Art. 3 Disposizioni in materia di misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle citta' 1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale e comunicato al (( procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per il luogo )) di residenza del minore.»; b) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole da: «per la vendita» a «decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» sono sostituite dalle seguenti: «per (( i delitti di cui all'articolo 73 )) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» e le parole: «vicinanze degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «vicinanze degli stessi locali od esercizi o dei predetti scuole, plessi scolastici e sedi universitarie.»; 2) al comma 3, (( alinea, )) le parole: «nei confronti dei soggetti gia' condannati negli ultimi tre anni con sentenza definitiva», sono sostituite dalle seguenti: «quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosita'»; 3) al comma 6, le parole: «da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro»; (( 3-bis) al comma 7, le parole: «puo' essere» sono sostituite dalle seguenti: «e' sempre»; )) c) all'articolo 13-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo le parole: «ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» sono inserite le seguenti: «oppure per i reati di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale,»; 2) al comma 1-bis, dopo le parole: «convalidato dall'autorita' giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale,»; 3) al comma 2, le parole: «non puo' avere una durata inferiore a sei mesi ne' superiore a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «non puo' avere una durata inferiore a un anno ne' superiore a tre anni»; 4) al comma 4, dopo le parole «il questore puo' prescrivere» sono aggiunte le seguenti: «, per la durata massima di due anni,»; 5) al comma 6, le parole: «da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro». 2. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, puo' ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il provvedimento e' efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel comune, nel caso in cui, al momento della notifica, l'interessato abbia gia' lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha disposto l'allontanamento»; b) all'articolo 76, comma 3, (( al primo periodo )), le parole: «l'arresto da uno a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da sei a diciotto mesi e con la multa fino a 10.000 euro», e il secondo periodo e' soppresso. (( 2-bis. Le guardie particolari giurate di cui all'articolo 133, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nell'ambito dei rapporti di lavoro dipendente di cui all'articolo 138, terzo comma, del medesimo testo unico, comunicano senza ritardo ai servizi di emergenza sanitaria le segnalazioni ricevute, attraverso l'utilizzo di appositi strumenti digitali di sicurezza, relative a situazioni di pericolo per la salute di una persona all'interno o all'esterno della propria abitazione. Nella comunicazione di cui al primo periodo sono indicati la posizione e, ove disponibile, lo stato di salute della persona in pericolo. L'attivita' di comunicazione delle informazioni di cui al presente comma non comporta l'esercizio di pubbliche funzioni. )) (( 2-ter. Al comma 2-bis dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro» sono sostituite dalle seguenti: «sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro». ))
Riferimenti normativi - Si riportano gli articoli 10, 13 e 13-bis del decreto-legge 20/02/2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, come modificati dalla presente legge: «Art. 10 (Divieto di accesso). - 1. L'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, comma 1, secondo periodo e comma 2, e' rivolto per iscritto dall'organo accertatore, individuato ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In esso sono riportate le motivazioni sulla base delle quali e' stato adottato ed e' specificato che ne cessa l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, aumentata del doppio. Copia del provvedimento e' trasmessa con immediatezza al questore competente per territorio con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni. 2. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, puo' disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o piu' delle aree di cui all'articolo 9, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresi', modalita' applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilita', salute e lavoro del destinatario dell'atto. Il contravventore al divieto di cui al presente comma e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. 3. La durata del divieto di cui al comma 2 non puo' comunque essere inferiore a dodici mesi, ne' superiore a due anni, qualora le condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio. Il contravventore al divieto emesso in relazione ai casi di cui al presente comma e' punito con l'arresto da uno a due anni. Qualora il responsabile sia soggetto minorenne, il questore ne da' notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. 4. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale e comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per il luogo di residenza del minore. 5. Nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nei luoghi o nelle aree di cui all'articolo 9, la concessione della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinata all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi o aree specificamente individuati. 6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno determina i criteri generali volti a favorire il rafforzamento della cooperazione, informativa ed operativa, e l'accesso alle banche dati, tra le Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e i Corpi e servizi di polizia municipale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 6-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i livelli di accesso alle banche dati di cui al comma 6, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al medesimo comma 6. 6-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 6-quater. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di piu' persone anche in occasioni pubbliche, per i quali e' obbligatorio l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale, quando non e' possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumita' pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del medesimo codice colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto." «Art. 13 (Ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimita' di locali pubblici o aperti al pubblico e di pubblici esercizi). - 1. Nei confronti delle persone che abbiano riportato una o piu' denunzie o siano state condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per i delitti di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il Questore, valutati gli elementi derivanti dai provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria e sulla base degli accertamenti di polizia, puo' disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi locali od esercizi o dei predetti scuole, plessi scolastici e sedi universitarie. 2. Il divieto di cui al comma 1 non puo' avere durata inferiore ad un anno, ne' superiore a cinque. Il divieto e' disposto individuando modalita' applicative compatibili con le esigenze di mobilita', salute, lavoro e studio del destinatario dell'atto. 3. Nei casi di cui al comma 1, il questore, quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosita', puo' altresi' disporre, per la durata massima di due anni, una o piu' delle seguenti misure: a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente; obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata; b) divieto di allontanarsi dal comune di residenza; c) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici. 4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401. 