funzioni. )) 
  (( 2-ter. Al comma 2-bis dell'articolo  7  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, di cui al  decreto  legislativo  25
luglio  1998,  n.  286,  le  parole:  «sono  soggette  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100  euro»  sono
sostituite   dalle   seguenti:   «sono   soggette    alla    sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riportano  gli  articoli  10,  13  e  13-bis  del
          decreto-legge 20/02/2017, n. 14  (Disposizioni  urgenti  in
          materia  di  sicurezza  delle  citta'),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 18  aprile  2017,  n.  48,  come
          modificati dalla presente legge: 
                «Art. 10 (Divieto  di  accesso).  -  1.  L'ordine  di
          allontanamento di cui  all'articolo  9,  comma  1,  secondo
          periodo e comma 2,  e'  rivolto  per  iscritto  dall'organo
          accertatore, individuato ai sensi  dell'articolo  13  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689. In esso sono  riportate  le
          motivazioni sulla base delle quali e' stato adottato ed  e'
          specificato che ne cessa l'efficacia trascorse  quarantotto
          ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione  e'
          soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria  applicata
          ai sensi dell'articolo 9, comma 1,  aumentata  del  doppio.
          Copia del provvedimento e' trasmessa  con  immediatezza  al
          questore  competente   per   territorio   con   contestuale
          segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari,  ove  ne
          ricorrano le condizioni. 
                2. Nei casi di reiterazione  delle  condotte  di  cui
          all'articolo 9, commi 1 e 2,  il  questore,  qualora  dalla
          condotta tenuta possa derivare pericolo per  la  sicurezza,
          puo' disporre, con provvedimento motivato, per  un  periodo
          non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o
          piu'  delle  aree  di  cui  all'articolo  9,  espressamente
          specificate  nel  provvedimento,  individuando,   altresi',
          modalita'  applicative  del  divieto  compatibili  con   le
          esigenze di mobilita', salute  e  lavoro  del  destinatario
          dell'atto. Il contravventore al divieto di cui al  presente
          comma e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. 
                3. La durata del divieto di cui al comma 2  non  puo'
          comunque essere inferiore a dodici mesi,  ne'  superiore  a
          due anni, qualora le condotte di cui all'articolo 9,  commi
          1 e 2,  risultino  commesse  da  soggetto  condannato,  con
          sentenza definitiva o confermata in grado di  appello,  nel
          corso degli ultimi cinque anni per reati contro la  persona
          o il patrimonio. Il contravventore  al  divieto  emesso  in
          relazione ai casi di cui al presente comma  e'  punito  con
          l'arresto da uno a due anni. Qualora  il  responsabile  sia
          soggetto  minorenne,  il  questore  ne   da'   notizia   al
          procuratore della Repubblica  presso  il  Tribunale  per  i
          minorenni. 
                4. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono  essere
          disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto
          anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il
          provvedimento e' notificato  a  coloro  che  esercitano  la
          responsabilita' genitoriale  e  comunicato  al  procuratore
          della  Repubblica  presso  il  tribunale  per  i  minorenni
          competente per il luogo di residenza del minore. 
                5. Nei casi di condanna per reati contro la persona o
          il patrimonio commessi nei  luoghi  o  nelle  aree  di  cui
          all'articolo   9,   la   concessione   della    sospensione
          condizionale   della   pena   puo'    essere    subordinata
          all'osservanza  del  divieto,  imposto  dal   giudice,   di
          accedere a luoghi o aree specificamente individuati. 
                6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo  e
          dell'articolo 9, entro novanta giorni dalla data di entrata
          in vigore del presente decreto,  il  Ministro  dell'interno
          determina  i  criteri  generali   volti   a   favorire   il
          rafforzamento della cooperazione, informativa ed operativa,
          e l'accesso alle banche dati, tra le Forze di  polizia,  di
          cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e i
          Corpi e servizi di polizia  municipale,  nell'ambito  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente. 
