(( Art. 3 - ter 
 
        Ulteriori disposizioni in materia di misure a tutela 
       della sicurezza pubblica e della sicurezza delle citta' 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 676, le parole: «15 milioni di euro» sono  sostituite
dalle seguenti: «19 milioni di euro»; 
    b) i commi 777 e 778 sono abrogati. 
  2. Alla copertura degli oneri derivanti  dal  comma  1,  pari  a  4
milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2023,  2024  e  2025,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  delle  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 776, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per l'articolo 1, comma 676, della  citata  legge  29
          dicembre 2022, n. 197 si  veda  nei  riferimenti  normativi
          all'articolo 1. 
              - Si riporta l'articolo  1,  comma  776,  della  citata
          legge 29 dicembre 2022, n. 197: 
              «Art. 1  (Comma  776).  - Per  il  potenziamento  delle
          iniziative in materia di  sicurezza  urbana  da  parte  dei
          comuni  volte  all'installazione  e  alla  manutenzione  di
          sistemi di sorveglianza tecnologicamente  avanzati,  dotati
          di software di analisi video per il monitoraggio attivo con
          invio di allarmi  automatici  a  centrali  delle  Forze  di
          polizia o di istituti di vigilanza  privata  convenzionati,
          finalizzati alla repressione dei fenomeni di criminalita' e
          al controllo del territorio, e' istituito  nello  stato  di
          previsione del Ministero  dell'interno  un  fondo  con  una
          dotazione di 4 milioni di  euro  per  ciascuno  degli  anni
          2023, 2024 e 2025.».