(( Art. 3 - ter Ulteriori disposizioni in materia di misure a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle citta' 1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 676, le parole: «15 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «19 milioni di euro»; b) i commi 777 e 778 sono abrogati. 2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 776, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. ))
Riferimenti normativi - Per l'articolo 1, comma 676, della citata legge 29 dicembre 2022, n. 197 si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1. - Si riporta l'articolo 1, comma 776, della citata legge 29 dicembre 2022, n. 197: «Art. 1 (Comma 776). - Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni volte all'installazione e alla manutenzione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle Forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati, finalizzati alla repressione dei fenomeni di criminalita' e al controllo del territorio, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.».