                6-bis. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono definiti i livelli di accesso alle banche dati di  cui
          al comma 6, anche al fine di assicurare il  rispetto  della
          clausola di invarianza finanziaria di cui al medesimo comma
          6. 
                6-ter. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1-ter  e
          1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre  1989,  n.
          401, hanno efficacia a decorrere dalla data di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto. 
                6-quater. Nel caso di  reati  commessi  con  violenza
          alle persone o alle cose, compiuti alla  presenza  di  piu'
          persone anche  in  occasioni  pubbliche,  per  i  quali  e'
          obbligatorio  l'arresto  ai  sensi  dell'articolo  380  del
          codice  di  procedura  penale,  quando  non  e'   possibile
          procedere  immediatamente  all'arresto   per   ragioni   di
          sicurezza o incolumita' pubblica, si considera comunque  in
          stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del  medesimo
          codice colui il quale, sulla base di  documentazione  video
          fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto,
          ne risulta autore, sempre che l'arresto  sia  compiuto  non
          oltre il  tempo  necessario  alla  sua  identificazione  e,
          comunque, entro le quarantotto ore dal fatto." 
                «Art. 13 (Ulteriori misure di contrasto dello spaccio
          di sostanze stupefacenti all'interno o  in  prossimita'  di
          locali  pubblici  o  aperti  al  pubblico  e  di   pubblici
          esercizi). - 1. Nei confronti  delle  persone  che  abbiano
          riportato una o piu'  denunzie  o  siano  state  condannate
          anche con sentenza non definitiva nel  corso  degli  ultimi
          tre anni per i delitti di cui  all'articolo  73  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309,  per  fatti  commessi  all'interno  o
          nelle immediate vicinanze  di  scuole,  plessi  scolastici,
          sedi universitarie, locali pubblici o aperti  al  pubblico,
          ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui  all'articolo  5
          della legge 25 agosto 1991, n. 287, il  Questore,  valutati
          gli elementi  derivanti  dai  provvedimenti  dell'Autorita'
          giudiziaria e sulla base  degli  accertamenti  di  polizia,
          puo' disporre, per ragioni  di  sicurezza,  il  divieto  di
          accesso  agli  stessi  locali  o   a   esercizi   analoghi,
          specificamente  indicati,  ovvero  di  stazionamento  nelle
          immediate vicinanze degli stessi locali od esercizi  o  dei
          predetti scuole, plessi scolastici e sedi universitarie. 
                2. Il divieto di cui al comma 1 non puo' avere durata
          inferiore ad un anno, ne' superiore a cinque. Il divieto e'
          disposto individuando modalita' applicative compatibili con
          le esigenze di  mobilita',  salute,  lavoro  e  studio  del
          destinatario dell'atto. 
                3. Nei casi di cui al comma 1,  il  questore,  quando
          ricorrano  specifiche  ragioni   di   pericolosita',   puo'
          altresi' disporre, per la durata massima di due anni, una o
          piu' delle seguenti misure: 
                  a)  obbligo  di  presentarsi  almeno  due  volte  a
          settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o
          presso    il    comando    dell'Arma    dei     carabinieri
          territorialmente competente;  obbligo  di  rientrare  nella
          propria abitazione, o in altro  luogo  di  privata  dimora,
          entro una determinata ora e di non uscirne prima  di  altra
          ora prefissata; 
                  b) divieto di allontanarsi dal comune di residenza; 
                  c) obbligo di comparire in un ufficio o comando  di
          polizia specificamente indicato, negli orari di entrata  ed
          uscita dagli istituti scolastici. 
                4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si
          applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre
          1989, n. 401. 
                5. I  divieti  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto
          anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il
          provvedimento e' notificato  a  coloro  che  esercitano  la
          responsabilita' genitoriale. 
                6. La violazione dei divieti e delle prescrizioni  di
          cui ai commi 1 e 3 e' punita con la reclusione da uno a tre
          anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro. 