5. I divieti di cui al comma 1 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale. 6. La violazione dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3 e' punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro. 7. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 1 commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la concessione della sospensione condizionale della pena e' sempre subordinata all'imposizione del divieto di accedere in locali pubblici o pubblici esercizi specificamente individuati.» «Art. 13-bis (Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento). - 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 13, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale , oppure per i reati di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore puo' disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l'interessato si associa, specificamente indicati. Il Questore puo' altresi' disporre, per motivi di sicurezza, la misura di cui al presente comma anche nei confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei predetti reati. 1-bis. Il Questore puo' disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia nei confronti delle persone che, per i reati di cui al comma 1, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall'autorita' giudiziaria o sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale, ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva. 1-ter. In ogni caso, la misura disposta dal Questore, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, ricomprende anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali e' vietato l'accesso. 2. Il divieto di cui ai commi 1 e 1-bis puo' essere limitato a specifiche fasce orarie e non puo' avere una durata inferiore a un anno ne' superiore a tre anni. Il divieto e' disposto, con provvedimento motivato, individuando comunque modalita' applicative compatibili con le esigenze di mobilita', salute e lavoro del destinatario dell'atto. 3. Il divieto di cui ai commi 1 e 1-bis puo' essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale. 4. Il questore puo' prescrivere, per la durata massima di due anni, alle persone alle quali e' notificato il divieto previsto dai commi 1 e 1-bis di comparire personalmente una o piu' volte, negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato. 5. In relazione al provvedimento di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401. 6. La violazione dei divieti e delle prescrizioni di cui al presente articolo e' punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro.». - Si riportano gli articoli 2 e 76 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificati dalla presente legge: «Art. 2 (Foglio di via obbligatorio). - 1. Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, puo' ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il provvedimento e' efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel comune, nel caso in cui, al momento della notifica, l'interessato abbia gia' lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha disposto l'allontanamento.» «Art. 76 (Altre sanzioni penali). - 1. La persona che, avendo ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 12, non rientri nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, o non osservi le prescrizioni fissate per il viaggio, ovvero si allontani dal comune ove ha chiesto di recarsi, e' punita con la reclusione da due a cinque anni; e' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. 2. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 3, commi 4, 5 e 6-bis, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto. 3. Il contravventore alle disposizioni di cui all'articolo 2, e' punito con la reclusione da sei a diciotto mesi e con la multa fino a 10.000 euro. 4. Chi non ottempera, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine di deposito della cauzione di cui all'articolo 31, ovvero omette di offrire le garanzie sostitutive di cui al comma 3 della medesima disposizione, e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni. 5. La persona a cui e' stata applicata l'amministrazione giudiziaria dei beni personali, la quale con qualsiasi mezzo, anche simulato, elude o tenta di eludere l'esecuzione del provvedimento e' punita con la reclusione da tre a cinque anni. La stessa pena si applica a chiunque anche fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta la persona indicata a sottrarsi all'esecuzione del provvedimento. Per il reato di cui al comma precedente si procede in ogni caso con giudizio direttissimo. 6. Chi omette di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 34-bis nei confronti dell'amministratore giudiziario e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna consegue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali e' stata omessa la comunicazione. 7. Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo 80 e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.329 a euro 20.658. Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonche' del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati. Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilita' dei quali i soggetti di cui all'articolo 80, comma 1, hanno la disponibilita'. 8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il contravventore al divieto di cui all'articolo 67, comma 7 e' punito con la reclusione da uno a sei anni. La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attivita' di propaganda elettorale previste all'articolo 67, comma 7 e se ne avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione. 9. La condanna alla pena della reclusione, anche se conseguente all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dal comma 8, comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o all'ente di appartenenza per l'adozione degli atti di competenza. Nel caso in cui il condannato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento. Dall'interdizione dai pubblici uffici consegue l'ineleggibilita' del condannato per la stessa durata della pena detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici.". - Si riportano gli articoli 133 e 138, terzo comma del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): «Art. 133. Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprieta' mobiliari od immobiliari. Possono anche, con l'autorizzazione del prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprieta' stesse.» «Art. 138. Omissis. La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto, previa verifica dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con un istituto di vigilanza autorizzato ai sensi dell'articolo 134 ovvero con uno dei soggetti che e' legittimato a richiedere l'approvazione della nomina a guardia giurata ai sensi dell'articolo 133. Con l'approvazione, che ha validita' biennale, il prefetto rilascia altresi', se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validita' di pari durata. Omissis.». - Si riporta l'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla presente legge: «Art. 7 (Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro). - 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da' alloggio ovvero ospita uno straniero e apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprieta' o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorita' locale di pubblica sicurezza. 2. La comunicazione comprende, oltre alle generalita' del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona e' alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione e' dovuta. 2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro.».