(( Art. 3 - bis 
 
                    Osservatorio sulle periferie 
 
  1. Al fine di monitorare le  condizioni  di  vivibilita'  e  decoro
delle aree periferiche delle citta', presso il Ministero dell'interno
e' istituito l'Osservatorio sulle periferie, al quale sono attribuiti
i seguenti compiti: 
    a)  promuovere  iniziative  finalizzate  al  monitoraggio   delle
condizioni di vivibilita'  e  decoro  delle  aree  periferiche  delle
citta', con  particolare  riferimento  agli  aspetti  concernenti  la
riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, il recupero
delle aree o  dei  siti  degradati,  l'eliminazione  dei  fattori  di
marginalita'  e  di  esclusione  sociale  e  la   prevenzione   della
criminalita', in particolare di tipo predatorio; 
    b)  incentivare  iniziative  di  formazione  e  promozione  della
cultura del rispetto della  legalita',  con  particolare  riferimento
alle giovani generazioni; 
    c) promuovere studi e analisi per  la  formulazione  di  proposte
idonee alla definizione di iniziative di supporto agli  enti  e  alle
istituzioni coinvolti nelle problematiche in oggetto; 
    d) promuovere il raccordo e lo scambio informativo  tra  tutti  i
soggetti competenti nelle materie di cui al presente comma, anche  ai
fini dell'elaborazione di progetti in tema di legalita'; 
    e) effettuare il  monitoraggio  e  la  valutazione  delle  azioni
intraprese a livello nazionale, nonche' l'individuazione  delle  best
practice adottate. 
  2. L'Osservatorio e'  tenuto  a  rendere  noti  annualmente,  anche
attraverso  la  pubblicazione  online  nel  sito  web  del  Ministero
dell'interno, i risultati ottenuti dalle attivita' di cui al comma  1
e il lavoro svolto dall'Osservatorio medesimo. 
  3. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro  dell'interno,
con proprio decreto, stabilisce le linee  operative  e  le  attivita'
strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma  1,  nonche'
l'organizzazione, le modalita' di  funzionamento  e  la  composizione
dell'Osservatorio, prevedendo la partecipazione di rappresentanti  di
enti e istituzioni, pubblici e privati, interessati al  perseguimento
delle finalita' di cui al comma 1. 
  4. Alle riunioni  dell'Osservatorio  possono  essere  invitati,  in
relazione alla  trattazione  di  tematiche  di  specifico  interesse,
rappresentanti  di  soggetti  pubblici  e  privati  a  vario   titolo
interessati   ai   fenomeni   oggetto   di   interesse    da    parte
dell'Osservatorio. 
  5. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede
nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
pubblica.   Ai   componenti   e   ai   partecipanti   alle   riunioni
dell'Osservatorio non spettano  compensi,  gettoni  di  presenza  ne'
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. ))