                7. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 1
          commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di  locali
          pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno  dei  pubblici
          esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto  1991,
          n. 287, la concessione della sospensione condizionale della
          pena e' sempre subordinata all'imposizione del  divieto  di
          accedere   in   locali   pubblici   o   pubblici   esercizi
          specificamente individuati.» 
                «Art. 13-bis  (Disposizioni  per  la  prevenzione  di
          disordini negli esercizi pubblici e nei locali di  pubblico
          trattenimento). - 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 13,
          nei confronti delle persone denunciate,  negli  ultimi  tre
          anni, per reati commessi in occasione  di  gravi  disordini
          avvenuti in pubblici  esercizi  o  in  locali  di  pubblico
          trattenimento  ovvero  nelle  immediate   vicinanze   degli
          stessi, o per delitti non colposi contro la  persona  o  il
          patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo  604-ter
          del codice penale , oppure per i reati di cui  all'articolo
          4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di  cui
          agli articoli 336 e 337 del codice  penale,  qualora  dalla
          condotta possa derivare un pericolo per  la  sicurezza,  il
          Questore puo' disporre il divieto  di  accesso  a  pubblici
          esercizi o locali di pubblico trattenimento  specificamente
          individuati  in  ragione  dei  luoghi  in  cui  sono  stati
          commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali
          l'interessato  si  associa,  specificamente  indicati.   Il
          Questore puo' altresi' disporre, per motivi  di  sicurezza,
          la misura di cui al presente comma anche nei confronti  dei
          soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per
          taluno dei predetti reati. 
                1-bis.  Il  Questore  puo'  disporre  il  divieto  di
          accesso ai  pubblici  esercizi  o  ai  locali  di  pubblico
          trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia
          nei confronti delle persone che, per  i  reati  di  cui  al
          comma 1, sono state poste in stato di arresto  o  di  fermo
          convalidato dall'autorita' giudiziaria o sottoposte  a  una
          delle misure cautelari di cui agli articoli 284 e  285  del
          codice di procedura penale, ovvero  condannate,  anche  con
          sentenza non definitiva. 
                1-ter. In ogni caso, la misura disposta dal Questore,
          ai sensi dei commi 1 e 1-bis, ricomprende anche il  divieto
          di stazionamento nelle  immediate  vicinanze  dei  pubblici
          esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali e'
          vietato l'accesso. 
                2. Il divieto di cui ai commi 1 e 1-bis  puo'  essere
          limitato a specifiche fasce orarie e  non  puo'  avere  una
          durata inferiore a un anno ne' superiore  a  tre  anni.  Il
          divieto   e'   disposto,   con   provvedimento    motivato,
          individuando comunque modalita' applicative compatibili con
          le esigenze di mobilita', salute e lavoro del  destinatario
          dell'atto. 
                3. Il divieto di cui ai commi 1 e 1-bis  puo'  essere
          disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto
          anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il
          provvedimento e' notificato  a  coloro  che  esercitano  la
          responsabilita' genitoriale. 
                4.  Il  questore  puo'  prescrivere,  per  la  durata
          massima di due anni, alle persone alle quali e'  notificato
          il divieto previsto  dai  commi  1  e  1-bis  di  comparire
          personalmente una  o  piu'  volte,  negli  orari  indicati,
          nell'ufficio o comando di polizia competente  in  relazione
          al  luogo  di  residenza   dell'obbligato   o   in   quello
          specificamente indicato. 
                5. In relazione al provvedimento di cui al comma 4 si
          applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre  1989,
          n. 401. 
                6. La violazione dei divieti e delle prescrizioni  di
          cui al presente articolo e' punita con la reclusione da uno
          a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro.». 
              - Si riportano gli articoli 2 e 76 del  citato  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificati dalla
          presente legge: 
                «Art. 2 (Foglio di via obbligatorio). - 1. Qualora le
          persone indicate nell'articolo 1 siano  pericolose  per  la
          sicurezza pubblica e si trovino in un  comune  diverso  dai
          luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore,  con
          provvedimento motivato, puo' ordinare loro di  lasciare  il
          territorio  del  medesimo  comune  entro  un  termine   non
          superiore a quarantotto ore,  inibendo  di  farvi  ritorno,
          senza  preventiva  autorizzazione,  per  un   periodo   non
          inferiore a sei mesi e non superiore  a  quattro  anni.  Il
          provvedimento e' efficace nella sola parte in  cui  dispone
          il divieto di ritorno nel  comune,  nel  caso  in  cui,  al
          momento della notifica, l'interessato abbia  gia'  lasciato
          il territorio del comune dal quale il questore ha  disposto
          l'allontanamento.» 
                «Art. 76 (Altre sanzioni penali).  -  1.  La  persona
          che, avendo ottenuto l'autorizzazione di  cui  all'articolo
          12,  non  rientri  nel  termine  stabilito  nel  comune  di
          soggiorno obbligato, o non osservi le prescrizioni  fissate
          per il viaggio, ovvero  si  allontani  dal  comune  ove  ha
          chiesto di recarsi, e' punita con la reclusione  da  due  a
          cinque anni; e' consentito l'arresto anche fuori  dei  casi
          di flagranza. 
                2. Chiunque violi il divieto di cui  all'articolo  3,
          commi 4, 5 e 6-bis, e' punito con la reclusione  da  uno  a
          tre anni e con la multa da euro 1.549  a  euro  5.164.  Gli
          strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti  o
          utilizzati sono  confiscati  ed  assegnati  alle  Forze  di
          polizia, se ne fanno richiesta, per  essere  impiegati  nei
          compiti di istituto. 
                3.  Il  contravventore  alle  disposizioni   di   cui
          all'articolo 2, e'  punito  con  la  reclusione  da  sei  a
          diciotto mesi e con la multa fino a 10.000 euro. 
                4.  Chi  non  ottempera,  nel  termine  fissato   dal
          tribunale, all'ordine di deposito  della  cauzione  di  cui
          all'articolo 31,  ovvero  omette  di  offrire  le  garanzie
          sostitutive di cui al comma 3 della medesima  disposizione,
          e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni. 
                5.   La   persona   a   cui   e'   stata    applicata
          l'amministrazione giudiziaria dei beni personali, la  quale
          con qualsiasi mezzo,  anche  simulato,  elude  o  tenta  di
          eludere l'esecuzione del provvedimento  e'  punita  con  la
          reclusione da tre a cinque anni. La stessa pena si  applica
          a chiunque anche fuori dei  casi  di  concorso  nel  reato,
          aiuta la persona indicata a  sottrarsi  all'esecuzione  del
          provvedimento. Per il reato di cui al comma  precedente  si
          procede in ogni caso con giudizio direttissimo. 
                6. Chi omette di adempiere ai doveri  informativi  di
          cui alla lettera a) del comma 2  dell'articolo  34-bis  nei
          confronti dell'amministratore giudiziario e' punito con  la
          reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna consegue la
          confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i
          quali e' stata omessa la comunicazione. 
                7. Chiunque, essendovi tenuto, omette  di  comunicare
          entro  i  termini  stabiliti  dalla  legge  le   variazioni
          patrimoniali indicate nell'articolo 80  e'  punito  con  la
          reclusione da due a sei anni e con la multa da euro  10.329
          a euro 20.658. Alla condanna segue la confisca dei  beni  a
          qualunque titolo acquistati nonche' del  corrispettivo  dei
          beni a qualunque titolo alienati. Nei casi in cui  non  sia
          possibile  procedere  alla  confisca  dei  beni  acquistati
          ovvero del corrispettivo  dei  beni  alienati,  il  giudice
          ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme  di
          denaro, beni o altre utilita' dei quali i soggetti  di  cui
          all'articolo 80, comma 1, hanno la disponibilita'. 
                8. Salvo che il fatto costituisca piu'  grave  reato,
          il contravventore al divieto di cui all'articolo 67,  comma
          7 e' punito con la reclusione da uno a sei anni. La  stessa
          pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza
          della condizione  di  sottoposto  in  via  definitiva  alla
          misura della sorveglianza speciale di  pubblica  sicurezza,
          richiede al medesimo di svolgere le attivita' di propaganda
          elettorale previste all'articolo 67, comma 7 e se ne avvale
          concretamente. L'esistenza del fatto deve  risultare  anche
          da  prove  diverse   dalle   dichiarazioni   del   soggetto
          sottoposto alla misura di prevenzione. 
                9. La condanna alla pena della reclusione,  anche  se
          conseguente all'applicazione della pena su richiesta  delle
          parti a norma dell'articolo 444  del  codice  di  procedura
          penale, per il  delitto  previsto  dal  comma  8,  comporta
          l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena
          detentiva. A tal fine la cancelleria  del  giudice  che  ha
          pronunciato  la  sentenza  trasmette  copia   dell'estratto
          esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o all'ente
          di appartenenza per l'adozione degli  atti  di  competenza.
          Nel caso in cui il condannato sia un membro del Parlamento,
          la   Camera   di   appartenenza   adotta   le   conseguenti
          determinazioni secondo le norme  del  proprio  regolamento.
          Dall'interdizione    dai    pubblici    uffici     consegue
          l'ineleggibilita' del condannato per la stessa durata della
          pena detentiva. La sospensione condizionale della pena  non
          ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici.". 
              - Si riportano gli articoli 133 e 138, terzo comma  del
          regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773  (Approvazione  del
          testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): 
                «Art. 133. 
                Gli enti pubblici, gli  altri  enti  collettivi  e  i
          privati  possono   destinare   guardie   particolari   alla
          vigilanza o custodia delle  loro  proprieta'  mobiliari  od
          immobiliari. 
                Possono anche,  con  l'autorizzazione  del  prefetto,
          associarsi per la nomina di tali guardie da destinare  alla
          vigilanza o custodia in comune delle proprieta' stesse.» 
                «Art. 138. 
                Omissis. 
                La nomina  delle  guardie  particolari  giurate  deve
          essere   approvata   dal    prefetto,    previa    verifica
          dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente  con  un
          istituto di vigilanza autorizzato  ai  sensi  dell'articolo
          134 ovvero con  uno  dei  soggetti  che  e'  legittimato  a
          richiedere l'approvazione della nomina a guardia giurata ai
          sensi  dell'articolo  133.  Con  l'approvazione,   che   ha
          validita' biennale, il prefetto rilascia  altresi',  se  ne
          sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a
          tassa ridotta, con validita' di pari durata. 
              Omissis.». 
              - Si riporta l'articolo 7 del  decreto  legislativo  25
          luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle   disposizioni
          concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla
          condizione dello straniero), come modificato dalla presente
          legge: 
                «Art. 7 (Obblighi  dell'ospitante  e  del  datore  di
          lavoro). - 1. Chiunque, a qualsiasi  titolo,  da'  alloggio
          ovvero ospita uno straniero e apolide, anche se  parente  o
          affine,  ovvero  cede  allo  stesso  la  proprieta'  o   il
          godimento di beni immobili, rustici  o  urbani,  posti  nel
          territorio dello Stato, e'  tenuto  a  darne  comunicazione
          scritta, entro quarantotto  ore,  all'autorita'  locale  di
          pubblica sicurezza. 
                2. La comunicazione comprende, oltre alle generalita'
          del denunciante, quelle  dello  straniero  o  apolide,  gli
          estremi del passaporto o del documento  di  identificazione
          che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto
          o in cui  la  persona  e'  alloggiata,  ospitata  o  presta
          servizio ed il titolo per  il  quale  la  comunicazione  e'
          dovuta. 
                2-bis. Le violazioni delle  disposizioni  di  cui  al
          presente   articolo    sono    soggette    alla    sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da  500  a  3.500
          euro.».